N. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1992
N. 279 Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal tribunale della liberta' di Bari nel procedimento penale a carico di Farina Italo, legale rappresentante della S.n.c. Solvic Processo penale - Decreto di sequestro - Riesame innanzi al tribunale della liberta' - Prevista comunicazione dell'avviso della data dell'udienza al pubblico ministero presso detto tribunale anziche' al pubblico ministero procedente - Lamentata disparita' di trattamento tra accusa e difesa in violazione delle direttive della legge delega - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. (C.P.P. 1988, art. 324, sesto comma). (Cost., artt. 76, 77 e 112).(GU n.22 del 27-5-1992 )
IL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' Ha pronunciato la seguente ordinanza. PREMESSO IN FATTO Con decreto del 31 gennaio 1992 il g.i.p. presso la pretura circondariale di Trani, su richiesta del p.m., disponeva il sequestro preventivo di alcuni silos utilizzati dalla S.OL.VI.C. s.r.l. per lo stoccaggio delle acque di vegetazione, ritenendo che la utilizzazione di tali silos, privi dei bacini di contenimento prescritti dall'autorizzazione provinciale ottenuta dalla societa', ed in assenza di registrazione dei quantitativi delle acque stoccate sui registri di carico e scarico costituisse una situazione di grave pericolo e di violazione della disposizione di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 915/1982. Avverso il provvedimento citato proponeva tempestivo riesame il difensore del legale rappresentante della societa' citata. All'udienza in camera di consiglio svolta innanzi a questo tribunale, dopo la relazione del giudice incaricato, il p.m. presso il tribunale comparso, richiamandosi a note scritte, richiedeva che fosse dichiarata la nullita' dell'udienza, per mancata comunicazione di avviso al p.m. presso la procura circondariale procedente ed in subordine, ove questo collegio non ritenesse di poter consentire la richiesta partecipazione, in forza dell'art. 324, sesto comma, del c.p.p., sollevava eccezione di incostituzionalita' di tale norma, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 76 della Costituzione. La difesa, pur dichiarando di ritenere infondata la richiesta di partecipazione, formulava istanza di invio dell'avviso di udienza al p.m. della procura circondariale competente, al fine di consentirle l'analisi del merito. CONSIDERATO IN DIRITTO L'art. 324, sesto comma, del c.p.p., applicabile ex art. 322 del c.p.p. anche nel procedimento per il riesame del decreto di sequestro preventivo, sancisce che la legittimazione a partecipare al procedimento stesso ed a ricevere l'avviso dell'udienza camerale spetta al p.m. La genericita' della previsione normativa impone nella specie l'applicazione del principio, basilare nel nostro sistema processuale, che vuole la competenza del p.m. strettamente collegata con quella del giudice presso il quale il primo e' costituito. Trattasi di principio che trova il suo fondamento nell'art. 51 del c.p.p. e negli artt. 2 e 70 dell'ordinamento giudiziario (come sostituiti dagli artt. 2 e 20 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) e rispetto al quale non sono previste deroghe per il riesame e l'appello in materia di misure cautelari. Una tale interpretazione del complesso sistema normativo, che impone l'esclusiva legittimazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale del riesame, e' stata di recente affermata a sezioni unite dalla suprema Corte di cassazione con decisione n. 278 del 31 maggio 1991. Pertanto rilevante e non manifestamente infondata si appalesa la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del c.p.p. La questione e' rilevante perche' implica la individuazione del p.m. legittimato a partecipare all'udienza camerale di discussione del ricorso per riesame. Ne' la rilevanza puo' considerarsi venuta meno per effetto dell'acquiescenza della difesa alla richiesta del p.m., atteso che la materia non puo' ritenersi rientrante nella disponibilita' delle parti, posto che la partecipazione del p.m. legittimato attiene al corretto svolgimento del processo e le rela- tive norme sono di ordine pubblico. Ne consegue che ove all'udienza camerale partecipasse un p.m. non legittimato la irritualita' del procedimento comporterebbe la nullita' dell'udienza e di tutti gli atti successivi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178 e 180 del c.p.p. (Cass. sez. III, 30 maggio 1991, n. 2491). Cio' premesso rileva il tribunale che l'art. 324, sesto comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede la legittimazione a partecipare al procedimento del p.m. presso il giudice del riesame, si pone in netto contrasto con la precisa volonta' del legislatore delegante. Invero, con la direttiva n. 3 dell'art. 2 della legge n. 81/1987 e' stato imposto il principio per cui nel procedimento penale deve essere attuata la "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento". Ritenuto che la locuzione "in ogni stato .. del procedimento" ricomprende anche lo sviluppo incidentale del procedimento di primo grado innanzi al tribunale della liberta', e' evidente come l'art. 324, sesto comma, del c.p.p., non consenta all'accusa di partecipare su basi di parita' con la difesa. La disparita' emerge ove si consideri la delicatezza della fase delle indagini preliminari in cui si inserisce la fase incidentale del procedimento di riesame e la necessita' per il p.m. che quelle indagini conduce di effettuare una "discovery" degli indizi gia' raccolti che consenta da un lato di ottenere la conferma del provvedimento cautelare richiesto e dall'altra di non pregiudicare l'ulteriore corso delle indagini. La necessita', ai fini dell'attuazione del principio di parita' delle parti processuali della partecipazione del p.m. che sta compiendo le indagini emerge ancor piu' evidente ove si consideri che, a norma del combinato disposto degli artt. 324, quarto e settimo comma, e 309, nono comma, del c.p.p., chi ha proposto il riesame ha facolta' di enunciare motivi nuovi davanti al giudice del riesame in sede di udienza camerale fino a che non abbia inizio la discussione e che il tribunale puo' decidere anche sulla base degli elementi nuovi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Ne consegue che un p.m. diverso da quello procedente non e' in grado di sostenere l'accusa a fronte di prove a sorpresa addotte dal difensore. Ne' l'esigenza di parita' e' idoneamente soddisfatta mediante il coordinamento e la collaborazione tra i due uffici del p.m. a mente dell'art. 371 del c.p.p. Invero, lo scambio di informazioni e la trasmissione di atti contemplati da detta norma sono istituzionalmente previsti in ipotesi di indagini collegate, ontologicamente diverse dal procedimento incidentale di riesame, di talche' lo scambio di informazioni costituirebbe un informale rimedio di fatto rispetto ad una lacuna legislativa, comunque di per se' inidoneo a fronteggiare gli elementi nuovi addotti dalla difesa in udienza, in considerazione della imprevedibilita' dei medesimi. La norma denunciata si pone allora in contrasto non solo con il principio della parita' delle parti processuali sancito dalla legge delega, ma anche con quello affermato dall'art. 112 della Costituzione della obbligatorieta' dell'azione penale il cui esercizio viene necessariamente compromesso ove gestito da un p.m. diverso da quello che ha piena conoscenza delle indagini per averle dirette.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata di legittimita' costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del c.p.p., per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 112 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza sia comunicato al p.m. presso il tribunale del riesame e non al p.m. procedente; Sospende la decisione del sequestro preventivo e dispone che copia della presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata all'indagato, al suo difensore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica; Dispone la trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale per gli adempimenti di competenza ed il relativo giudizio. Bari, addi' 5 marzo 1992 Il presidente: (firma illeggibile) I giudici: (firme illeggibili) 92C0605