N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1992

                                N. 281
 Ordinanza emessa  il  4  marzo  1992  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il tribunale di La Spezia nel procedimento penale
 a carico di Callipo Maria Grazia
 Processo penale - Provvedimento cautelare imposto in via esclusiva
    dal  pubblico  ministero  -  Impossibilita'  per  il  giudice   di
    applicare  misura  diversa  ritenuta  piu' idonea - Violazione dei
    principi della legge delega.
 (C.P.P. 1988, art. 291-bis).
 (Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 59).
(GU n.22 del 27-5-1992 )
               IL TRIBUNALE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letti gli atti del procedimento penale a carico, tra gli altri,  di
 Maria  Grazia  Callipo,  indagata per il reato di cui all'art. 73 del
 testo unico n. 309/1990, per aver illecitamente detenuto  gr.  15  di
 eroina,  attualmente  detenuta  presso  la  casa  circondariale della
 Spezia a seguito di misura cautelare impostale da questo g.i.p. il 24
 febbraio u.s. si richiesta del p.m. avanzata ai sensi dell'art.  291-
 bis del c.p.p.;
    Ricevuta, in data 28 febbraio 1992, istanza con la quale la difesa
 della   suddetta   indagata  chiede  l'applicazione  di  misura  meno
 afflittiva della custodia in carcere;
    Considerato che il p.m. ha ribadito la richiesta  di  applicazione
 della misura della custodia cautelare in carcere in via esclusiva;
    Tenuto  anche  conto di quanto gia' argomentato dai dott. proc. G.
 Feliciani e  M.V.  Corini  in  ordine  alla  eccepita  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 291- bis del c.p.p. per contrasto con l'art.
 76  della  Costituzione  in relazione a vicenda per la quale essa era
 stata peraltro ritenuta irrilevante;
                     RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
    L'art. 2 punto 59 della legge delega n. 81/1987 contiene,  tra  le
 altre,  una  precisa ed importante direttiva in base alla quale viene
 stabilito che la richiesta di adozione delle misure cautelari  spetta
 al  p.m.,  che  e'  privo  pero'  del  potere  dispositivo, mentre la
 legittimazione a disporle spetta al giudice, che puo'  farlo  solo  a
 seguito  di  richiesta  del  p.m.:  cio' e' frutto della scelta di un
 sistema di tipo accusatorio, della c.d. giurisdizionalizzazione delle
 misure cautelari,  della  netta  distinzione  di  ruolo  tra  p.m.  e
 giudice.
    Cio' posto, lo stesso punto 59 sancisce "il divieto di disporre la
 custodia  in  carcere  se,  con  l'applicazione  di  altre  misure di
 coercizione personale, possono essere  adeguatamente  soddisfatte  le
 esigenze  cautelari",  introducendo  in  tal modo quello che e' stato
 definito "il principio  di  adeguatezza"  delle  misure  cautelari  e
 attribuendo  di  conseguenza  al  giudice il potere di scegliere, una
 volta investito della richiesta del p.m.,  tra  le  misure  cautelari
 codificate  quella  piu'  idonea  a  garantire  l'esigenza  cautelare
 sussistente nei singoli casi.
    Parrebbe pertanto evidente che  le  direttive  imposte  siano  nel
 senso  non  solo  di  rimettere  al  giudice  l'applicazione  in  via
 esclusiva delle misure cautelari, ma anche di attribuirgli il  potere
 di  scelta,  in  base  al  principio di adeguatezza, tra le misure da
 adottarsi caso per caso.
    La disposizione contenuta nell'art. 291-  bis  del  c.p.p.  impone
 invece  al  giudice di adottare la misura cautelare indicata dal p.m.
 ovvero di non applicare nessuna misura: cio' significa sottrargli  il
 potere-dovere  di scelta da esercitarsi in base ai gia' detti criteri
 di idoneita' e adeguatezza attribuendo, di fatto, il potere cautelare
 ad un soggetto che, per preciso dettato legislativo, non ne dispone.
    Vi e' cosi', nell'art. 291- bis del c.p.p. di cui  si  e'  chiesta
 l'applicazione  nel  caso in esame, una palese violazione della legge
 delega  relativamente  ai  punti  su  richiamati,   con   conseguente
 contrasto  con  l'art.  76  della  Costituzione  che impone invece il
 rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal delegante.
    La questione e' rilevante perche'  la  richiesta  di  applicazione
 della  misura  della  custodia  cautelare in carcere in via esclusiva
 impedisce a questo  g.i.p.  di  valutare,  in  presenza  di  esigenze
 cautelari  indubbiamente  sussistenti  e  tali  da  non consentire la
 rimessione in liberta' dell'indagata, se sia  adottabile  una  misura
 cautelare meno afflittiva di quella richiesta dal p.m.
                               P. M. Q.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  291-  bis  del  c.p.p.   per
 contrasto con l'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 2,
 punto 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio e l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      La Spezia, addi' 4 marzo 1992
            Il giudice per le indagini preliminari: FAILLA

 92C0607