N. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1992

                                N. 286
 Ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal tribunale  di  Salerno,  sezione
 elettorale,  sul  ricorso proposto da Stoppiello Antonio contro Rocco
 Giovanni nella qualita' di presidente della comunita' montana Calore-
 Salernitano
 Regione Campania - Elezioni - Rieleggibilita' dei componenti della
    giunta  esecutiva consecutivamente per lo stesso incarico, ma solo
    per  un  periodo  totale  di  non  oltre  dieci  anni  -  Indebita
    imposizione  di  limiti  all'elettorato  passivo con incidenza sul
    principio di uguaglianza per il diverso trattamento dei  cittadini
    residenti nel territorio della regione.
 (Legge regione Campania, 18 maggio 1977, n. 25, art. 15, primo
    comma).
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.22 del 27-5-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza;
    Letti gli atti;
    Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in  ordine  all'art. 15, primo comma, della legge regionale 18 maggio
 1977, n. 25, nella parte in cui lo stesso prevede che  "i  componenti
 la  giunta  esecutiva  ( ..) possono essere rieletti consecutivamente
 per lo stesso incarico per un periodo totale di non oltre  10  anni",
 non  e' manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 51 della
 Costituzione;
    Considerato infatti che l'art.  51  della  Costituzione,  pur  non
 contenendo  una  riserva  di  legge  statale,  appare  preordinato  a
 realizzare su tutto il territorio nazionale situazioni di eguaglianza
 tra i  cittadini  interessati  alla  elezione  a  cariche  pubbliche,
 laddove  la  norma regionale controversa prevede limiti di elettorato
 passivo applicabili ai soli cittadini  residenti  nel  territorio  di
 competenza;
    Ritenuto  che  la  stessa  questione  e  rilevante  ai  fini della
 presente decisione, poiche' il  riferimento  contenuto  nel  predetto
 art. 15 ai componenti della giunta esecutiva appare comprensivo anche
 della figura del presidente.
                               P. Q. M.
    Dichiara  non  manifestamente  infondata la sollevata eccezione di
 legittimita' costituzionale;
    Ordina rimettersi  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  il
 relativo giudizio;
    Ordina la sospensione del presente procedimento.
      Salerno, addi' 3 marzo 1992
                        Il presidente: FERRARA
                                L'assistente giudiziario: RICCIARDELLI
 92C0612