N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 maggio 1992

                                 N. 20
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18
 maggio 1992 (della provincia autonoma di Trento)
 Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Applicazione del piano
    nazionale  di  assegnazione  delle  radiofrequenze per l'emittenza
    televisiva - Suddivisione del territorio nazionale  in  bacini  di
    utenza  che risultano dalla aggregazione di una pluralita' di aree
    di  servizio  degli  impianti  e  localizzazione  degli   impianti
    nell'ambito  di  ciascuna  area - Mancata preventiva intesa tra lo
    Stato e le province autonome di  Bolzano  e  Trento  relativamente
    alla  localizzazione  degli impianti - Violazione del principio di
    leale cooperazione tra lo Stato e le regioni (e province autonome)
    nonche' della  sfera  di  competenza  provinciale  in  materia  di
    urbanistica  e  piani  regolatori,  tutela  del  paesaggio,  usi e
    costumi  locali  ed  istituzioni  culturali,   manifestazioni   ed
    attivita'   artistiche,   culturali   ed   educative   locali   ed
    espropriazioni per pubblica utilita'.
 (D.P.R. 20 gennaio 1992).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17,
    18 e 22; 14 e 16, primo comma).
(GU n.22 del 27-5-1992 )
    Ricorso per conflito di attribuzioni della provincia  autonoma  di
 Trento, in persona del presidente della giunta provinciale sig. Mario
 Malosini,  autorizzato  con deliberazione della giunta provinciale n.
 5625 del 27 aprile 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati  prof.
 Valerio  Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso
 quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, per mandato  speciale  a
 rogito  del  notaio  dott. Pierluigi Mott di Trento in data 28 aprile
 1992, n. 57521 di  rep.,  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri pro-tempore in relazione alla nota del Ministero delle poste
 e  delle  telecomunicazioni  in  data  28  febbraio  1992,  prot.  n.
 DCSR/SEGR/1162/DC, pervenuta alla provincia  ricorrente  il  2  marzo
 1992,  con  la  quale si comunicava che era in corso di pubblicazione
 nella Gazzetta Ufficiale il d.P.R. 20 gennaio  1992  approvativo  del
 piano  nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza
 televisiva e si trasmetteva copia della parte di piano relativa  alla
 provincia di Trento; nonche' al predetto d.P.R.  20 gennaio 1992 e al
 piano  nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza
 televisiva con esso approvato.
    Con la sentenza n. 21/1991 questa Corte ha fra l'altro dichiarato,
 in  accoglimento  del  ricorso  prodotto  dalla  esponente  provincia
 autonoma,     "l'illegittimita'     costituzionale    dell'art.    3,
 quattordicesimo comma, della legge 6 gosto 1990, n.  223  (disciplina
 del  servizio radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui
 non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato
 e le province autonome di Bolzano  e  di  Trento  relativamente  alla
 localizzazione  degli  impianti  di cui al settimo comma dello stesso
 art. 3".
    Nella motivazione la Corte chiari' che la disposizione  impugnata,
 la' dove si limitava a prevedere il solo parere delle regioni e delle
 province  autonome sul piano, senza attribuire "una partecipazione di
 maggior peso alle .. autonomie speciali  per  quel  che  concerne  la
 localizzazione  degli impianti", era illegittima per violazione delle
 competenze attribuite in via  esclusiva  alle  province  autonome  in
 materia  di  governo  del  territorio  e  tutela del paesaggio; e che
 pertanto  occorre,  in  ordine  alla  localizzazione  degli impianti,
 l'intesa fra Stato e province, sia pure non nel senso che "il mancato
 raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla  conclusione
 del  procedimento",  ma  nel  senso  che, "fermo restando, in caso di
 mancato   raggiungimento   dell'intesa,   l'ulteriore    corso    del
 procedimento  quale  previsto  dalla  legge",  "la  fase attinente al
 contatto con le autonomie si  articoli,  per  quel  che  concerne  lo
 specifico  punto  della localizzazione degli impianti, attraverso una
 trattativa che superi, per la sua flessibilita' e  bilateralita',  il
 rigido  schema  della  sequenza  non  coordinata  di atti unilaterali
 (invio dello  schema  di  piano  da  parte  del  Ministro,  parere  o
 equipollente  silenzioso, ovvero proposta da parte delle province), e
 cosi' si presti a una piu' informata e sensibile valutazione di  esse
 da parte del Ministro" (punto 3 del "considerato in diritto").
    Con  nota del 23 agosto 1991, prot. n. DCSR/DIR/PNA/3793 (doc. 1),
 l'amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  trasmetteva
 al presidente della giunta provinciale lo "schema di piano nazionale"
 nella  parte  relativa  alle  postazioni aventi sede nella provincia.
 Tale schema conteneva i dati relativi agli impianti pianificati,  sia
 pubblici  che privati, di potenza non inferiore ad un kW, raggruppati
 per postazioni, di cui venivano indicate le coordinate e le quote; le
 carte geografiche in versione fisica e demografica con  l'indicazione
 della  massima area di servizio associata a ciascuna delle postazioni
 destinate in tutto o in  parte  ai  concessionari  privati;  l'elenco
 delle   postazioni   minori   con   l'indicazione   delle  coordinate
 geografiche, della quota e del numero degli impianti.
    In realta' lo schema di  piano  si  limitava  a  "fotografare"  la
 situazione gia' esistente degli impianti.
    Con  deliberazione  13 dicembre 1991, n. 17283 (doc. 2), la giunta
 provinciale, a seguito di accurata istruttoria, approvava  il  parere
 sullo schema. Il provvedimento era trasmesso al Ministero delle poste
 "con  l'avvertenza  che  il 'parere' si intende destinato, per quanto
 concerne  la  localizzazione  degli   impianti,   al   raggiungimento
 dell'intesa  con  lo Stato, intesa necessaria ai sensi della sentenza
 della Corte costituzionale n. 21/1991".
    In detto "parere" per quanto riguarda l'aspetto urbanistico  e  di
 tutela  del paesaggio per le emittenti private (lett. C) si proponeva
 fondamentalmente,  "al  fine  di  ridurre  l'impatto  urbanistico   e
 paesaggistico  degli  impianti",  di  concentrare ove possibile nelle
 aree Rai o in adiacenza alle stesse le  attuali  postazioni  private,
 secondo  un  dettagliato  programma  di  unificazione  specificato  e
 graduato nel tempo.
    Per alcune postazioni si rilevava poi la necessita' di rivedere le
 localizzazioni in quanto esse  ricadono  nell'ambito  di  un  biotopo
 protetto   (n.   3-01,   postazioni  di  Monte  Brione),  o  incidono
 negativamente  sull'ambiente  naturale  di  un'area  di   eccezionale
 esposizione   panoramica  (n.  3-02,  postazioni  di  Rovereto  e  di
 Finonchio),  in  quanto  occorre  mitigare  l'impatto  ambientale   e
 paesaggistico  dell'installazione  in  una  area di estremo interesse
 paesaggistico ed ambientale (n. 3-03, postazioni di Paganella).
    Detto "parere" della provincia non ha  avuto  alcun  riscontro  da
 parte  del  Ministero,  che  con  nota del 28 febbraio 1992, prot. n.
 DCSR/SEGR/1162/DC, pervenuta alla provincia il 2 marzo 1992 (doc. 3),
 si limitava a comunicare che era  in  corso  di  pubblicazione  nella
 Gazzetta  Ufficiale  il  d.P.R. 20 gennaio 1992 approvativo del piano
 nazionale  di  assegnazione  delle  radiofrequenze  per   l'emittenza
 televisiva,  trasmettendo  copia  della  parte di piano relativa alla
 provincia.
    Il piano riproduce lo schema a sua volta gia' trasmesso, e  quindi
 sostanzialmente  si  limita  ancora  una  volta  a  "fotografare"  la
 localizzazione attuale degli impianti.
    Non solo dunque il Ministro non ha cercato affatto  di  conseguire
 l'intesa, prescritta dalla sentenza n. 21/1991 di questa Corte, sulla
 localizzazione  degli imnpianti, attraverso la "trattativa" di cui e'
 parola in  tale  sentenza,  ma  non  ha  tenuto  in  alcun  conto  le
 osservazioni  e le proposte della provincia, e nemmeno ha motivato in
 alcun modo le ragioni del mancato accoglimento di dette  osservazioni
 e  proposte,  specificamente  fondate  su  esigenze  di  governo  del
 territorio e di tutela del paesaggio.
    E' dunque palese la  lesione  dell'autonomia  e  della  competenza
 primaria  costituzionalmente garantita della provincia (in materia di
 urbanistica e tutela del paesaggio: art. 8, nn. 5 e  6,  e  art.  16,
 statuto  speciale,  e  relative  norme  di attuazione), non essendosi
 seguito il procedimento previsto dall'art. 3, quattordicesimo  comma,
 della  legge  n.  223/1990,  quale  risulta  dalla  dichiarazione  di
 illegittimita' parziale contenuta  nella  sentenza  n.  21/1991;  non
 essendosi  dato  alcun  rilievo  alle  esigenze  dell'autonomia, come
 espresse  dalla  provincia  nell'esercizio  delle  proprie  esclusive
 attribuzioni  in  materia  di  governo del territorio e di tutela del
 paesaggio, e non avendo il Ministro proceduto alla "piu' informata  e
 sensibile  valutazione",  ne' ad alcuna valutazione tout court, delle
 esigenze espresse dalla provincia.
    Il provvedimento impugnato  sarebbe  da  considerarsi  illegittimo
 gia'  sulla  sola base delle constatazioni che il parere chiesto alla
 provincia e da questa espresso non e' stato preso in  considerazione:
 poiche'  e' evidente che anche una competenza puramente consultiva in
 tanto potrebbe dirsi rispettata,  in  quanto  non  solo  si  consenta
 l'espressione  del  parere, ma se ne tenga motivatamente conto (anche
 quando non si intenda accoglierlo) da parte dell'organo deliberante.
    Ma l'illegittimita' e la violazione dell'autonomia sono tanto piu'
 gravi ed evidenti in quanto  nella  specie,  in  forza  della  citata
 pronuncia  di  questa  Corte,  lo  Stato  avrebbe  dovuto  cercare  e
 perseguire l'intesa  con  la  provincia  sulla  localizzazione  degli
 impianti,  e  non  poteva  dunque  in ogni caso riproporre in sede di
 deliberazione finale lo schema gia' formulato  e  proposto,  difforme
 dall'avviso  della  provincia  e  non  rispettoso  delle  esigenze di
 governo del territorio e di tutela  del  paesaggio  da  questa  fatte
 valere,  senza  promuovere alcuna trattativa ne' confronto ai fini di
 conseguire l'accordo e anzi semplicemente ignorando l'avviso espresso
 dalla provincia.
    Ne' potrebbe giustificarsi tale modo di procedere sulla  base  del
 fatto  che  il  piano  approvato  e'  il primo piano di assegnazione,
 formato ai sensi dell'art. 34 della legge n. 233/1990. Infatti  detto
 art.  34,  se introduce un termine specifico ed alcune particolarita'
 procedurali per la formazione del primo piano, non deroga affatto  ai
 requisiti  procedimentali  richiesti  dall'art.  3,  quattordicesimo,
 quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma, della stessa legge,
 e  in  ogni caso certamente non prevede che si possa pretermettere il
 parere della regione e l'intesa con le  province  autonome,  previsti
 dall'art.  3,  quattordicesimo  comma,  nel  testo  risultante  dalla
 sentenza n. 21 del 1991.
    Lo stesso Ministro d'altronde e' sembrato consapevole di cio', dal
 momento che ha chiesto, sullo  schema,  il  parere  della  provincia,
 salvo  poi  non  promuovere  alcuna intesa e non tener conto in alcun
 modo del "parere" espresso, in sede di  approvazione  definitiva  del
 piano.
    E  del  resto,  se  mai  l'art. 34 della legge n. 223/1190 dovesse
 (assurdamente) interpretarsi nel senso che la  formazione  del  primo
 piano   di   assegnazione   delle   radiofrequenze  fosse  svincolata
 dall'obbligo  dell'intesa   con   la   provincia   in   ordine   alla
 localizzazione   degli   impianti,   esso  non  potrebbe  che  essere
 riconosciuto illegittimo e lesivo dell'autonomia provinciale, per  le
 medesime  ragioni  che  hanno condotto la Corte a pronunciare, con la
 sentenza n. 21/1991, la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
 quattordicesimo  comma  (e  questa  Corte  dovrebbe, anche d'ufficio,
 sollevare  di  fronte  a  se  stessa   la   relativa   questione   di
 costituzionalita').
                               P. Q. M.
    La  provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che
 non spetta allo Stato approvare il piano  nazionale  di  assegnazione
 delle  radiofrequenze per l'emittenza televisiva, di cui al d.P.R. 20
 gennaio 1992, senza promuovere la  previa  intesa  con  la  provincia
 autonoma  di  Trento  per  quel  che concerne la localizzazione degli
 impianti nel territorio della medesima provincia, ai sensi e per  gli
 effetti  di  cui  all'art.  3,  quattordicesimo  comma, della legge 6
 agosto 1990, n. 223, come risultante dalla dichiarazione di  parziale
 incostituzionalita'  di  cui  alla sentenza n. 21/1991 della medesima
 Corte; e conseguentemente annullare in parte qua il  piano  approvato
 con  il  d.P.R. 20 gennaio 1992, trasmesso alla provincia con la nota
 del Ministero delle poste indicata in epigrafe, nonche'  il  medesimo
 d.P.R. di approvazione.
      Roma, addi' 30 aprile 1990
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 92C0617