N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 maggio 1992
N. 20 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 maggio 1992 (della provincia autonoma di Trento) Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Applicazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva - Suddivisione del territorio nazionale in bacini di utenza che risultano dalla aggregazione di una pluralita' di aree di servizio degli impianti e localizzazione degli impianti nell'ambito di ciascuna area - Mancata preventiva intesa tra lo Stato e le province autonome di Bolzano e Trento relativamente alla localizzazione degli impianti - Violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le regioni (e province autonome) nonche' della sfera di competenza provinciale in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, usi e costumi locali ed istituzioni culturali, manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali ed espropriazioni per pubblica utilita'. (D.P.R. 20 gennaio 1992). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14 e 16, primo comma).(GU n.22 del 27-5-1992 )
Ricorso per conflito di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale sig. Mario Malosini, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 5625 del 27 aprile 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, per mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 28 aprile 1992, n. 57521 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione alla nota del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in data 28 febbraio 1992, prot. n. DCSR/SEGR/1162/DC, pervenuta alla provincia ricorrente il 2 marzo 1992, con la quale si comunicava che era in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il d.P.R. 20 gennaio 1992 approvativo del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva e si trasmetteva copia della parte di piano relativa alla provincia di Trento; nonche' al predetto d.P.R. 20 gennaio 1992 e al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva con esso approvato. Con la sentenza n. 21/1991 questa Corte ha fra l'altro dichiarato, in accoglimento del ricorso prodotto dalla esponente provincia autonoma, "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 gosto 1990, n. 223 (disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3". Nella motivazione la Corte chiari' che la disposizione impugnata, la' dove si limitava a prevedere il solo parere delle regioni e delle province autonome sul piano, senza attribuire "una partecipazione di maggior peso alle .. autonomie speciali per quel che concerne la localizzazione degli impianti", era illegittima per violazione delle competenze attribuite in via esclusiva alle province autonome in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio; e che pertanto occorre, in ordine alla localizzazione degli impianti, l'intesa fra Stato e province, sia pure non nel senso che "il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento", ma nel senso che, "fermo restando, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, l'ulteriore corso del procedimento quale previsto dalla legge", "la fase attinente al contatto con le autonomie si articoli, per quel che concerne lo specifico punto della localizzazione degli impianti, attraverso una trattativa che superi, per la sua flessibilita' e bilateralita', il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle province), e cosi' si presti a una piu' informata e sensibile valutazione di esse da parte del Ministro" (punto 3 del "considerato in diritto"). Con nota del 23 agosto 1991, prot. n. DCSR/DIR/PNA/3793 (doc. 1), l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasmetteva al presidente della giunta provinciale lo "schema di piano nazionale" nella parte relativa alle postazioni aventi sede nella provincia. Tale schema conteneva i dati relativi agli impianti pianificati, sia pubblici che privati, di potenza non inferiore ad un kW, raggruppati per postazioni, di cui venivano indicate le coordinate e le quote; le carte geografiche in versione fisica e demografica con l'indicazione della massima area di servizio associata a ciascuna delle postazioni destinate in tutto o in parte ai concessionari privati; l'elenco delle postazioni minori con l'indicazione delle coordinate geografiche, della quota e del numero degli impianti. In realta' lo schema di piano si limitava a "fotografare" la situazione gia' esistente degli impianti. Con deliberazione 13 dicembre 1991, n. 17283 (doc. 2), la giunta provinciale, a seguito di accurata istruttoria, approvava il parere sullo schema. Il provvedimento era trasmesso al Ministero delle poste "con l'avvertenza che il 'parere' si intende destinato, per quanto concerne la localizzazione degli impianti, al raggiungimento dell'intesa con lo Stato, intesa necessaria ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 21/1991". In detto "parere" per quanto riguarda l'aspetto urbanistico e di tutela del paesaggio per le emittenti private (lett. C) si proponeva fondamentalmente, "al fine di ridurre l'impatto urbanistico e paesaggistico degli impianti", di concentrare ove possibile nelle aree Rai o in adiacenza alle stesse le attuali postazioni private, secondo un dettagliato programma di unificazione specificato e graduato nel tempo. Per alcune postazioni si rilevava poi la necessita' di rivedere le localizzazioni in quanto esse ricadono nell'ambito di un biotopo protetto (n. 3-01, postazioni di Monte Brione), o incidono negativamente sull'ambiente naturale di un'area di eccezionale esposizione panoramica (n. 3-02, postazioni di Rovereto e di Finonchio), in quanto occorre mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'installazione in una area di estremo interesse paesaggistico ed ambientale (n. 3-03, postazioni di Paganella). Detto "parere" della provincia non ha avuto alcun riscontro da parte del Ministero, che con nota del 28 febbraio 1992, prot. n. DCSR/SEGR/1162/DC, pervenuta alla provincia il 2 marzo 1992 (doc. 3), si limitava a comunicare che era in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il d.P.R. 20 gennaio 1992 approvativo del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva, trasmettendo copia della parte di piano relativa alla provincia. Il piano riproduce lo schema a sua volta gia' trasmesso, e quindi sostanzialmente si limita ancora una volta a "fotografare" la localizzazione attuale degli impianti. Non solo dunque il Ministro non ha cercato affatto di conseguire l'intesa, prescritta dalla sentenza n. 21/1991 di questa Corte, sulla localizzazione degli imnpianti, attraverso la "trattativa" di cui e' parola in tale sentenza, ma non ha tenuto in alcun conto le osservazioni e le proposte della provincia, e nemmeno ha motivato in alcun modo le ragioni del mancato accoglimento di dette osservazioni e proposte, specificamente fondate su esigenze di governo del territorio e di tutela del paesaggio. E' dunque palese la lesione dell'autonomia e della competenza primaria costituzionalmente garantita della provincia (in materia di urbanistica e tutela del paesaggio: art. 8, nn. 5 e 6, e art. 16, statuto speciale, e relative norme di attuazione), non essendosi seguito il procedimento previsto dall'art. 3, quattordicesimo comma, della legge n. 223/1990, quale risulta dalla dichiarazione di illegittimita' parziale contenuta nella sentenza n. 21/1991; non essendosi dato alcun rilievo alle esigenze dell'autonomia, come espresse dalla provincia nell'esercizio delle proprie esclusive attribuzioni in materia di governo del territorio e di tutela del paesaggio, e non avendo il Ministro proceduto alla "piu' informata e sensibile valutazione", ne' ad alcuna valutazione tout court, delle esigenze espresse dalla provincia. Il provvedimento impugnato sarebbe da considerarsi illegittimo gia' sulla sola base delle constatazioni che il parere chiesto alla provincia e da questa espresso non e' stato preso in considerazione: poiche' e' evidente che anche una competenza puramente consultiva in tanto potrebbe dirsi rispettata, in quanto non solo si consenta l'espressione del parere, ma se ne tenga motivatamente conto (anche quando non si intenda accoglierlo) da parte dell'organo deliberante. Ma l'illegittimita' e la violazione dell'autonomia sono tanto piu' gravi ed evidenti in quanto nella specie, in forza della citata pronuncia di questa Corte, lo Stato avrebbe dovuto cercare e perseguire l'intesa con la provincia sulla localizzazione degli impianti, e non poteva dunque in ogni caso riproporre in sede di deliberazione finale lo schema gia' formulato e proposto, difforme dall'avviso della provincia e non rispettoso delle esigenze di governo del territorio e di tutela del paesaggio da questa fatte valere, senza promuovere alcuna trattativa ne' confronto ai fini di conseguire l'accordo e anzi semplicemente ignorando l'avviso espresso dalla provincia. Ne' potrebbe giustificarsi tale modo di procedere sulla base del fatto che il piano approvato e' il primo piano di assegnazione, formato ai sensi dell'art. 34 della legge n. 233/1990. Infatti detto art. 34, se introduce un termine specifico ed alcune particolarita' procedurali per la formazione del primo piano, non deroga affatto ai requisiti procedimentali richiesti dall'art. 3, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma, della stessa legge, e in ogni caso certamente non prevede che si possa pretermettere il parere della regione e l'intesa con le province autonome, previsti dall'art. 3, quattordicesimo comma, nel testo risultante dalla sentenza n. 21 del 1991. Lo stesso Ministro d'altronde e' sembrato consapevole di cio', dal momento che ha chiesto, sullo schema, il parere della provincia, salvo poi non promuovere alcuna intesa e non tener conto in alcun modo del "parere" espresso, in sede di approvazione definitiva del piano. E del resto, se mai l'art. 34 della legge n. 223/1190 dovesse (assurdamente) interpretarsi nel senso che la formazione del primo piano di assegnazione delle radiofrequenze fosse svincolata dall'obbligo dell'intesa con la provincia in ordine alla localizzazione degli impianti, esso non potrebbe che essere riconosciuto illegittimo e lesivo dell'autonomia provinciale, per le medesime ragioni che hanno condotto la Corte a pronunciare, con la sentenza n. 21/1991, la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, quattordicesimo comma (e questa Corte dovrebbe, anche d'ufficio, sollevare di fronte a se stessa la relativa questione di costituzionalita').
P. Q. M. La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva, di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, senza promuovere la previa intesa con la provincia autonoma di Trento per quel che concerne la localizzazione degli impianti nel territorio della medesima provincia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalita' di cui alla sentenza n. 21/1991 della medesima Corte; e conseguentemente annullare in parte qua il piano approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992, trasmesso alla provincia con la nota del Ministero delle poste indicata in epigrafe, nonche' il medesimo d.P.R. di approvazione. Roma, addi' 30 aprile 1990 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 92C0617