N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1992

                                N. 293
 Ordinanza  emessa  il  16  marzo  1992  dal  tribunale  di Padova nel
 procedimento penale a carico di Azzari Alberto
 Processo penale - Dibattimento - Inammissibilita' delle prove dedotte
    dal pubblico ministero per uno dei coimputati -  Insanabilita'  di
    tale  sanzione  -  Lamentata  omessa previsione dell'ammissione di
    ufficio da parte del giudice se non in caso di assoluta necessita'
    per  la  decisione  della  causa  -  Lamentata   limitazione   per
    l'accertamento  della  verita'  -  Violazione dei principi sanciti
    dalla   legge   delega   e   dell'obbligatorieta'   dell'esercizio
    dell'azione  penale  ridotto  nella  specie  a  mera  apparenza  -
    Irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  agli   altri
    imputati.
 (C.P.P. 1988, art. 507).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 76 e 112; legge 16 febbraio 1987, n.
    81, art. 2, dir. 73).
(GU n.22 del 27-5-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 134/91 contro Zorgati Amleto, Azzari Alberto +  4  imputati  come  in
 atti;
    Sulla  richiesta  avanzata  dal  difensore  di  Azzari  Alberti di
 proscioglimento immediato dello stesso ex art. 129 del c.p.p.;
    Sentiti il p.m. e le altri parti;
    Ritenuto che nei confronti di Azzari Alberto, all'udienza  del  24
 febbraio  1992, questo tribunale non aveva ammesso le prove per testi
 e  c.t.  richieste  dal  p.m.  nei   suoi   confronti   per   mancata
 presentazione della lista di cui all'art. 468 del c.p.p.;
    Ritenuto  che la difesa dell'Azzari non ha chiesto l'ammissione di
 prova  alcuna  e  che  nei  confronti  dell'Azzari   possono   quindi
 utilizzarsi,  secondo  le  previsioni del codice di procedura penale,
 solo le prove documentali ammesse  con  precedente  ordinanza  emessa
 pure in data odierna, mentre le prove testimoniali e per c.t. ammesse
 nei  confronti  di  tutti  gli  altri  coimputati  non possono essere
 utilizzate ai fini del giudizio relativamente all'imputato Azzari (la
 cui posizione era stata dal g.i.p. separata  da  quella  degli  altri
 imputati,  venendo riunita predibattimentalmente a quella degli altri
 imputati da questo tribunale alla udienza del 24 febbraio 1992);
    Ritenuto che questo tribunale, pur potendosi considerare terminata
 l'acquisizione delle  prove  nei  confronti  dell'Azzari,  non  puo',
 valutare   "assolutamente   necessario   disporre   anche   d'ufficio
 l'assunzione di nuovi mezzi di prova" ex art. 507 del c.p.p., poiche'
 questo stesso  tribunale,  a  fronte  della  richiesta  di  immediato
 proscioglimento avanzata dal difensore dell'Azzari, sarebbe - ex art.
 129  del  c.p.p.  - comunque in grado di decidere, non risultando, in
 base ai documenti acquisiti agli atti, la prova che l'imputato  abbia
 commesso  i  fatti  contestatigli, o che i fatti stessi sussistano (e
 pertanto dovrebbero pronunciare immediatamente  sentenza  assolutoria
 nel merito nei confronti dell'Azzari);
    Ritenuto  altresi'  che  l'esercizio  dei  poteri d'ufficio di cui
 all'art. 507 del  c.p.p.,  consistendo  nel  disporre  nei  confronti
 dell'Azzari  l'assunzione  delle prove per testi e per c.t. richieste
 dallo stesso p.m. nei confronti degli altri imputati (ed ammesse  nei
 confronti  degli  stessi  ex  art. 495 del c.p.p.) e soprattutto gia'
 richieste ex art. 493 del c.p.p. nei confronti  dello  stesso  Azzari
 (ma  non  ammesse  nei  suoi confronti per omessa presentazione della
 lista di cui all'art. 468 del c.p.p.), si sostanzierebbe in una  vera
 e  propria  attivita'  di  supplenza  da  parte  del giudice a fronte
 dell'inerzia delle parti, poiche', se da un lato  l'assunzione  delle
 prove  ipotizzabili  nei confronti dell'Azzari (quelle gia' richieste
 dal p.m.), non appare, come sopra detto,  "assolutamente  necessaria"
 ai  fini  della  decisione,  dall'altro  tali  prove non sono affatto
 definibili come "nuovi" mezzi di  prova,  come  risulta  evidente  da
 quanto sopra esposto;
    Ritenuto  pero'  che  i  limiti  posti  dall'art.  507  del c.p.p.
 all'accertamento della verita', non sono compatibili  con  l'espressa
 previsione   del   punto   73,   art.  2,  della  legge  delega,  che
 esplicitamente imponeva al legislatore delegato di provvedere - senza
 condizioni e limite alcuno -  "il  potere  del  giudice  di  disporre
 l'assunzione  di  mezzi di prova", ai fini unici "della ricerca della
 verita'" (come si evince dal  contesto  complessivo  della  direttiva
 73);
    Ritenuto che sotto tale profilo l'art. 507 del c.p.p. appare senza
 altro  violare  l'art.  76  della  Costituzione,  avendo  il  decreto
 delegato di emanazione del c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n.  447)
 ecceduto  con  la  predetta  disposizione  i  principi  ed  i criteri
 direttivi posti dalla legge delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81);
    Ritenuto altresi' che la previsione dell'art. 507 del c.p.p.,  che
 limita   grandemente   i   poteri   del   giudice   del  dibattimento
 nell'ammissione  d'ufficio  della  prova,  viene  inevitabilmente  ad
 intaccare  lo  stesso  principio  dell'obbligatorieta' dell'esercizio
 dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), nella misura in cui
 rende solo apparente (per il caso di mancata richiesta della prova  o
 di   decadenza  dalla  stessa  ex  art.  468  del  c.p.p.)  l'obbligo
 dell'esercizio stesso dell'azione penale;
    Ritenuto che nel caso di specie appare di tutta evidenza anche  il
 contrasto  della censurata norma con l'art. 3 della Costituzione, sia
 sotto il profilo dell'irragionevolezza della norma stessa, sia  sotto
 il  profilo  della disparita' di trattamento di situazioni consimili,
 particolarmente  evidente  nel  caso  di  specie,  in  cui   l'Azzari
 trovandosi  in  posizione  analoga  a  quella degli altri coimputati,
 dovrebbe esser prosciolto ex art. 129 del c.p.p. per  il  solo  fatto
 che  il  p.m.  non  abbia  nei  suoi  confronti (a differenza che nei
 confronti degli altri imputati) presentato tempestivamente  la  lista
 di cui all'art. 468 del c.p.p.;
    Ritenuto   conseguentemente  che  devesi  sollevare  d'ufficio  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 507 del c.p.p. per
 violazione degli artt. 76, 112 e 3 della Costituzione (e cio'  previa
 separazione  del  procedimento  nei  confronti  dell'Azzari da quello
 degli  altri  imputati),  questione  all'evidenza  rilevante  per  la
 decisione del caso di specie in base a quanto premesso;
                               P. Q. M.
    Previa  separazione  del  procedimento  nei  confronti  di  Azzari
 Alberto da quello nei confronti degli altri coimputati, ex artt. 18 e
 19 del c.p.p.;
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante e non manifestatamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 507 del c.p.p.  in
 relazione  agli artt. 76, 112 e 3, primo comma, della Costituzione e,
 pertanto, dispone la immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende il giudizio in corso nei confronti di Azzari Alberto sino
 alla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
      Padova, addi' 16 marzo 1992
                        Il presidente: PALMERI

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