N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 1992
N. 293 Ordinanza emessa il 16 marzo 1992 dal tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Azzari Alberto Processo penale - Dibattimento - Inammissibilita' delle prove dedotte dal pubblico ministero per uno dei coimputati - Insanabilita' di tale sanzione - Lamentata omessa previsione dell'ammissione di ufficio da parte del giudice se non in caso di assoluta necessita' per la decisione della causa - Lamentata limitazione per l'accertamento della verita' - Violazione dei principi sanciti dalla legge delega e dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale ridotto nella specie a mera apparenza - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli altri imputati. (C.P.P. 1988, art. 507). (Cost., artt. 3, primo comma, 76 e 112; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 73).(GU n.22 del 27-5-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 134/91 contro Zorgati Amleto, Azzari Alberto + 4 imputati come in atti; Sulla richiesta avanzata dal difensore di Azzari Alberti di proscioglimento immediato dello stesso ex art. 129 del c.p.p.; Sentiti il p.m. e le altri parti; Ritenuto che nei confronti di Azzari Alberto, all'udienza del 24 febbraio 1992, questo tribunale non aveva ammesso le prove per testi e c.t. richieste dal p.m. nei suoi confronti per mancata presentazione della lista di cui all'art. 468 del c.p.p.; Ritenuto che la difesa dell'Azzari non ha chiesto l'ammissione di prova alcuna e che nei confronti dell'Azzari possono quindi utilizzarsi, secondo le previsioni del codice di procedura penale, solo le prove documentali ammesse con precedente ordinanza emessa pure in data odierna, mentre le prove testimoniali e per c.t. ammesse nei confronti di tutti gli altri coimputati non possono essere utilizzate ai fini del giudizio relativamente all'imputato Azzari (la cui posizione era stata dal g.i.p. separata da quella degli altri imputati, venendo riunita predibattimentalmente a quella degli altri imputati da questo tribunale alla udienza del 24 febbraio 1992); Ritenuto che questo tribunale, pur potendosi considerare terminata l'acquisizione delle prove nei confronti dell'Azzari, non puo', valutare "assolutamente necessario disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova" ex art. 507 del c.p.p., poiche' questo stesso tribunale, a fronte della richiesta di immediato proscioglimento avanzata dal difensore dell'Azzari, sarebbe - ex art. 129 del c.p.p. - comunque in grado di decidere, non risultando, in base ai documenti acquisiti agli atti, la prova che l'imputato abbia commesso i fatti contestatigli, o che i fatti stessi sussistano (e pertanto dovrebbero pronunciare immediatamente sentenza assolutoria nel merito nei confronti dell'Azzari); Ritenuto altresi' che l'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 507 del c.p.p., consistendo nel disporre nei confronti dell'Azzari l'assunzione delle prove per testi e per c.t. richieste dallo stesso p.m. nei confronti degli altri imputati (ed ammesse nei confronti degli stessi ex art. 495 del c.p.p.) e soprattutto gia' richieste ex art. 493 del c.p.p. nei confronti dello stesso Azzari (ma non ammesse nei suoi confronti per omessa presentazione della lista di cui all'art. 468 del c.p.p.), si sostanzierebbe in una vera e propria attivita' di supplenza da parte del giudice a fronte dell'inerzia delle parti, poiche', se da un lato l'assunzione delle prove ipotizzabili nei confronti dell'Azzari (quelle gia' richieste dal p.m.), non appare, come sopra detto, "assolutamente necessaria" ai fini della decisione, dall'altro tali prove non sono affatto definibili come "nuovi" mezzi di prova, come risulta evidente da quanto sopra esposto; Ritenuto pero' che i limiti posti dall'art. 507 del c.p.p. all'accertamento della verita', non sono compatibili con l'espressa previsione del punto 73, art. 2, della legge delega, che esplicitamente imponeva al legislatore delegato di provvedere - senza condizioni e limite alcuno - "il potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova", ai fini unici "della ricerca della verita'" (come si evince dal contesto complessivo della direttiva 73); Ritenuto che sotto tale profilo l'art. 507 del c.p.p. appare senza altro violare l'art. 76 della Costituzione, avendo il decreto delegato di emanazione del c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) ecceduto con la predetta disposizione i principi ed i criteri direttivi posti dalla legge delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81); Ritenuto altresi' che la previsione dell'art. 507 del c.p.p., che limita grandemente i poteri del giudice del dibattimento nell'ammissione d'ufficio della prova, viene inevitabilmente ad intaccare lo stesso principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), nella misura in cui rende solo apparente (per il caso di mancata richiesta della prova o di decadenza dalla stessa ex art. 468 del c.p.p.) l'obbligo dell'esercizio stesso dell'azione penale; Ritenuto che nel caso di specie appare di tutta evidenza anche il contrasto della censurata norma con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'irragionevolezza della norma stessa, sia sotto il profilo della disparita' di trattamento di situazioni consimili, particolarmente evidente nel caso di specie, in cui l'Azzari trovandosi in posizione analoga a quella degli altri coimputati, dovrebbe esser prosciolto ex art. 129 del c.p.p. per il solo fatto che il p.m. non abbia nei suoi confronti (a differenza che nei confronti degli altri imputati) presentato tempestivamente la lista di cui all'art. 468 del c.p.p.; Ritenuto conseguentemente che devesi sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 507 del c.p.p. per violazione degli artt. 76, 112 e 3 della Costituzione (e cio' previa separazione del procedimento nei confronti dell'Azzari da quello degli altri imputati), questione all'evidenza rilevante per la decisione del caso di specie in base a quanto premesso;
P. Q. M. Previa separazione del procedimento nei confronti di Azzari Alberto da quello nei confronti degli altri coimputati, ex artt. 18 e 19 del c.p.p.; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 507 del c.p.p. in relazione agli artt. 76, 112 e 3, primo comma, della Costituzione e, pertanto, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Azzari Alberto sino alla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Padova, addi' 16 marzo 1992 Il presidente: PALMERI 92C0621