N. 294 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1992
N. 294 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Posa Fabrizio ed altri Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Sentenza di non luogo a procedere solo in caso di "evidenza" - Ritenuta dovuta emissione di decreto di rinvio a giudizio in caso di incompiutezza delle indagini - Conseguente impossibilita' di valutazione per l'adizione ai riti alternativi - Impossibilita' per l'imputato di acquisire elementi di prova per la propria difesa, non potendo usufruire dell'integrazione prevista dall'art. 422, primo comma, del c.p.p. - Disparita' di trattamento tra imputati a seconda dello stato delle indagini - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.22 del 27-5-1992 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Vista l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa; Considerato che nella specie Posa Fabrizio, Bonito Pantaleone e Della Mura Marco, imputati ex artt. 110, 337, 339, secondo comma, del c.p. e artt. 81 cpv, 110, 112, n. 1, 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1, e 61, n. 10, del c.p., sono stati raggiunti da dichiarazioni accusatorie dei carabinieri intervenuti nel locale pubblico ove si sono svolti i fatti contestati; che sentiti nell'immediatezza, in sede di convalida dell'arresto, gli imputati hanno offerto una versione dei fatti del tutto diversa e per loro scriminante, indicando anche testimoni identificabili; che, nelle more delle indagini preliminari, e' intervenuta denuncia del proprietario del locale confermativa della tesi difensiva; che non sono state espletate altre indagini da parte del p.m.; Considerato che principio informatore del nuovo codice di procedura penale e' che le prove vanno acquisite in dibattimento, mentre nella fase delle indagini preliminari vanno acquisiti solo "elementi" di prova, salvi i casi eccezionali di cui all'art. 392 del c.p.p.; che l'art. 425 del c.p.p. permette al g.u.p. di emettere sentenza di non luogo a procedere solo nei casi in cui risulti la "evidenza"; che invece non vi e' analoga norma che stabilisca i requisiti per l'emissione del decreto di rinvio a giudizio; che quindi e' legittima l'interpretazione secondo cui deve disporsi rinvio a giudizio ogni volta in cui (come nel caso di spe- cie) non vi siano i presupposti dell'art. 425 del c.p.p.; che pertanto nelle ipotesi in cui vi siano elementi di prova per l'accusa e peraltro invece non sono state sviluppate indagini in relazione a fatti e circostanze, emergenti dagli atti, in ipotesi favorevoli alla difesa, il g.u.p. deve emettere il decreto di rinvio a giudizio; che nei casi in esame (tra cui il caso di specie) non puo' soccorrere la norma di cui all'art. 422 del c.p.p. sia perche' essa non prevede il mezzo istruttorio in concreto utile (confronto fra persone informate sui fatti) sia perche' alla luce dei suesposti principi, essa fase puo' trovare ingresso solo in via residuale quando trattasi di elementi nuovi o incompleti con prove ammissibili solo se corredate dal carattere della "decisivita'" (sia pure ai soli fini del rinvio a giudizio), mentre invece nella specie dovrebbe darsi ingresso ad una nuova complementare indagine circa la reale dinamica dei fatti, indagine questa non compatibile con la residualita', la limitatezza e eccezionalita' proprie della fase; Considerato che tale situazione oggettivamente determina una lesione del diritto di difesa in quanto l'imputato nulla ha potuto fare in precedenza (non conoscendo gli atti) e nulla puo' fare nell'udienza preliminare in relazione alla acquisizione di elementi di prova favorevoli alla sua tesi difensiva; che pertanto l'imputato, nel caso citato, nulla puo' opporre per evitare il decreto di rinvio a giudizio, legittimo e doveroso sulla base della non esistenza della "evidenza" di cui all'art. 425 del cit.; che tale lesione si riverbera in maniera ancor piu' decisiva sulla conseguente impraticabilita' di eventuali riti alternativi essendo l'incompiutezza dell'indagine impeditiva sia di una idonea valutazione circa la "convenienza" dei riti alternativi, sia - fatto ancor piu' grave - di un provvedimento ammissivo ex art. 440 del c.p.p. in relazione all'eventuale richiesta di rito "abbreviato" non potendosi negare che l'incompiutezza dell'indagine e' circostanza sicuramente ostativa alla praticabilita' del rito abbreviato; che tale situazione e' di sicura grave lesione del diritto di difesa, attesa la improponibilita' del rito nella fase dibattimentale, con conseguente impossibilita' di usufruire, in caso di condanna, della riduzione di un terzo della pena; Considerato che tale situazione produce una lesione non solo ex art. 24 della Costituzione, ma anche ex art. 3 della Costituzione, essendo evidente la disparita' di posizione in cui in questa sede viene a trovarsi l'imputato a causa dei diversi comportamenti processuali dell'accusa: in particolare essendo evidente la diversita' di "capacita'" difensiva tra coloro che si vedono raggiunti da una richiesta di rinvio a giudizio corredata da una compiuta istruttoria che permetta idonea difesa e pertinente valutazione circa la scelta del rito alternativo abbreviato, e coloro che invece, raggiunti da richiesta di rinvio a giudizio non corredata da indagini preliminari complete, non hanno invece ne' possibilita' di idonea valutazione difensiva ne' soprattutto effettiva possibilita' di richiedere il rito abbreviato (rito quest'ultimo precluso nella fase successiva del dibattimento); che a tali situazioni non puo' rimediarsi - per quanto detto in premessa - mediante l'apertura della fase di cui all'art. 422 del c.p.p. che e' per sua natura, in coerenza con i principi informatori del codice processuale, del tutto residuale, limitata ed eccezionale; Ritenuto che le questioni dette sono rilevanti ai fini del decidere, cosi' come specificato in premessa;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, primo comma, della Costituzione e 24, primo e secondo comma, della Costituzione; Sospende la decisione nella presente fase e ordina che copia della presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata agli imputati, al p.m. in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica; Dispone che la presente ordinanza insieme a copi degli atti processuali con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, venga trasmessa alla Corte costituzionale per gli adempimenti di competenza ed il relativo giudizio. Salerno, addi' 13 febbraio 1992 Il giudice dell'udienza preliminare: FRASSO 92C0622