MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento
   delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione  delle  prov-
   ince di Campobasso, Cosenza, Lecce, Torino e Venezia.
(GU n.125 del 29-5-1992)

   Con decreto ministeriale n.1/4402 del 24 aprile 1992  al  titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Campobasso  e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata  di  aprile  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 2.590.036.451,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.611.423.648 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Campobasso  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
  Con  decreto  ministeriale  n.1/4558 del 24 aprile 1992 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1993, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   3.454.036.496,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.492.840.290 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Cosenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale n.1/4273 del 24 aprile 1992 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  B  della
provincia  di  Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1993, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  22.568.197.700,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
22.586.984.800    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Lecce dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n.1/4428 del 24 aprile 1992  al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza  della  rata di aprile 1993, del
versamento delle entrate per l'ammontare di  L.  2.102.756.784,  pari
all'80%  dell'importo  richiesto di L. 2.628.445.980, corrispondente,
al netto dei compensi di riscossione, al carico di  L.  2.654.578.230
iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Torino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale n.1/4392 del 24 aprile 1992 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia di Venezia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla  scadenza  della  rata  di  aprile  1993,  del
versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 710.951.400, pari al
60% dell'importo richiesto di L.  1.184.919.000,  corrispondente,  al
netto  dei  compensi  di  riscossione,  al carico di L. 1.185.598.525
iscritto a nome della ditta "Iran  Loom  di  Granzotto  Orfeo  e  C."
S.a.s.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Venezia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.