COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992 

  Determinazione  della  misura  dei  contributi concedibili a favore
delle imprese ubicate nelle zone destinatarie di  azioni  comunitarie
cofinanziate.
(GU n.125 del 29-5-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali
in  ordine  alle  azioni  necessarie  per  armonizzare  la   politica
economica  nazionale  con  le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052  in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei   fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4254  in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in  particolare
l'art. 15;
  Visti  i programmi operativi approvati dalla Commissione CEE per le
zone italiane interessate ai programmi comunitari obiettivo  2  (zone
di declino industriale), obiettivo 5b (riconversione di zone rurali),
Renaval (aree di crisi cantieristica);
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Vista la proposta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il  contributo  concedibile  in  conto  capitale,  a sostegno degli
investimenti  produttivi  delle  imprese   localizzate   nelle   zone
interessate ai programmi comunitari obiettivo 2, obiettivo 5b e Rena-
val e' determinato nelle misure seguenti:
    a)  20%  degli  investimenti,  al  netto  degli  eventuali  oneri
fiscali, quando realizzati da imprese aventi fino a 50 addetti ed  un
fatturato  medio  non  superiore  a 7,5 miliardi di lire nel triennio
antecedente l'anno di presentazione della domanda; il  contributo  e'
per un quarto a carico della CEE e per i restanti tre quarti a carico
dello Stato;
    b)  10%  degli  investimenti,  al  netto  degli  eventuali  oneri
fiscali, quando realizzati da imprese aventi fino a 200 addetti ed un
fatturato medio non superiore a 22,5 miliardi di  lire  nel  triennio
antecedente  l'anno  di presentazione della domanda; il contributo e'
per un quarto a carico della CEE e per i restanti tre quarti a carico
dello Stato.
   Roma, 31 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO