COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992 

  Direttive  concernenti  il  finanziamento  della  quota   nazionale
pubblica  relativa  alla  fase  di attuazione dei Programmi integrati
mediterranei.
(GU n.125 del 29-5-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali
in  ordine  alle  azioni  necessarie  per  armonizzare  la   politica
economica nazionale con la politica comunitaria, nonche' l'art. 5 che
ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante approvazione del regolamento per  l'organizzazione  e
le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il regolamento del Consiglio CEE n. 2088 del 23 luglio 1985,
relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1› febbraio 1986;
  Vista  la legge 1› marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Viste le proprie delibere del 13 febbraio e del 17  dicembre  1986,
relative ai Programmi integrati mediterranei;
  Vista   la  propria  delibera  del  15  marzo  1990  relativa  alla
rimodulazione dei contributi dei Programmi integrati mediterranei per
le regioni del Mezzogiorno;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
maggio  1990,  recante  atto  di  indirizzo  e  coordinamento ai fini
dell'adozione dei Programmi integrati mediterranei;
  Vista la propria delibera del 30 luglio 1991 concernente l'adozione
di procedure  per  l'attuazione  dei  programmi  e  degli  interventi
ammessi alle agevolazioni della Comunita' economica europea;
  Viste le decisioni comunitarie recanti la definizione della seconda
fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei;
  Considerata   la   necessita'   di   stabilire   le  modalita'  del
cofinanziamento nazionale della seconda fase dei Programmi  integrati
mediterranei,  al fine di una sollecita attuazione dei programmi e di
un  completo  utilizzo  dei   contributi   comunitari   e   nazionali
corrispondenti;
  Vista  la  nota  n.  2335  del  4  marzo  1992 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita  la  relazione  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
politiche comunitarie;
                              Delibera:
  1.  La  seconda  fase  dei  Programmi  integrati mediterranei viene
finanziata, relativamente alla quota parte nazionale pubblica, con le
disponibilita' recate da:
   Fondo di rotazione per l'attuazione delle  politiche  comunitarie,
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
   legge  1›  marzo  1986,  n.  64,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   legislazione specifica di settore.
  2. L'intervento del Fondo di rotazione e' cosi' determinato:
   per le regioni del centro-nord, nella  misura  dell'80  per  cento
della  quota  nazionale  pubblica  attivata  da  ciascuna  regione ed
indicata nei relativi piani di finanziamento dei programmi;
   per le regioni del Mezzogiorno, nella  misura  del  40  per  cento
della  quota  nazionale  pubblica  attivata  da  ciascuna  regione ed
indicata nei relativi piani finanziari dei programmi.
  3. Il finanziamento a carico della legge n. 64/1986,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  viene  stabilito  in una misura non
inferiore al 40 per cento della quota nazionale pubblica.
  4. Il residuo onere resta a carico delle regioni che vi  provvedono
utilizzando le risorse derivanti da autorizzazioni di spesa recate da
altre leggi statali o impiegando mezzi propri.
  5. Nei limiti percentuali di cui al comma 2, l'intervento del Fondo
di  rotazione  viene stabilito, in termini di cassa, su base annuale,
con apposita delibera CIPE, in relazione  alle  effettive  necessita'
finanziarie delle singole regioni e tenuto conto dell'avanzamento dei
rispettivi  programmi. A tali fini, le regioni presentano al Fondo di
rotazione un  piano  di  utilizzo  particolareggiato  delle  risorse,
articolato  per  singole annualita', in relazione all'andamento delle
Nazioni, in ogni caso, le regioni potranno accedere ai contributi del
Fondo di rotazione soltanto dopo aver provveduto  ad  erogare  almeno
l'80   per   cento   delle  risorse  messe  complessivamente  a  loro
disposizione, a livello comunitario ed in ambito  nazionale,  per  la
prima fase dei Programmi integrati mediterranei.
  6.   Sulla  base  delle  richieste  fatte  pervenire  alle  regioni
interessate, il CIPE determina l'intervento del Fondo  per  la  prima
annualita'.  Gli  interventi  per  le  annualita' successive verranno
stabiliti dal CIPE medesimo, allorche' le regioni avranno  utilizzato
-  in  termini di cassa - almeno l'80 per cento della quota accordata
dal Fondo per l'annualita' precedente.
  7. Lo stato di avanzamento delle azioni  viene  valutato  dal  CIPE
sulla   base  delle  informazioni  contabili  fornite  dal  Fondo  di
rotazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 183/1987, che all'uopo
si avvale  del  monitoraggio  finanziario  dei  programmi  realizzati
tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
  8.  Il  CIPE,  entro  il  31  ottobre  di ogni anno, puo' ridurre i
contributi accordati con  le  precedenti  deliberazioni,  per  quelle
regioni  che  alla  data  del  30 settembre presentano, in termini di
pagamento, una percentuale di tiraggio  inferiore  al  50  per  cento
delle   risorse   assegnate   e   che,   in  base  alla  progressione
dell'attuazione delle azioni, non diano sufficienti  garanzie  di  un
loro tempestivo utilizzo. A tal fine, le regioni trasmettono al Fondo
di  rotazione,  nei tempi e con le modalita' stabilite dall'autorita'
del Fondo medesimo, specifiche informazioni finanziarie.
   Roma, 31 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO