PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Direttiva, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
   gestione  del  bilancio  dello  Stato  e  degli  enti  del settore
   pubblico allargato per l'anno 1992, ad integrazione della  analoga
   direttiva emanata il 16 gennaio 1992.
(GU n.125 del 29-5-1992)

   1.   A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  presente  direttiva,  viene  sospesa  fino  al   30
settembre 1992 la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi
assegnati  in  bilancio per tutte le amministrazioni dello Stato e le
aziende autonome, sotto  la  diretta  responsabilita'  dei  direttori
generali.
   La  presente  direttiva  non  si  applica  alle  spese  relative a
stipendi, assegni, pensioni ed altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria, alle competenze accessorie del personale, alle spese di
funzionamento  dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in
particolare  a  quelle  afferenti  le  iniziative  in  atto  per   il
potenziamento  della  sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste
correttive e compensative delle entrate,  ai  trasferimenti  connessi
con  il  funzionamento  di  enti  decentrati, alle spese derivanti da
accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di
impegno  decorrenti  da  esercizi  precedenti   ed   alle   rate   di
ammortamento di mutui.
   Per  effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del
Consiglio, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua  delega  il
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  dei  Ministri interessati, puo'
autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni  di  spesa  nell'ambito
delle disponibilita' di bilancio.
  2.  Per gli aspetti diversi dall'assunzione degli impegni di spesa,
sono prorogate fino  al  30  settembre  1992  le  disposizioni  della
precedente  direttiva  emanata  il  16 gennaio 1992 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992).
   Il Governo rivolge invito agli enti territoriali ed  a  tutti  gli
enti  decentrati  di spesa di restringere il ricorso al finanziamento
da parte di enti creditizi.
   3. La presente direttiva costituisce atto di  indirizzo  volto  al
conseguimento  di  obiettivi  di  interesse  nazionale,  per  la  cui
attuazione gli enti del settore pubblico  allargato  sono  tenuti  ad
adottare atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della direttiva medesima.