REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 1444 

  Modifiche ed  integrazioni  al  "Regolamento  per  la  fornitura  a
singole  categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti
di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario".
(GU n.21 del 30-5-1992)

Capo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

   Visti  gli  articoli  8,  n.  1 53 e 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto  1972,  n.  670,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo  unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
   Visto l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile 1983 n.  12  nel
quale  e'  stabilito  che  a  cura  dell'amministrazione  deve essere
fornito, secondo criteri e modalita' determinati con  apposite  norme
regolamentari  della  Giunta  provinciale,  il  necessario corredo al
personale cui sia fatto obbligo di indossare  l'uniforme  o  che  per
ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti;
   Visto  il  proprio  decreto  n. 7-20 leg. di data 28 febbraio 1990
registrato alla Corte dei conti il 3 aprile  1990,  registro  n.  24,
foglio  n.  43  avente  per  oggetto: "Regolamento per la fornitura a
singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di  oggetti
di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario";
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 9418 dd. 26
luglio 1991 concernente l'approvazione di modifiche  ed  integrazioni
al predetto regolamento.
 
                              Decreta:
 
   1.  La  tabella  allegato  A)  al  "Regolamento per la fornitura a
singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di  oggetti
di  corredo  nonche'  per l'uso di detti capi di vestiario" approvato
con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 7-20/Leg.  dd.
28  febbraio  1990  citato  nella  premesse e' modificata nella parte
riguardante  gli  addetti  ai  servizi  ausiliari e di anticamera che
viene cosi' sostituita:
 
            Addetti ai Servizi Ausiliari e di Anticamera
 
   Uniforme invernale:
 
    1 giacca lana colore bleu (personale maschile e femminile) 2 anni
    2 paia pantaloni colore grigio scuro (personale maschile
e femminile ed in alternativa per le donne 2 gonne di uguale
tessuto e colore (60% lana - 40% viscosa)                      2 anni
    5 camicie di cotone 100% colore bianco o celeste con
maniche lunghe (foggia uomo - donna)                           2 anni
    4 cravatte con disegno diagonale colore intonato
all'uniforme                                                   2 anni
    1 maglioncino senza maniche con collo a "V" colore bleu
(foggia uomo - donna)                                          2 anni
    1 cappotto loden colore bleu                               5 anni
    1 giacca a vento colore bleu impermeabilizzata (goretex)
(personale maschile e femminile)                               3 anni
    1 paio di scarpe suola gomma color nero (uomo e donna)     1 anno
 
Uniforme estiva:
 
    1 giacca colore bleu ((60% cotone - 40% viscosa)
personale maschile e femminile)                                2 anni
    2 paia pantaloni colore grigio scuro (personale maschile
e femminile ed in alternativa per le donne 2 gonne di uguale
tessuto e colore (60% lana - 40% viscosa))                     2 anni
    4 camicie di cotone 100% colore bianco o celeste con
manica corta (da portare senza giacca e senza cravatta nei
periodi piu' caldi) (foggia uomo e donna)                      2 anni
    1 spolverino colore bleu                                   4 anni
    1 paio di scarpe suola cuoio colore nero (uomo e donna)    1 anno
   2. La decorrenza per l'assegnazione dei nuovi capi di vestiario di
cui ad 1) e' fissata al termine del periodo minimo d'uso del  corredo
ora in dotazione;
   3.  Il  comma  3  dell'art.  3  del  succitato  regolamento,  come
modificato, nell'allegato A) con il presente  decreto,  e'  integrato
con  le parole: "ed inoltre nel caso di modifica della tabella di cui
al comma 2 del precedente art. 1".
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
    Trento, 6 agosto 1991
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti addi' 14 gennaio 1992
Registro n. 3, foglio n. 66