COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 maggio 1992 

  Sostituzione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 12 e del punto 1, lettera
H),  dell'allegato  D  al  regolamento  di esecuzione di alcune norme
della legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  concernenti  le  SIM  ed  altri
intermediari  mobiliari,  approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio
1991. (Deliberazione n. 6165).
(GU n.127 del 1-6-1992)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge  7  giugno  1974,  n.   216,   e   le   successive
modificazioni;
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 2 gennaio 1991, n.
1;
  Vista  la  propria  delibera  n.  5386 del 2 luglio 1991 con cui e'
stato adottato il regolamento di esecuzione  di  alcune  norme  della
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  12  e  l'allegato  D del suddetto
regolamento   concernenti,   rispettivamente,   l'aggiornamento   del
documento  informativo che gli intermediari autorizzati sono tenuti a
pubblicare e lo schema di redazione di detto documento informativo;
  Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni alla disposizione
in materia di aggiornamento del documento informativo ed allo  schema
di redazione dello stesso allo scopo di evitare non necessari aggravi
di costi in capo agli operatori;
                              Delibera:
  I  commi  4,  5  e  6 dell'art. 12 del regolamento di esecuzione di
alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, adottato con  delibera
n. 5386 del 2 luglio 1991 sono sostituiti dai seguenti:
  "4. Ove nel periodo dal 1 luglio al 30 giugno si sia verificato un
evento  che  ha  determinato la modifica delle informazioni contenute
nel documento, entro il 31  luglio  di  ogni  anno  gli  intermediari
autorizzati  procedono  alla  pubblicazione  di  un  nuovo  documento
informativo ai sensi dell'art. 11.
  5. In  ogni  caso,  le  modificazioni  relative  alle  informazioni
contenute  nei  punti 1, lettere A), B), C), D) ed E), ed al punto 2,
lettera A), del documento informativo consegnato al cliente ai  sensi
dell'art.  13  ed  i  provvedimenti  di  sospensione  e cancellazione
dall'albo o  di  sospensione  e  revoca  dell'autorizzazione  di  cui
all'art.  13,  commi  1,  2,  3,  4  e  5,  della legge, adottati nei
confronti dell'intermediario autorizzato sono comunicati per iscritto
ai soggetti nei confronti dei quali l'intermediario stesso presta  la
propria   attivita',  in  occasione  dell'invio  della  comunicazione
periodica,  immediatamente  successiva  al  verificarsi  dell'evento,
dovuta  in  forza  di  accordi contrattuali ovvero di disposizioni di
legge o di regolamento".
  Il punto 1, lettera H), dell'allegato D del predetto regolamento e'
sostituito dal seguente:
  " H) Composizione del consiglio di amministrazione, con indicazione
per  ciascuno  dei  membri  della  carica  ricoperta,  dell'eventuale
appartenenza   al   comitato   esecutivo,   nonche'   delle   deleghe
eventualmente ricevute ovvero rinvio ad apposito  documento  allegato
contenente le notizie di cui sopra".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in  vigore
il  primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Milano, 13 maggio 1992
                                              Il presidente: BERLANDA