Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a., in Genova.(GU n.129 del 3-6-1992)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 18 luglio 1990 e le successive modificazioni ed integrazioni presentata dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera n. 221114 del 2 aprile 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel- ative condizioni speciali, presentate dalla Sun Alliance vita S.p.a., con sede in Genova: 1) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per solo caso di morte; 2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione; 6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per il calcolo del valore di riduzione delle tariffe di cui ai punti 3) e 5); 8) condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica; 9) condizioni speciali di polizza da applicare ad assicurazioni sulla vita stipulate da dipendenti o agenti; 10) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo; 11) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio annuo; 12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 11); 13) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico; 14) condizioni speciali di polizza comprensive delle clausole di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 13); 15) condizioni di polizza regolanti l'applicabilita' a contratti emessi in forma collettiva delle tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita' (a premio annuo o unico), di capitale o di rendita certa in caso di premorienza utilizzate per l'emissione di contratti individuali; 16) condizioni di applicazione alle collettive vita non di puro rischio delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 1992 Il Ministro: BODRATO