N. 237 SENTENZA 18 - 27 maggio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Usi  civici - Comune di Rocca di Cambio - Terreni di demanio civico -
 Assenza di individuazione formale della categoria di  appartenenza  -
 Autorizzazione  all'alienazione  -  Convalida - Espressione legittima
 del potere dell'autorita' competente all'adozione dell'atto viziato -
 Non fondatezza.
 
 (Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 24, 117 e 118).
(GU n.23 del 3-6-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma
 quarto,  della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme
 in materia di usi civici e gestione delle  terre  civiche),  promosso
 con  ordinanza  emessa  il 5 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo
 regionale   per   l'Abruzzo  sul  ricorso  proposto  dalla  Lega  per
 l'Ambiente della Regione Abruzzo contro la Regione Abruzzo ed  altri,
 iscritta  al  n.  753  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  4,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  Societa' "Campo Felice"
 S.p.a. e del Comune di Rocca di Cambio nonche' l'atto  di  intervento
 della Regione Abruzzo;
    Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avvocati  Franco  G.  Scoca  e  Mario  Montuori per la
 Societa' "Campo Felice" S.p.a.  e  Vincenzo  Cerulli  Irelli  per  la
 Regione Abruzzo;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  del giudizio sui ricorsi riuniti proposti dalla
 Lega per l'Ambiente e dalla S.p.a. Campo  Felice  per  l'annullamento
 totale   o,   rispettivamente,   parziale,  della  deliberazione  del
 Consiglio regionale dell'Abruzzo n. 139/32 del 19 marzo 1990, con cui
 e' stato convalidato, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge
 regionale 3 marzo 1988,  n.  25,  il  decreto  6  febbraio  1973  del
 Ministro  dell'agricoltura,  che ha autorizzato il Comune di Rocca di
 Cambio ad alienare alla predetta societa' terreni di demanio  civico,
 il T.A.R. dell'Abruzzo, con ordinanza del 5 giugno 1991, ha sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale del citato art. 7, quarto
 comma, per contrasto con gli artt. 24, 117 e 118 della Costituzione.
    Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:
       a) l'art. 24 della Costituzione, perche' consente all'autorita'
 regionale  di  vanificare  perfino  gli  effetti   di   provvedimenti
 giurisdizionali esecutivi, tale essendo il caso ricorrente nella spe-
 cie,  in  cui  la  delibera del consiglio regionale e' stata adottata
 dopo che, con sentenza 9 maggio 1986, confermata in secondo grado per
 inammissibilita'  dell'appello  e  in  pendenza   del   ricorso   per
 cassazione,  il  Commissario  per la liquidazione degli usi civici in
 Abruzzo aveva dichiarato la nullita'  della  compravendita  stipulata
 dal Comune di Rocca di Cambio con la societa' Campo Felice, in quanto
 autorizzata   senza   previa   identificazione   della  categoria  di
 appartenenza dei terreni ai sensi dell'art. 11 della legge 16  giugno
 1927, n. 1766;
       b) gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perche' la convalida
 di negozi nulli, in deroga al principio dell'art. 1423 cod. civ., non
 e'    materia   della   potesta'   legislativa   delle   regioni,   e
 conseguentemente  non  puo'   ritenersi   compresa   nelle   funzioni
 amministrative  trasferite  alle  regioni  ai  sensi dell'art. 66 del
 d.P.R. n. 616 del 1977.
    2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la  Societa'
 Campo Felice chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    La  Societa'  osserva  che  la  vendita  di  cui e' causa e' stata
 autorizzata dal  Ministro  dell'agricoltura  sulla  base  dei  pareri
 favorevoli  di  tutte  le  autorita'  interessate, in primo luogo del
 Commissario  per  la  liquidazione  degli  usi  civici   dell'Aquila,
 comunicato  con  nota  n.  173  del 6 marzo 1972; che, trattandosi di
 terreni situati a 1800 m. di altitudine in zona pietrosa,  dei  quali
 e'  manifesta  la  destinazione  esclusiva  a  bosco  o pascolo, come
 attestato  dagli  atti  del  procedimento, la dichiarazione di parere
 favorevole del Commissario per gli  usi  civici  doveva  considerarsi
 sufficiente  ai sensi dell'art. 37 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332,
 onde la vendita avrebbe  dovuto  considerarsi  perfettamente  valida;
 che,  comunque,  il requisito della previa assegnazione dei terreni a
 categoria non e' un  principio  tale  da  precludere  al  legislatore
 regionale  il potere di provvedere, in sede di riordino della materia
 dopo  il  trasferimento  alle   regioni   delle   relative   funzioni
 amministrative,  alla  regolarizzazione delle autorizzazioni concesse
 in passato senza  l'osservanza  del  detto  requisito,  onde  non  e'
 ravvisabile  una violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione;
 che la convalida ha per oggetto non il  contratto  di  compravendita,
 bensi'  l'autorizzazione  ad  alienare,  ponendosi  come  espressione
 legittima del  potere  di  cui  e'  titolare  l'autorita'  competente
 all'adozione  dell'atto  viziato;  che, secondo la giurisprudenza del
 Consiglio di Stato, la convalida puo' intervenire efficacemente anche
 in pendenza di gravame in sede amministrativa o giurisdizionale, onde
 e' da escludere altresi' la pretesa  violazione  dell'art.  24  della
 Costituzione;  che,  infine,  l'eventuale  effetto convalidante della
 sanatoria dell'autorizzazione sul negozio autorizzato  non  contrasta
 col  principio  dell'art.  1423  cod.  civ.,  il  quale  fa  salva la
 possibilita' di convalida di negozi nulli derivante,  direttamente  o
 indirettamente,  da  disposizioni  di  legge, e quindi anche di leggi
 regionali quando la deroga sia funzionalmente connessa con  finalita'
 di  interesse  pubblico perseguite dalla regione nelle materie di sua
 competenza.
    3.  -  Si  e'  pure  costituito  il  Comune  di  Rocca  di  Cambio
 concludendo  per  l'infondatezza  della  questione con considerazioni
 analoghe a quelle svolte piu' diffusamente dalla Societa' resistente,
 e precisando che sui terreni  in  causa  da  tempo  immemorabile  non
 veniva esercitato alcun diritto di uso civico da parte dei residenti.
    4. - E' intervenuta in giudizio la Regione Abruzzo concludendo per
 l'infondatezza della questione.
    Ad avviso dell'interveniente, la questione sollevata dal T.A.R. si
 fonda    su   un   equivoco   in   cui   il   Tribunale   e'   caduto
 nell'interpretazione  della  disposizione   impugnata.   Questa   non
 attribuisce  al  consiglio  regionale il potere di convalidare negozi
 nulli,  ivi  compresi  atti  la  cui  nullita'  e'  stata  dichiarata
 dall'autorita'  giudiziaria,  ma  si  limita a disciplinare, dettando
 alcune  prescrizioni  procedimentali  e  sostanziali   (esigenza   di
 valutazione   specifica  dell'interesse  pubblico),  l'esercizio  del
 potere di convalida di  un  atto  amministrativo  (autorizzazione  ad
 alienare)  di  per  se'  spettante  al  consiglio  in  quanto  organo
 competente a emanare l'atto.  Rimangono  impregiudicati  gli  effetti
 dell'atto  convalidato  sul  negozio conseguente, che dovranno essere
 determinati nel merito dal giudice ordinario.
    Cosi' precisata la portata della disposizione  denunciata,  cadono
 tutte  le  censure  di  costituzionalita'  svolte  nell'ordinanza  di
 rimessione.
                        Considerato in diritto
    1. - Il T.A.R. dell'Abruzzo  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.  24,  117  e  118 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge  della  Regione
 Abruzzo  3  marzo 1988, n. 25, che attribuisce al consiglio regionale
 il  potere  di  provvedere, sentito il parere del comune interessato,
 alla convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre  civiche
 non  previamente  assegnate  a  categoria,  rilasciate dall'autorita'
 competente (ministro dell'agricoltura fino al  1977,  poi  lo  stesso
 consiglio regionale), sempre che i relativi atti di alienazione siano
 stati  stipulati  e  registrati  anteriormente  all'entrata in vigore
 della legge.
    2. - La questione non e' fondata.
    Ad avviso del  giudice  remittente,  la  norma  impugnata  non  e'
 "conforme  ai precetti costituzionali di logica dell'intero sistema",
 e quindi viola specificamente gli artt. 117 e 118 della Costituzione,
 in quanto attribuisce al consiglio regionale un potere  di  convalida
 di negozi radicalmente nulli, in contrasto col principio fondamentale
 di  insanabilita'  della  nullita' (art. 1423 cod. civ.), nonche' col
 principio di  esclusione  della  potesta'  legislativa  regionale  in
 materia di rapporti intersoggettivi privati.
    La censura si fonda sulla massima giurisprudenziale che afferma la
 nullita'  radicale  (nel senso di inesistenza giuridica) dell'atto di
 autorizzazione  ad  alienare  terre  di  uso  civico  non   preceduto
 dall'individuazione  formale della categoria di appartenenza: massima
 gia' ritenuta da questa Corte (sent. n. 221 del 1992) non sostenibile
 almeno nel caso in cui risulti da indici sicuri che il terreno de quo
 deve essere classificato nella prima  delle  due  categorie  indicate
 dall'art.   11   della  legge  n.  1766  del  1927.  In  questo  caso
 l'assegnazione a categoria,  poiche'  non  ha  funzione  determinante
 della  destinazione  del  terreno  a  bosco  o  pascolo,  nemmeno  ha
 efficacia   costitutiva   della   sua   condizione    giuridica    di
 alienabilita', onde la mancanza dell'atto-presupposto produce solo un
 vizio      procedimentale     del     provvedimento     autorizzativo
 dell'alienazione. Percio' l'autorizzazione  puo'  essere  convalidata
 dal  consiglio  regionale  in  quanto organo competente sia a emanare
 l'atto  viziato,  sia  a  porre  in  essere  l'atto   -   presupposto
 dell'assegnazionea categoria.
    La  norma  impugnata  disciplina  l'esercizio  di questo potere di
 convalida di atti amministrativi annullabili, di guisa che  essa  non
 porta  alcuna  deroga  al  principio  dell'art.  1423  cod.  civ.  La
 convalida dell'atto autorizzativo non equivale, come pensa il giudice
 remittente, a sanatoria della nullita' del negozio  autorizzato.  Nei
 limiti   (che  rimangono  impregiudicati)  in  cui  la  convalida  ha
 efficacia retroattiva, il negozio autorizzato deve  considerarsi  non
 gia' convalidato, bensi' ab origine validamente stipulato.
    3.  -  Un  motivo  ulteriore  di  censura  e' tratto dal fatto che
 l'autorizzazione di cui e' causa e' stata convalidata  dal  consiglio
 regionale  quando  il  contratto di vendita era gia' stato dichiarato
 nullo  dal  Commissario  per  la  liquidazione   degli   usi   civici
 dell'Aquila con sentenza (esecutiva) 23 maggio 1986 e in pendenza del
 ricorso per cassazione contro la sentenza confermativa (per motivi di
 rito)  23 giugno 1988 della Corte d'appello di Roma. Il giudice a quo
 lamenta che,  in  seguito  alla  convalida  dell'autorizzazione,  "la
 sentenza   commissariale   risulta  resa  inutilmente,  a  danno  dei
 partecipanti all'uso civico che avevano adito il  Commissario",  onde
 la   norma   contestata  violerebbe  anche  il  principio  di  tutela
 giurisdizionale dei diritti garantito dall'art. 24 della Costituzione
    Nemmeno  questo  motivo merita accoglimento. La norma in esame non
 pregiudica in alcun modo la questione dei  limiti  di  retroattivita'
 tra  le  parti  della  convalida,  e  precisamente la questione se la
 retroattivita'  sia  impedita  non  soltanto  da  una   sentenza   di
 annullamento   dell'autorizzazione   o   di   nullita'   del  negozio
 autorizzato gia' passata in giudicato al momento  della  delibera  di
 convalida,  ma  anche dalla pendenza in questo momento di un giudizio
 di impugnativa della delibera non ancora  concluso  da  una  sentenza
 definitiva.
    Tale questione - risolta dall'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n.
 249, con riguardo solo agli atti viziati di incompetenza - e' rimessa
 interamente al giudice dell'impugnativa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7, quarto comma, della legge della Regione Abruzzo 3  marzo
 1988,  n.  25  (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre
 civiche), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 117  e  118  della
 Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo regionale per l'Abruzzo
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0653