N. 239 ORDINANZA 18 - 27 maggio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Gestione speciale artigiani - Pensione
 diretta - Contitolarita' di pensione di  riversibilita'  corrisposta
 dal  Fondo  speciale  coltivatori  diretti - Cumulo - Integrazione al
 minimo  -  Esclusione  -  Norma  gia'  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima (sentenza n. 165/1992) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 3-6-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma,  della  legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
 con  ordinanza  emessa  l'8 novembre 1991 dal Pretore di Lanciano nel
 procedimento civile vertente tra Assunta Lanci ed I.N.P.S.,  iscritta
 al  n.  743  del  registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Udito nella camera di consiglio del  15  aprile  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui la ricorrente,
 titolare di pensione diretta  di  vecchiaia  erogata  dalla  Gestione
 speciale  per gli artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo
 della pensione di riversibilita' che le veniva corrisposta dal  Fondo
 speciale  per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di
 Lanciano, con ordinanza emessa l'8 novembre 1991,  ha  sollevato,  in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  9  gennaio
 1963,  n. 9, nella parte in cui, malgrado le numerose decisioni della
 Corte costituzionale in materia, preclude detta integrazione;
    Considerato che  la  norma  impugnata  e'  gia'  stata  dichiarata
 illegittima  in  parte  qua  da  questa Corte con sentenza n. 165 del
 1992;
      che,  pertanto,  la   proposta   questione   e'   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio  1963,  n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
 riordinamento delle norme in materia di  previdenza  dei  coltivatori
 diretti  e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art.
 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con l'ordinanza di  cui
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0655