N. 239 ORDINANZA 18 - 27 maggio 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Gestione speciale artigiani - Pensione diretta - Contitolarita' di pensione di riversibilita' corrisposta dal Fondo speciale coltivatori diretti - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 165/1992) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 3-6-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Pretore di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Assunta Lanci ed I.N.P.S., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' che le veniva corrisposta dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di Lanciano, con ordinanza emessa l'8 novembre 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui, malgrado le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia, preclude detta integrazione; Considerato che la norma impugnata e' gia' stata dichiarata illegittima in parte qua da questa Corte con sentenza n. 165 del 1992; che, pertanto, la proposta questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0655