Provvidenze agevolative per la cooperazione agricola di rilevanza nazionale. Criteri interpretativi di disposizioni regolamentari.(GU n.131 del 5-6-1992)
Vigente al: 5-6-1992
Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti In relazione a questioni sorte in merito alla interpretazione di alcune disposizioni diramate con precedenti circolari riguardanti la concessione di agevolazioni finanziarie alle cooperative agricole previste dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 e dalla legge di proroga 10 luglio 1991, n. 201, questo Ministero ritiene utile e necessario fornire i seguenti elementi di interpretazione autentica, con particolare riferimento alle anzidette questioni, allo scopo di rendere possibile l'applicazione uniforme di dette disposizioni e di scongiurare eventuali contraddittorieta' anche delle conseguenti determinazioni ministeriali. 1. A maggiore esplicitazione di quanto previsto al punto 1. della circolare n. 221 del 4 aprile 1989 ed al punto 1.2 della circolare n. 236 del 20 aprile 1990 a proposito dell'ammissibilita' alle agevolazioni pubbliche delle societa' cooperative che hanno rilevato o possiedono azioni o quote in societa' per azioni o a responsabilita' limitata si ritiene di precisare quanto segue: a) relativamente ai contributi sulle spese di gestione il coefficiente minimo di conferimento (51% dalle cooperative partecipanti o da soci di queste) richiesto per il riconoscimento anche delle spese di gestione sostenute dalle Societa' partecipate, va calcolato non gia' sull'intera attivita' svolta da queste ultime ma sulla sola attivita' di trasformazione dei prodotti e/o dei servizi resi da e per i soci. E' necessario, pero', che tale attivita' di trasformazione risulti tendenzialmente prevalente e che, ai fini della determinazione del contributo da erogare, le spese di gestione, riscontrate ammissibili, sono da parametrare alla percentuale di partecipazione azionaria, con l'avvertenza che i costi variabili delle societa' partecipate, come definiti dalla circolare n. 205 del 1 aprile 1988 al punto 13, lettera A), vanno presi in considerazione nell'importo complessivo risultante dal bilancio cui si riferiscono, qualora non risulti in concreto possibile la estrapolazione dei costi da riferire all'attivita' di trasformazione effettuata per conto delle cooperative aventi partecipazione azionaria nelle Societa' per azioni o a responsabilita' limitata. Resta fermo che, in riferimento ai costi variabili, l'importo delle spese ammissibili rendicontate dalle societa' partecipate sia da porre in rapporto alla percentuale di conferimento dei prodotti e dei servizi resi da e per i soci nella cooperativa partecipante; b) relativamente ai contributi sugli investimenti le istruzioni diramate con la circolare n. 236 del 20 aprile 1990 a proposito della acquisizione di quote di maggioranza in societa' di capitali da parte di organismi cooperativi non sono applicabili ai casi in cui l'affidamento del contributo sia intervenuto anteriormente all'emanazione della suddetta circolare. E' evidente che in tali ipotesi il contributo dovra' essere basato sul valore degli impianti, ritenuto congruo dai competenti U.T.E., sul quale portare in deduzione gli eventuali contributi pregressi, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1988, modificato con il decreto ministeriale 11 novembre 1991, maggiorato del valore del marchio che, se acquisito contestualmente all'azienda (v. punto 2, lettera f), della sopra citata circolare n. 236), va comprovato da perizia di societa' specializzata, fermo restando che la spesa come sopra risultante non potra' essere comunque superiore al costo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda stessa. 1.1. Per le acquisizioni di quote di maggioranza in societa' di capitali da parte di organismi cooperativi, effettuate successivamente alle disposizioni contenute nella richiamata circolare n. 236 del 20 aprile 1990 (punto 4.1) in base alla quale il contributo concedibile e' commisurato al patrimonio netto della societa' acquisita, le provvidenze contributive pregresse da dedurre dalla spesa ammissibile riguardano i soli contributi in conto capitale. Siffatta metodologia trova giustificazione nella circostanza che il patrimonio netto e' la risultante della differenza fra attivita' e passivita', tra le quali sono incluse le provvidenze creditizie. 2. Com'e' noto, al punto 5.1. della circolare n. 262 del 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto successivo, e' stata richiesta la presentazione di fidejussione a garanzia: a) della realizzazione del progetto di sviluppo nei termini previsti, ivi compresa la permanenza per almeno cinque anni del prestito dai soci o dell'aumento del capitale sociale; b) delle somme erogate da questo Ministero a titolo di contributo in anticipo rispetto alla liquidazione finale, maggiorate degli interessi legali per la durata del progetto, per la parte relativa al riequilibrio finanziario. E' noto, altresi', che, secondo lo schema allegato alla suddetta circolare, la garanzia fidejussoria comprende anche il rischio del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa dell'organismo beneficiario del contributo statale. A quest'ultimo riguardo, in relazione a quesiti posti all'attenzione della scrivente amministrazione sulla generale estensione della copertura del rischio in questione in entrambe le ipotesi sopra riportate, e' stato effettuato un ulteriore approfondimento del problema, allo scopo non solo di fornire le precisazioni richieste ma anche di mantenere ferme le piu' opportune forme di cautela per la stessa amministrazione, tali comunque da salvaguardare l'interesse pubblico alla restituzione delle somme concesse ed erogate in anticipazione od in acconto da giustificare successivamente. Pertanto, si ritiene di stabilire che il rischio di fallimento e/o di liquidazione coatta amministrativa dell'organismo beneficiario debba essere coperto solo nella ipotesi sub b), considerato che il contributo relativo al riequilibrio finanziario e' erogato in anticipazione rispetto alle spese di investimento. Ne consegue che le fidejussioni che gli organismi beneficiari di contributo devono presentare nella forma del contratto autonomo di garanzia di buona esecuzione e di rimborso per l'emissione del formale decreto di impegno potranno essere disgiunte a seconda del rischio che sono destinate a coprire, e dovranno riguardare nel caso sub a) l'intero importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali del 10% per la durata del progetto e nel caso sub b) solo la parte di contributo, maggiorata degli interessi legali come sopra specificato, liquidata in anticipo a titolo di riequilibrio finanziario. Il Ministro: GORIA