MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 22 maggio 1992, n. 274 

  Provvidenze  agevolative  per la cooperazione agricola di rilevanza
nazionale. Criteri interpretativi di disposizioni regolamentari.
(GU n.131 del 5-6-1992)
 
 Vigente al: 5-6-1992  
 

                                    Alle organizzazioni nazionali  di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                    Alle organizzazioni professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                    Alle regioni a  statuto  speciale
                                  ed    a    statuto    ordinario   -
                                  Assessorati agricoltura
                                    Alle province autonome di  Trento
                                  e Bolzano - Assessorati agricoltura
                                    Agli  istituti  ed enti esercenti
                                  il credito agrario
                                    Alla Corte dei conti
  In relazione a questioni sorte in merito  alla  interpretazione  di
alcune  disposizioni diramate con precedenti circolari riguardanti la
concessione di agevolazioni  finanziarie  alle  cooperative  agricole
previste dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 e dalla legge di proroga
10  luglio  1991, n. 201, questo Ministero ritiene utile e necessario
fornire  i  seguenti  elementi  di  interpretazione  autentica,   con
particolare  riferimento  alle  anzidette  questioni,  allo  scopo di
rendere possibile l'applicazione uniforme di dette disposizioni e  di
scongiurare  eventuali  contraddittorieta'  anche  delle  conseguenti
determinazioni ministeriali.
  1. A maggiore esplicitazione di quanto previsto al punto  1.  della
circolare n. 221 del 4 aprile 1989 ed al punto 1.2 della circolare n.
236   del   20  aprile  1990  a  proposito  dell'ammissibilita'  alle
agevolazioni pubbliche delle societa' cooperative che hanno  rilevato
o   possiedono   azioni   o   quote   in  societa'  per  azioni  o  a
responsabilita' limitata si ritiene di precisare quanto segue:
    a)  relativamente  ai  contributi  sulle  spese  di  gestione  il
coefficiente   minimo   di   conferimento   (51%   dalle  cooperative
partecipanti o da soci di queste)  richiesto  per  il  riconoscimento
anche  delle  spese di gestione sostenute dalle Societa' partecipate,
va calcolato non gia' sull'intera attivita' svolta da  queste  ultime
ma  sulla  sola  attivita'  di  trasformazione  dei  prodotti e/o dei
servizi resi da  e  per  i  soci.  E'  necessario,  pero',  che  tale
attivita' di trasformazione risulti tendenzialmente prevalente e che,
ai  fini  della determinazione del contributo da erogare, le spese di
gestione,  riscontrate  ammissibili,   sono   da   parametrare   alla
percentuale di partecipazione azionaria, con l'avvertenza che i costi
variabili  delle  societa' partecipate, come definiti dalla circolare
n. 205 del 1› aprile 1988 al punto 13, lettera  A),  vanno  presi  in
considerazione  nell'importo  complessivo risultante dal bilancio cui
si  riferiscono,  qualora  non  risulti  in  concreto  possibile   la
estrapolazione  dei costi da riferire all'attivita' di trasformazione
effettuata  per  conto  delle   cooperative   aventi   partecipazione
azionaria nelle Societa' per azioni o a responsabilita' limitata.
  Resta fermo che, in riferimento ai costi variabili, l'importo delle
spese  ammissibili  rendicontate  dalle  societa'  partecipate sia da
porre in rapporto alla percentuale di conferimento dei prodotti e dei
servizi resi da e per i soci nella cooperativa partecipante;
    b)  relativamente  ai contributi sugli investimenti le istruzioni
diramate con la circolare n. 236 del 20 aprile 1990 a proposito della
acquisizione di quote di maggioranza in societa' di capitali da parte
di  organismi  cooperativi  non  sono  applicabili  ai  casi  in  cui
l'affidamento    del   contributo   sia   intervenuto   anteriormente
all'emanazione della suddetta circolare.
  E' evidente che in tali ipotesi il contributo dovra' essere  basato
sul  valore  degli  impianti, ritenuto congruo dai competenti U.T.E.,
sul quale portare in deduzione gli eventuali contributi pregressi, ai
sensi del decreto ministeriale  26  marzo  1988,  modificato  con  il
decreto  ministeriale  11  novembre  1991,  maggiorato del valore del
marchio che, se acquisito contestualmente all'azienda  (v.  punto  2,
lettera  f),  della  sopra citata circolare n. 236), va comprovato da
perizia di societa' specializzata, fermo restando che la  spesa  come
sopra  risultante  non  potra'  essere  comunque  superiore  al costo
sostenuto per l'acquisizione dell'azienda stessa.
  1.1. Per le acquisizioni di quote di  maggioranza  in  societa'  di
capitali    da    parte    di   organismi   cooperativi,   effettuate
successivamente  alle   disposizioni   contenute   nella   richiamata
circolare n. 236 del 20 aprile 1990 (punto 4.1) in base alla quale il
contributo  concedibile  e'  commisurato  al  patrimonio  netto della
societa' acquisita, le provvidenze contributive pregresse da  dedurre
dalla  spesa  ammissibile  riguardano  i  soli  contributi  in  conto
capitale.   Siffatta   metodologia   trova   giustificazione    nella
circostanza che il patrimonio netto e' la risultante della differenza
fra  attivita' e passivita', tra le quali sono incluse le provvidenze
creditizie.
  2. Com'e' noto, al punto 5.1. della circolare n. 262 del  5  agosto
1991,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto successivo,
e' stata richiesta la presentazione di fidejussione a garanzia:
    a) della realizzazione  del  progetto  di  sviluppo  nei  termini
previsti,  ivi  compresa  la  permanenza  per  almeno cinque anni del
prestito dai soci o dell'aumento del capitale sociale;
    b) delle somme erogate da questo Ministero a titolo di contributo
in anticipo  rispetto  alla  liquidazione  finale,  maggiorate  degli
interessi legali per la durata del progetto, per la parte relativa al
riequilibrio finanziario.
  E'  noto,  altresi',  che, secondo lo schema allegato alla suddetta
circolare, la garanzia fidejussoria comprende anche  il  rischio  del
fallimento  o della liquidazione coatta amministrativa dell'organismo
beneficiario del contributo statale.
  A   quest'ultimo   riguardo,   in   relazione   a   quesiti   posti
all'attenzione   della   scrivente   amministrazione  sulla  generale
estensione della copertura del rischio in questione  in  entrambe  le
ipotesi   sopra   riportate,   e'   stato   effettuato  un  ulteriore
approfondimento del problema, allo  scopo  non  solo  di  fornire  le
precisazioni  richieste ma anche di mantenere ferme le piu' opportune
forme di cautela per la  stessa  amministrazione,  tali  comunque  da
salvaguardare  l'interesse  pubblico  alla  restituzione  delle somme
concesse ed erogate in anticipazione od in  acconto  da  giustificare
successivamente.
  Pertanto,  si ritiene di stabilire che il rischio di fallimento e/o
di liquidazione  coatta  amministrativa  dell'organismo  beneficiario
debba  essere  coperto  solo nella ipotesi sub b), considerato che il
contributo  relativo  al  riequilibrio  finanziario  e'  erogato   in
anticipazione rispetto alle spese di investimento.
  Ne  consegue  che  le fidejussioni che gli organismi beneficiari di
contributo devono presentare nella forma del  contratto  autonomo  di
garanzia  di  buona  esecuzione  e  di  rimborso  per l'emissione del
formale decreto di impegno potranno essere disgiunte  a  seconda  del
rischio  che sono destinate a coprire, e dovranno riguardare nel caso
sub a) l'intero importo del  contributo  concesso,  maggiorato  degli
interessi legali del 10% per la durata del progetto e nel caso sub b)
solo  la  parte di contributo, maggiorata degli interessi legali come
sopra specificato, liquidata in anticipo  a  titolo  di  riequilibrio
finanziario.
                                                   Il Ministro: GORIA