Criteri di applicazione del decreto ministeriale 19 dicembre 1991 recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari.(GU n.131 del 5-6-1992)
Il Ministro del tesoro, in relazione a numerose richieste di chiarimento e a specifici quesiti avanzati sulle disposizioni del decreto ministeriale 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, comunica criteri interpretativi di carattere generale volti a dare una applicazione uniforme alla predetta normativa da parte degli intermediari indicati al punto 1 del decreto medesimo, nell'esercizio delle loro attivita' istituzionali. Il decreto ministeriale 19 dicembre 1991 impone i seguenti distinti obblighi di identificazione e registrazione - sanzionati penalmente - concernenti rispettivamente: le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento nonche' il trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire venti milioni, ancorche' connesse a rapporti continuativi; l'accensione di conti, depositi, nonche' altri rapporti continuativi aventi per oggetto prestazioni di natura finanziaria da parte dell'intermediario, a prescindere dall'importo. Tali obblighi sussistono anche per gli intermediari che esercitano le proprie attivita' nell'ambito del gruppo di appartenenza. In ordine ai punti del decreto ministeriale in questione di seguito indicati, va precisato che: 1. Soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione. L'espressione "personale incaricato" della identificazione ricomprende i soggetti legati all'intermediario da un rapporto di lavoro subordinato ovvero da un rapporto di collaborazione previsto dalla legge o da apposita convenzione nella quale siano specificati gli obblighi rivenienti dalla legge n. 197/91 e dal decreto di attuazione del 19 dicembre 1991. 2.3. Operazioni frazionate. Ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate, per dipendenza dell'ente o istituto si intende ogni sede o filiale o altro autonomo centro di imputazione operativa incardinato nell'organizzazione aziendale. Per le imprese e gli enti assicurativi, per dipendenze devono intendersi anche le agenzie e gli uffici degli altri collaboratori autonomi. 2.4. Conti, depositi o altri rapporti continuativi. La nozione di "deposito" non ricomprende i depositi di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione - ai sensi dell'art. 2370 del codice civile - per consentire la partecipazione alle assemblee sociali. Un rapporto contrattuale di durata va qualificato continuativo anche qualora si sostanzi in una sola operazione di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o altri valori, purche' sia potenzialmente idoneo a dar luogo a una pluralita' di operazioni. Non costituiscono rapporti continuativi i rapporti derivanti da contratti di assicurazione contro i danni, fermi restando in ogni caso gli obblighi di identificazione e registrazione per le operazioni di importo superiore a venti milioni. 3. Informazioni da acquisire e registrare. Relativamente ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1 gennaio 1992, l'acquisizione degli estremi del documento di identificazione non e' richiesta: nel caso in cui l'identificazione del soggetto sia stata effettuata da un pubblico ufficiale in sede di instaurazione del rapporto; qualora riguardi rapporti in via di estinzione e con saldo residuo, a titolo di capitale e interessi, inferiore a venti milioni. 4.1. Modalita' di identificazione. Nel caso di accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi non e' richiesta l'identificazione in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario allorquando i dati risultino acquisiti in relazione all'adempimento attuato per il tramite di altro intermediario abilitato e cio' sia comprovato da idonea attestazione da questi rilasciata. 4.2. Modalita' di registrazione. Al fine di evitare duplicazioni e di soddisfare il principio di accentramento delle informazioni, le registrazioni relative all'accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi vanno tenute unicamente dall'intermediario cui e' imputato il rapporto, ancorche' l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che viene in contatto con la clientela. Resta fermo che le registrazioni delle operazioni di importo superiore a venti milioni vanno tenute dall'intermediario che viene in contatto con la clientela.