MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

Criteri di applicazione del decreto ministeriale 19 dicembre 1991
   recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art.
   2  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito, con
   modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991,  n.  197,
   in  tema  di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli
   intermediari finanziari.
(GU n.131 del 5-6-1992)

   Il Ministro del tesoro,  in  relazione  a  numerose  richieste  di
chiarimento  e  a  specifici  quesiti avanzati sulle disposizioni del
decreto ministeriale 19  dicembre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   303   del   28   dicembre   1991,  comunica  criteri
interpretativi di carattere generale volti a  dare  una  applicazione
uniforme alla predetta normativa da parte degli intermediari indicati
al  punto 1 del decreto medesimo, nell'esercizio delle loro attivita'
istituzionali.
   Il  decreto  ministeriale  19  dicembre  1991  impone  i  seguenti
distinti  obblighi  di  identificazione  e registrazione - sanzionati
penalmente - concernenti rispettivamente:
    le operazioni che comportano  trasmissione  o  movimentazione  di
mezzi di pagamento nonche' il trasferimento di titoli al portatore di
importo superiore a lire venti milioni, ancorche' connesse a rapporti
continuativi;
    l'accensione   di   conti,   depositi,   nonche'  altri  rapporti
continuativi aventi per oggetto prestazioni di natura finanziaria  da
parte dell'intermediario, a prescindere dall'importo.
   Tali obblighi sussistono anche per gli intermediari che esercitano
le proprie attivita' nell'ambito del gruppo di appartenenza.
   In  ordine  ai  punti  del  decreto  ministeriale  in questione di
seguito indicati, va precisato che:
1. Soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione.
   L'espressione   "personale   incaricato"   della   identificazione
ricomprende  i  soggetti  legati  all'intermediario da un rapporto di
lavoro subordinato ovvero da un rapporto di  collaborazione  previsto
dalla  legge  o da apposita convenzione nella quale siano specificati
gli obblighi rivenienti dalla  legge  n.  197/91  e  dal  decreto  di
attuazione del 19 dicembre 1991.
2.3. Operazioni frazionate.
   Ai   fini  della  rilevazione  delle  operazioni  frazionate,  per
dipendenza dell'ente o istituto si intende  ogni  sede  o  filiale  o
altro   autonomo   centro   di   imputazione   operativa  incardinato
nell'organizzazione aziendale.
   Per le imprese e gli  enti  assicurativi,  per  dipendenze  devono
intendersi  anche  le  agenzie e gli uffici degli altri collaboratori
autonomi.
2.4. Conti, depositi o altri rapporti continuativi.
   La nozione di "deposito" non ricomprende i depositi di  titoli  al
portatore effettuati presso la sede sociale o gli istituti di credito
indicati  nell'avviso  di  convocazione - ai sensi dell'art. 2370 del
codice civile -  per  consentire  la  partecipazione  alle  assemblee
sociali.
   Un  rapporto  contrattuale  di  durata va qualificato continuativo
anche qualora si sostanzi  in  una  sola  operazione  di  versamento,
prelievo  o  trasferimento  di  denaro  o  altri  valori, purche' sia
potenzialmente idoneo a dar luogo a una pluralita' di operazioni.
   Non  costituiscono  rapporti  continuativi i rapporti derivanti da
contratti di assicurazione contro i danni,  fermi  restando  in  ogni
caso   gli   obblighi  di  identificazione  e  registrazione  per  le
operazioni di importo superiore a venti milioni.
3. Informazioni da acquisire e registrare.
   Relativamente ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere
al 1› gennaio 1992, l'acquisizione degli  estremi  del  documento  di
identificazione non e' richiesta:
    nel   caso  in  cui  l'identificazione  del  soggetto  sia  stata
effettuata da un pubblico ufficiale  in  sede  di  instaurazione  del
rapporto;
    qualora  riguardi  rapporti  in  via  di  estinzione  e con saldo
residuo, a titolo di capitale e interessi, inferiore a venti milioni.
4.1. Modalita' di identificazione.
   Nel caso  di  accensione  di  conti,  depositi  o  altri  rapporti
continuativi  non  e'  richiesta  l'identificazione  in  presenza del
titolare del  rapporto  o  del  suo  mandatario  allorquando  i  dati
risultino  acquisiti  in  relazione  all'adempimento  attuato  per il
tramite di altro intermediario abilitato e  cio'  sia  comprovato  da
idonea attestazione da questi rilasciata.
4.2. Modalita' di registrazione.
   Al  fine  di  evitare duplicazioni e di soddisfare il principio di
accentramento   delle   informazioni,   le   registrazioni   relative
all'accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi vanno
tenute  unicamente  dall'intermediario  cui  e' imputato il rapporto,
ancorche' l'identificazione sia effettuata presso l'intermediario che
viene in contatto con la clientela.
   Resta fermo che  le  registrazioni  delle  operazioni  di  importo
superiore  a  venti milioni vanno tenute dall'intermediario che viene
in contatto con la clientela.