AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante:
   "Modifiche   urgenti   al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e
   provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa".   (Decreto-
   legge  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
   133 dell'8 giugno 1992).
(GU n.134 del 9-6-1992)

   L'art. 28 del decreto-legge citato in epigrafe, riportato  a  pag.
15  della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e' integrato con il comma
che segue:
   "3. All'articolo 3 del decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
e' aggiunto il seguente comma:
   '10-bis. Le spese di funzionamento  e  le  spese  riservate  della
Direzione  investigativa  antimafia  (D.I.A.)  sono  iscritte  in due
distinti  capitoli   da   istituirsi,   nell'ambito   della   rubrica
''Sicurezza  pubblica,,,  nello  stato  di  previsione  del Ministero
dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a  rendicontazione
e  per esse il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza o, per sua delega, il Direttore della D.I.A.  e'  tenuto  a
presentare,   al   termine  di  ciascun  esercizio  finanziario,  una
relazione sui criteri e sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  relativi
fondi  al  Ministro  dell'interno, che autorizza la distruzione della
relazione medesima. Per l'anno 1992, alle dotazioni  finanziarie  dei
capitoli  relativi  alle  predette  spese si provvede con decreti del
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno,  mediante
variazioni  compensative nell'ambito dei capitoli della rubrica dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per il  medesimo  anno
finanziario'.".