MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1 giugno 1992 

  Modalita'  di  applicazione   dell'imposta   di   fabbricazione   e
corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.
(GU n.136 del 11-6-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge  9  settembre  1988,  n.
397,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  smaltimento  dei
rifiuti industriali, e con il quale e' stata istituita una imposta di
fabbricazione  ed  una  corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui
sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati  come  involucri
che  il  venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto
delle merci;
  Visto il decreto 28 febbraio 1989, n.  100,  recante  modalita'  di
applicazione  dell'imposta  di  fabbricazione  e della corrispondente
sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  13  maggio  1991,   n.   151,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio 1991, n. 202,
contenente, tra  l'altro,  disposizioni  in  materia  di  imposta  di
fabbricazione sui sacchetti di plastica;
  Visto  l'art. 80 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale
sono  state  soppresse  le  parole  "non  biodegradabili"  dal  testo
dell'art.  1,  comma  8,  suindicato  e  sono  state apportate alcune
modifiche al citato decreto 28 febbraio 1989, n. 100;
  Ritenuto  di  dover  integrare   le   modalita'   di   applicazione
dell'imposta  stabilite  con  il decreto 28 febbraio 1989, n. 100, in
relazione alle modifiche stabilite con il predetto art. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I   sacchetti   di   plastica   assoggettati   all'imposta   di
fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine istituita
con  l'art.  1,  comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e
successive modificazioni, devono contenere le seguenti indicazioni:
    a)   denominazione   e   sede   della   ditta    fabbricante    o
dell'importatore, ubicazione dello stabilimento di produzione;
    b) mese ed anno della produzione.
  2. Nei documenti fiscali e commerciali emessi per l'accompagnamento
dei  sacchetti  di plastica dovra' risultare il peso ed il numero dei
sacchetti. La relativa documentazione dovra' essere conservata per un
quinquennio.
  3. Il fabbricante di sacchetti di plastica soggetti all'imposta  di
fabbricazione  deve  tenere  un  registro  giornaliero  di  carico  e
scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio  tecnico  di  finanza,
competente per territorio, nel quale devono essere annotate:
    a)  nella parte del carico, la quantita' e qualita' della materia
prima o della bobina tubolare semilavorata pervenuta,  la  quantita',
in  peso  ed  in  numero,  dei  sacchetti  prodotti  complessivamente
compresi quelli non assoggettati ad imposta in  quanto,  mancando  di
aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo, non sono destinati
per   l'asporto   delle  merci,  e  le  letture  dei  contapezzi  ove
installati;
    b) nella parte dello scarico, la quantita', in peso ed in numero,
dei  sacchetti  ceduta  agli  esercenti  ditte  commerciali  con   le
indicazioni degli estremi della documentazione emessa.
  4.  Alla  fine  del mese, il fabbricante provvede alla chiusura del
registro e i dati  risultanti  devono  concordare  con  quelli  della
dichiarazione di cui all'art. 4 del decreto 28 febbraio 1989, n. 100.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La disposizione di  cui  al  precedente  comma  1  ha  effetto  dal
sessantesimo  giorno  successivo  a quello dell'entrata in vigore del
decreto.
   Roma, 1› giugno 1992
                                            Il Ministro delle finanze
                                                     FORMICA
Il Ministro dell'ambiente
       RUFFOLO