Regolamento concernente il recepimento della norma 4.3.1 (ex 5.1.4) dell'annesso 17 alla convenzione di Chicago sulla aviazione civile internazionale, in tema di controlli di sicurezza sui bagagli trasportati.(GU n.137 del 12-6-1992)
Vigente al: 27-6-1992
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche; Visto l'art. 1 della legge n. 213 del 13 maggio 1983 con cui si stabilisce che fra le materie contenute negli allegati alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 da recepire nell'ordinamento italiano e' compresa la sicurezza del volo e degli aerodromi; Visti gli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, con cui si stabilisce che il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le disposizioni tecniche per il recepimento degli allegati 9 "Facilitazioni" e 17 "Sicurezza" alla convenzione di Chicago; Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 001/36 del 28 gennaio 1987 in materia di bagagli a seguito del passeggero; Visto l'art. 37, ultimo comma, della convenzione internazionale della aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo del 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561; Vista la norma 4.3.1 (che sostituisce la corrispondente norma 5.1.4) contenuta nell'allegato n. 17 "Sicurezza" alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, con la quale si richiede l'adozione di misure di sicurezza in materia di trasporto aereo del bagaglio registrato; Vista la raccomandazione 6.4, contenuta nell'allegato n. 9 "Facilitazioni" alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 in cui si prevede la facolta' per le imprese di trasporto aereo di svolgere, in proprio o tramite altra organizzazione autorizzata, i servizi di scalo; Visto il documento ICAO n. 8973 concernente le direttive tecniche di applicazione del citato allegato n. 17 "Sicurezza"; Visto il documento n. 30 della Commissione europea dell'aviazione civile - manuale delle raccomandazioni e delle risoluzioni relative alla facilitazione e alla sicurezza del trasporto aereo; Considerata l'urgenza e l'indifferibilita' di adottare misure idonee a prevenire atti illeciti contro l'aviazione civile contenute nella citata norma 4.3.1 dell'allegato 17 "Sicurezza" e di stabilire facilitazioni atte a mantenere il vantaggio della rapidita' peculiare del trasporto aereo; Sentito il Ministro dell'interno; Sentito il Ministro della difesa; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nelle adunanze del 7 dicembre 1989, del 27 luglio 1990 e del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 (nota n. UL.VAR 5/52 del 21 febbraio 1992); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione della norma 4.3.1 dell'allegato 17, "Sicurezza", alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, non e' consentito ai vettori aerei che assicurano collegamenti nazionali, internazionali, di linea e non di linea, negli aeroporti italiani, di trasportare sui propri aeromobili i bagagli registrati appartenenti a passeggeri che risultano accettati ma non presenti a bordo, senza che i predetti bagagli siano stati sottoposti a controlli di sicurezza. 2. I vettori aerei e le societa' di gestione ed assistenza aeroportuale, che eseguono le operazioni di accettazione dei passeggeri e dei bagagli, sono tenuti ad adottare sistemi e procedure idonei ad assicurare l'adempimento della precedente disposizione. 3. Il trasporto del bagaglio appartenente a passeggeri accettati ma non presenti a bordo potra' essere effettuato solo se il bagaglio stesso e' stato sottoposto alle seguenti misure, da applicarsi singolarmente o in modo combinato, secondo le direttive emanate dall'autorita' di pubblica sicurezza, adottando anche altre misure preventive non esclusa la possibilita', quando a giudizio delle medesime autorita' particolari circostanze lo richiedano, di disporre lo sbarco del bagaglio non accompagnato: radiogenamento (apparati ai raggi X); ispezione manuale; esame esplosivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 marzo 1992 Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 1 giugno 1992 Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 56 ----------------