MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 1992, n. 311 

  Regolamento concernente il recepimento della norma 4.3.1 (ex 5.1.4)
dell'annesso  17  alla  convenzione di Chicago sulla aviazione civile
internazionale,  in  tema  di  controlli  di  sicurezza  sui  bagagli
trasportati.
(GU n.137 del 12-6-1992)
 
 Vigente al: 27-6-1992  
 

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;
  Visto l'art. 1 della legge n. 213 del 13 maggio  1983  con  cui  si
stabilisce   che   fra  le  materie  contenute  negli  allegati  alla
convenzione  di   Chicago   del   7   dicembre   1944   da   recepire
nell'ordinamento  italiano  e' compresa la sicurezza del volo e degli
aerodromi;
  Visti gli articoli  11  e  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  luglio  1985,  n.  461,  con  cui si stabilisce che il
Ministro  dei  trasporti  con  proprio  decreto,  sentiti  gli  altri
Ministri  competenti  per  materia, emanera' le disposizioni tecniche
per il recepimento degli allegati 9 "Facilitazioni" e 17  "Sicurezza"
alla convenzione di Chicago;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  n. 001/36 del 28
gennaio 1987 in materia di bagagli a seguito del passeggero;
  Visto l'art. 37, ultimo  comma,  della  convenzione  internazionale
della  aviazione  civile  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre 1944,
approvata  con  decreto  legislativo  del  6  marzo  1948,  n.   616,
ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561;
  Vista  la  norma  4.3.1  (che  sostituisce  la corrispondente norma
5.1.4) contenuta nell'allegato n. 17 "Sicurezza" alla convenzione  di
Chicago  del  7 dicembre 1944, con la quale si richiede l'adozione di
misure di sicurezza  in  materia  di  trasporto  aereo  del  bagaglio
registrato;
  Vista   la   raccomandazione  6.4,  contenuta  nell'allegato  n.  9
"Facilitazioni" alla convenzione di Chicago del 7  dicembre  1944  in
cui  si  prevede  la  facolta'  per  le imprese di trasporto aereo di
svolgere, in proprio o tramite altra  organizzazione  autorizzata,  i
servizi di scalo;
  Visto  il  documento ICAO n. 8973 concernente le direttive tecniche
di applicazione del citato allegato n. 17 "Sicurezza";
  Visto il documento n. 30 della Commissione  europea  dell'aviazione
civile  -  manuale delle raccomandazioni e delle risoluzioni relative
alla facilitazione e alla sicurezza del trasporto aereo;
  Considerata  l'urgenza  e  l'indifferibilita'  di  adottare  misure
idonee  a prevenire atti illeciti contro l'aviazione civile contenute
nella citata norma 4.3.1 dell'allegato 17 "Sicurezza" e di  stabilire
facilitazioni atte a mantenere il vantaggio della rapidita' peculiare
del trasporto aereo;
  Sentito il Ministro dell'interno;
  Sentito il Ministro della difesa;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato espresso nelle adunanze del
7 dicembre 1989, del 27 luglio 1990 e del 21 novembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art.  17  della  citata legge n. 400/1988 (nota n. UL.VAR
5/52 del 21 febbraio 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione della norma 4.3.1 dell'allegato 17,
"Sicurezza", alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, non  e'
consentito  ai  vettori  aerei che assicurano collegamenti nazionali,
internazionali, di linea e non di linea, negli aeroporti italiani, di
trasportare sui propri aeromobili i bagagli registrati appartenenti a
passeggeri che risultano accettati ma non presenti a bordo, senza che
i predetti bagagli siano stati sottoposti a controlli di sicurezza.
  2. I  vettori  aerei  e  le  societa'  di  gestione  ed  assistenza
aeroportuale,   che   eseguono  le  operazioni  di  accettazione  dei
passeggeri e dei bagagli, sono tenuti ad adottare sistemi e procedure
idonei ad assicurare l'adempimento della precedente disposizione.
  3. Il trasporto del bagaglio appartenente a passeggeri accettati ma
non presenti a bordo potra' essere effettuato  solo  se  il  bagaglio
stesso  e'  stato  sottoposto  alle  seguenti  misure,  da applicarsi
singolarmente o in  modo  combinato,  secondo  le  direttive  emanate
dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza, adottando anche altre misure
preventive non esclusa  la  possibilita',  quando  a  giudizio  delle
medesime autorita' particolari circostanze lo richiedano, di disporre
lo sbarco del bagaglio non accompagnato:
   radiogenamento (apparati ai raggi X);
   ispezione manuale;
   esame esplosivi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 marzo 1992
                                                 Il Ministro: BERNINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1› giugno 1992
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 56
                               ----------------