REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1992, n. 1 

  Autorizzazione esercizio provvisorio bilancio 1992 regione Toscana.
(GU n.23 del 13-6-1992)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6
                        del 24 gennaio 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   La  Giunta  regionale  e'  autorizzata a gestire provvisoriamente,
fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1992  sia  approvato
per  legge  e,  comunque, non oltre il 30 aprile 1992, il bilancio di
previsione per l'anno 1992 depositato al Consiglio regionale in  data
5   dicembre   1991,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  con  le
disposizioni e modalita' previste nella legge di approvazione.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
Statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 16 gennaio 1992
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  10
dicembre  1991  ed e' stata vistata del Commissario del Governo il 13
gennaio 1992.