REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1992, n. 4 

  I.R.P.E.T.  - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
di previsione per l'anno 1992.
(GU n.23 del 13-6-1992)

la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
(I.R.P.E.T.),  ai  sensi  della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28,
art. 100, in  quanto  applicabile  all'I.R.P.E.T.,  a  seguito  della
richiesta  avanzata  con  delibera  n.  258  del 27 novembre 1991 dal
Consiglio   di   amministrazione,   e'   autorizzato,    a    gestire
provvisoriamente,  comunque  non oltre il 30 aprile 1992, il bilancio
per  l'anno  finanziario  1992  gia'  approvato  dal   Consiglio   di
amministrazione  dell'I.R.P.E.T.  con delibera n. 257 del 27 novembre
1991 e depositato presso il Consiglio regionale, fin quando lo stesso
sia approvato con apposita  legge  regionale  secondo  gli  stati  di
previsione   e   con   le   modalita'   previste  dalla  delibera  di
approvazione.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
Statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 16 gennaio 1992
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  10
dicembre  1991  ed e' stata vistata del Commissario del Governo il 13
gennaio 1992.