Regime di caccia controllata nel periodo 1/27 febbraio 1992.(GU n.23 del 13-6-1992)
la seguente legge: Articolo unico 1. In via transitoria, in attesa della revisione della legge quadro nazionale sulla disciplina dell'attivita' venatoria, per il mese di febbraio 1992, ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche, si applica, nel territorio della Toscana, il seguente regime di caccia controllata: a) nel periodo 1-27 febbraio 1992, per contenere i danni alle produzioni agricole, e' consentita la caccia: alla passera d'Italia, passera mattugia, storno, ghiandaia, cornacchia solo nei comuni dove, ai sensi del censimento generale dell'agricoltura le superfici destinate a seminativo ed a coltivazioni permanenti (vigneti, frutteti, oliveti, ecc.) superano il 20% della superficie agricola e forestale del comune. Nel periodo 1-27 febbraio, negli ambiti di cui sopra, e' consentito altresi' l'abbattimento del colombaccio; b) nel periodo 1-27 febbraio 1992 limitatamente ai laghi appositamente autorizzati e nelle sole aree palustri individuate dalla Regione e dalle amministrazioni provinciali, con provvedimenti gia' esecutivi, e' consentita la caccia alla alzavola, al codone, alla marzaiola e al fischione; e' altresi' consentita la caccia al tordo bottaccio e al tordo sassello negli ambiti regionali nei quali e' consentita la caccia e con ulteriori limitazione di estendere a mt 400 la fascia di rispetto di cui al IV comma dell'art. 22 della legge regionale n. 17/80 delle aree cartellate in divieto di caccia; restano salve le disposizioni vigenti per quanto attiene l'attivita' nelle aziende faunistico-venatorie; c) nel periodo 1-27 febbraio 1992 e' consentita la caccia alla volpe nella tradizionale forma della battuta, con l'uso del cane e con un minimo di otto partecipanti e previa comunicazione all'amministrazione provinciale competente dell'avvenuta costituzione della squadra e della designazione del responsabile della medesima. 2. Nel periodo 1-27 febbraio la caccia alle specie di cui alle lettere a) e b) e' consentita solo da appostamento. 3. Nel periodo compreso fra il 1 e il 27 febbraio 1992 la caccia e' consentita per tre giorni ogni settimana che il titolare potra' scegliere fra quelli di lunedi', mercoledi', giovedi', sabato, domenica. 4. L'esercizio venatorio e' consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo i seguenti specifici orari: dal 1 al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 17,30; dal 16 al 27 febbraio: dalle ore 6 alle ore 17,45. 5. Il carniere giornaliero non puo' superare i venti capi di selvaggina migratoria. In ogni caso il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potra' superare le seguenti quantita': palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 16 gennaio 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 27 dicembre 1991 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.