UNIVERSITA' DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.143 del 19-6-1992)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e  chirurgia
dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
nell'adunanza del 12 marzo 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente  modificato
come appresso:
  L'art.  n. 321 relativo alla scuola di specializzazione in medicina
del lavoro e' soppresso e sostituito dai seguenti, con il conseguente
spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto.
  Art. 321. - E' istituita la scuola di specializzazione in  medicina
del lavoro, presso l'Universita' degli studi di Firenze.
  La  scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel
campo  della  medicina  del  lavoro  e  di  fornire   le   competenze
professionali   necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma  che
legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del
lavoro.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.
  Art. 322. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il  numero  massimo  di iscritti determinato in
cinque  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un   totale   di   venti
specializzandi.
  Art. 323. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  Art. 324. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art. 325. - La  scuola  comprende  sette  aree  di  insegnamento  e
tirocinio professionale:
    a) igiene del lavoro;
    b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
    c) tossicologia professionale;
    d) medicina preventiva dei lavoratori;
    e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
    f) epidemiologia occupazionale;
    g) medicina legale e delle assicurazioni.
  Gli  insegnamenti  relativi  a  ciascuna area didattica e formativa
professionale sono i seguenti:
   a) Igiene del lavoro:
   igiene del lavoro;
   tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.
   b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
   fisiologia del lavoro ed ergonomia.
   c) Tossicologia professionale:
   patologia clinica e monitoraggio biologico;
   tossicologia industriale;
   radiobiologia e radioprotezione.
   d) Medicina preventiva dei lavoratori:
   psicologia del lavoro;
   organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro;
   prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.
   e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
   medicina del lavoro;
   dermatologia allergologica e professionale;
   medicina d'urgenza;
   chirurgia d'urgenza.
  f) Epidemiologia occupazionale:
   statistica medica e biometria;
   epidemiologia delle malattie da lavoro.
  g) Medicina legale e delle assicurazioni:
   medicina legale e delle assicurazioni.
  Art. 326. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di  didattica  teorico-pratica  nonche'  di  tirocinio  professionale
guidato,  che  verranno  ripartite  dal consiglio della scuola tra le
aree e gli insegnamenti teorici e pratici.
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
  I Anno:
   Igiene del lavoro:
    igiene del lavoro;
    tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
    fisiologia del lavoro ed ergonomia.
   Epidemiologia occupazionale:
    statistica medica e biometria.
   Tossicologia professionale:
    patologia clinica e monitoraggio biologico.
  II Anno:
   Igiene del lavoro:
    igiene del lavoro.
   Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
    fisiologia del lavoro ed ergonomia.
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
    medicina del lavoro.
   Medicina preventiva dei lavoratori:
    psicologia del lavoro.
   Tossicologia professionale:
    tossicologia industriale.
  III Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
    medicina del lavoro;
    dermatologia allergologica e professionale.
   Medicina preventiva dei lavoratori:
    prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.
   Epidemiologia occupazionale:
    epidemiologia delle malattie da lavoro.
   Tossicologia professionale:
    radiobiologia e radioprotezione.
  IV Anno:
   Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
    medicina del lavoro;
    medicina d'urgenza;
    chirurgia d'urgenza.
   Medicina preventiva dei lavoratori:
    prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro;
    organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
   Medicina legale e delle assicurazioni:
    medicina legale e delle assicurazioni.
  Art.  327.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza  nei  seguenti   reparti/divisioni/ambulatori/   laboratori
annessi alla scuola:
   divisione clinica di medicina del lavoro;
   ambulatorio di medicina del lavoro;
   sezione di angiologia professionale;
   laboratori    di   fisiopatologia   respiratoria   ed   ergometria
professionali; di  cardioangiologia  professionale;  di  allergologia
professionale;  di  tossicologia e di igiene industriali (Istituto di
medicina del lavoro - C.T.O. - Firenze).
  La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento  ore  annue
avverra'  secondo  delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale  da
assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e
di formazione professionale.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta allo specializzando ed al consiglio stesso
il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Firenze, 2 maggio 1992
                                                Il pro rettore: ZAMPI