Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.143 del 19-6-1992)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 marzo 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. n. 321 relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro e' soppresso e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto. Art. 321. - E' istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro. Art. 322. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 323. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 324. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 325. - La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) igiene del lavoro; b) fisiologia del lavoro ed ergonomia; c) tossicologia professionale; d) medicina preventiva dei lavoratori; e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro; f) epidemiologia occupazionale; g) medicina legale e delle assicurazioni. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Igiene del lavoro: igiene del lavoro; tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale. b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia: fisiologia del lavoro ed ergonomia. c) Tossicologia professionale: patologia clinica e monitoraggio biologico; tossicologia industriale; radiobiologia e radioprotezione. d) Medicina preventiva dei lavoratori: psicologia del lavoro; organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro; prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro. e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro: medicina del lavoro; dermatologia allergologica e professionale; medicina d'urgenza; chirurgia d'urgenza. f) Epidemiologia occupazionale: statistica medica e biometria; epidemiologia delle malattie da lavoro. g) Medicina legale e delle assicurazioni: medicina legale e delle assicurazioni. Art. 326. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica nonche' di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: I Anno: Igiene del lavoro: igiene del lavoro; tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale. Fisiologia del lavoro ed ergonomia: fisiologia del lavoro ed ergonomia. Epidemiologia occupazionale: statistica medica e biometria. Tossicologia professionale: patologia clinica e monitoraggio biologico. II Anno: Igiene del lavoro: igiene del lavoro. Fisiologia del lavoro ed ergonomia: fisiologia del lavoro ed ergonomia. Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro: medicina del lavoro. Medicina preventiva dei lavoratori: psicologia del lavoro. Tossicologia professionale: tossicologia industriale. III Anno: Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro: medicina del lavoro; dermatologia allergologica e professionale. Medicina preventiva dei lavoratori: prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro. Epidemiologia occupazionale: epidemiologia delle malattie da lavoro. Tossicologia professionale: radiobiologia e radioprotezione. IV Anno: Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro: medicina del lavoro; medicina d'urgenza; chirurgia d'urgenza. Medicina preventiva dei lavoratori: prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro; organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. Medicina legale e delle assicurazioni: medicina legale e delle assicurazioni. Art. 327. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori annessi alla scuola: divisione clinica di medicina del lavoro; ambulatorio di medicina del lavoro; sezione di angiologia professionale; laboratori di fisiopatologia respiratoria ed ergometria professionali; di cardioangiologia professionale; di allergologia professionale; di tossicologia e di igiene industriali (Istituto di medicina del lavoro - C.T.O. - Firenze). La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 2 maggio 1992 Il pro rettore: ZAMPI