Proroga del termine per la stipula di atti di concessione per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio.(GU n.144 del 20-6-1992)
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556; Visto il proprio decreto in data 1 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1992, con cui e' stata concessa una proroga di giorni sessanta per la stipula delle convenzioni inerenti alla realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio; Considerato che la regione Lazio ha fatto presente l'impossibilita' di procedere agli adempimenti di cui sopra a causa di insorte difficolta' amministrative; Ritenuto che nella situazione cosi' delineatasi non appare opportuno l'esercizio della facolta' di revoca dei finanziamenti gia' concessi; Decreta: Articolo unico Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto- legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione Lazio provvedera' alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di scadenza dei termini indicati nel decreto citato nelle premesse. Roma, 3 giugno 1992 Il Ministro: TOGNOLI