MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 3 giugno 1992 

  Proroga  del  termine  per la stipula di atti di concessione per la
realizzazione di strutture turistiche, ricettive e  tecnologiche  per
la regione Lazio.
(GU n.144 del 20-6-1992)

                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre 1988, n. 465, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;
  Visto il proprio decreto in data 1 aprile 1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale del 15 aprile 1992, con cui e' stata concessa una
proroga di giorni sessanta per la stipula delle convenzioni  inerenti
alla  realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche
per la regione Lazio;
  Considerato che la regione Lazio ha fatto presente l'impossibilita'
di procedere agli  adempimenti  di  cui  sopra  a  causa  di  insorte
difficolta' amministrative;
  Ritenuto   che   nella  situazione  cosi'  delineatasi  non  appare
opportuno l'esercizio della facolta' di revoca dei finanziamenti gia'
concessi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per gli adempimenti previsti dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto-
legge  4  novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 dicembre 1988, n. 556, la  regione  Lazio  provvedera'  alla
segnalazione   delle  inadempienze  verificatesi,  decorsi  ulteriori
trenta giorni dalla data di scadenza dei termini indicati nel decreto
citato nelle premesse.
   Roma, 3 giugno 1992
                                                 Il Ministro: TOGNOLI