MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 11 maggio 1992 

  Istituzione   del   comitato   tecnico  di  controllo  nel  settore
vitivinicolo.
(GU n.144 del 20-6-1992)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                     DELLE POLITICHE COMUNITARIE
  Visto il regolamento CEE n. 2048/89 del Consiglio,  del  19  giugno
1989,  che  fissa le norme generali relative ai controlli nel settore
vitivinicolo, ed in particolare l'art. 4 del regolamento stesso;
  Visto l'art. 5 del trattato di Roma;
  Considerato che lo svolgimento dei compiti  previsti  dall'art.  4,
par. 2, del regolamento CEE n. 2048/89, comportano la costituzione di
un  comitato  tecnico  con  funzioni  di  organismo  di  contatto che
assicuri lo svolgimento coordinato e  costituisca  interfaccia  della
Commissione delle Comunita' europee;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
aprile 1990, n. 150, concernente  l'organizzazione  del  Dipartimento
per  il  coordinamento  delle politiche comunitarie nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio
1991 concernente la delega di funzioni del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  al  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie on. Pier Luigi Romita;
                              Decreta:
  E' istituito presso il  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche  comunitarie  un comitato tecnico con funzioni di organismo
di contatto delle  amministrazioni  dello  Stato  aventi  compiti  di
controllo nel settore vitivinicolo.
  Il comitato e' composto da:
    a)  due  rappresentanti  del  Ministero  dell'agricoltura e delle
foreste;
    b) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    c) un rappresentante del Ministero delle finanze;
    d) un rappresentante del Ministero della sanita';
    e)  un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro   (Ragioneria
generale dello Stato);
    f) un rappresentante della Conferenza Stato-regioni;
    g)  un  rappresentante  del  Comando  generale  della  Guardia di
Finanza.
  Il  comitato,  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  e  delle
attribuzioni  di  cui  all'art.  4,  par.  2,  del regolamento CEE n.
2048/89, si avvale di una segreteria tecnico-operativa composta da un
funzionario  per   ciascuna   delle   amministrazioni   rappresentate
distaccato dalle medesime presso la segreteria stessa.
  Il  comitato  e'  coordinato dal capo Dipartimento per le politiche
comunitarie o da un suo delegato.
   Roma, 11 maggio 1992
                                                  Il Ministro: ROMITA