Ulteriore integrazione della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, recante: "Norme per la esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso di calamita' pubbliche".(GU n.24 del 20-6-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Dopo il sesto comma dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, cosi' come modificato dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 83, e' aggiunto il seguente: "All'avente causa per atto tra vivi o per causa di morte del beneficiario delle provvidenze di cui al presente articolo spettano gli stessi benefici previsti per il dante causa". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 27 gennaio 1992 GHIRELLI