REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1992, n. 1 

  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio  1985,  n.
49: "Ripartizione ed assegnazione di fondi alle comunita' montane".
(GU n.24 del 20-6-1992)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 4
                        del 10 febbraio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'art. 1 della L.R. 17 maggio 1985, n. 49, e' cosi' modificato: "I
fondi  assegnati  alla Regione ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
93, e  quelli  comunque  disponibili  e  da  erogare  alle  Comunita'
Montane,  sono  ripartiti  dalla Giunta Regionale in base ai seguenti
coefficienti:
    1 - 40% in parti uguali;
    2  -  25%  in  base  alla  superficie  dei  rispettivi  territori
classificati montani;
    3  -  25%  in  base all'indice di spopolamento delle zone montane
desunto dai dati ufficiali riferiti agli ultimi due censimenti  della
popolazione.  Il  nuovo  indice  verra'  calcolato  a decorrere dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei dati  relativi  all'ultimo
censimento;
    4  -  10% in base alla popolazione residente in zona classificata
montana".
   La presente legge e' dichiarata urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno   succesivo   a  quello  della  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 16 gennaio 1992
 
                               SALINI