Modifica della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24, recante "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Abruzzo".(GU n.24 del 20-6-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 12 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24, concernente "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo", viene cosi' modificato: Le farmacie urbane e rurali possono effettuare chiusuare annuali per ferie. Se esercitata la facolta', il periodo non puo' essere superiore a 30 giorni e pu'o essere usufruito per frazioni non inferiori a 7 giorni consecutivi. Le ferie annuali sono concesse con provvedimenti del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti, che e' tenuto a comunicarle alla Giunta regionale, ai Sindaci e alle UU.LL.SS. di appartenenza. Con lo stesso provvedimento sono disposte anche le eventuali variazioni ai turni di servizio e di riposo. I titolari ed i Direttori responsabili delle farmacie, entro il 31 maggio di ciascun anno, e comunque, almeno quindici giorni prima del periodo prescelto, sono tenuti ad inoltrare le richieste di chiusura per ferie al competente Ordine Provinciale, che provvede a stabilire il relativo calendario entro il giorno 15 del successivo mese di giugno. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 16 gennaio 1992 SALINI