REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1992, n. 7 

  Legge regionale del 24 maggio 1990, n. 24 - Modifica art. 1.
(GU n.24 del 20-6-1992)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  25  maggio  1990  n. 24 e'
sostituito dal seguente:
   La regione Molise  concede  annualmente  contributi  alle  sezioni
regionali  delle  seguenti  associazioni  che svolgono sul territorio
regionale attivita' di alto valore sociale, allo scopo di favorire lo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  escluse  le   associazioni
combattentistiche e d'Arma:
    Associazione  nazionale  mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL),
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo
1979;
    unione   italiana  ciechi  (UIC)  riconosciuta  con  decreto  del
Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
    ente nazionale sordomuti  (ENS),  riconosciuto  con  decreto  del
Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979;
    associazione  nazionale mutilati ed invalidi civili, riconosciuta
con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978.
   Con deliberazione del Consiglio  Regionale  potra'  essere  decisa
l'ammissione  di altri Organismi associativi riconosciuti con decreto
del Presidente della Repubblica che presentino i necessari  requisiti
e finalita' sociali.
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Molise.
    Campobasso, 18 febbraio 1992
 
                               SANTORO