Legge regionale del 24 maggio 1990, n. 24 - Modifica art. 1.(GU n.24 del 20-6-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. L'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1990 n. 24 e' sostituito dal seguente: La regione Molise concede annualmente contributi alle sezioni regionali delle seguenti associazioni che svolgono sul territorio regionale attivita' di alto valore sociale, allo scopo di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, escluse le associazioni combattentistiche e d'Arma: Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979; unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978; ente nazionale sordomuti (ENS), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979; associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978. Con deliberazione del Consiglio Regionale potra' essere decisa l'ammissione di altri Organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica che presentino i necessari requisiti e finalita' sociali. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise. Campobasso, 18 febbraio 1992 SANTORO