MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1992 

  Determinazione  dei  criteri  per  la  concessione  di  un  credito
d'imposta  a  favore  di  imprese  distributrici  di  carburante  per
autotrazione.
(GU n.145 del 22-6-1992)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  8 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, in corso
di conversione in legge, con il quale viene  disposta  per  gli  anni
1992  e  1993  ed  entro  i  limiti  degli stanziamenti appositamente
previsti, la concessione di  un  credito  d'imposta  a  favore  delle
imprese  che  gestiscono  impianti  di  distribuzione  carburanti, da
valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche,   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il secondo comma del citato art. 8 che  demanda  al  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro delle finanze, il compito di fissare, per gli  anni  1992  e
1993, con distinti decreti, l'ammontare del credito da attribuire per
ciascun  litro  di  carburante erogato, sulla base del volume erogato
nell'anno precedente;
  Preso atto che il credito d'imposta non compete per  il  volume  di
carburante erogato superiore ai dieci milioni di litri;
  Vista  la necessita' di stabilire l'ammontare del credito d'imposta
di cui sopra per il corrente anno;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. L'ammontare del  credito  d'imposta  di  cui  alle  premesse  da
attribuire  alle  imprese che gestiscono impianti di distribuzione di
carburanti, e' fissato nella misura  di  L.  1,5  per  litro  erogato
nell'anno 1991, a valere per l'anno d'imposta 1992, con un massimo di
L.  15.000.000,  qualunque  sia  stato  l'erogato.  Tale  credito non
concorre alla formazione del reddito imponibile.
  2. Con successivo provvedimento sara' determinato  l'ammontare  del
credito d'imposta da attribuire per l'anno 1993.
  3.  L'onere  relativo  al  presente  decreto,  valutato  in lire 50
miliardi per l'anno 1992 e' condizionato alla  conversione  in  legge
dell'art.  8  del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, con riduzione
del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992.
  4.  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 4 giugno 1992
                                        Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                  BODRATO
Il Ministro delle finanze
       FORMICA
 Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1992
Registro n. 11 Industria, foglio n. 253