Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente "Ferrovie dello Stato".(GU n.146 del 23-6-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, che riguarda la trasformazione in societa' per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici, nonche' delle aziende autonome statali, da attuarsi in uniformita' agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE; Vista la deliberazione del 25 marzo 1992 con la quale il CIPE: ha determinato, ai sensi di legge, gli indirizzi di politica economica ed industriale; ha stabilito che i singoli enti destinatari della norma sopracitata sono tenuti, in relazione alla specificita' delle diverse situazioni, a predisporre un programma di trasformazione in societa' per azioni, con la indicazione di criteri, tempi e modi di attuazione; ha affidato ai Ministeri competenti l'elaborazione di progetti di trasformazione in societa' per azioni; si e' riservato, dopo l'esame dei progetti stessi, di adottare determinazioni in ordine alla individuazione degli enti e delle aziende da trasformare, avviando la procedura di trasformazione; Visto l'art. 6, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, che reca disposizioni per accelerare le operazioni di trasformazione in societa' per azioni, anche attraverso le interpretazioni di norme della legge n. 35 del 1992; nonche' i commi 9, 10 e 11 recanti disposizioni per dare attuazione al trasferimento dei beni a favore dell'Ente "Ferrovie dello Stato"; Visto l'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che contiene obiettivi e criteri per la ristrutturazione, il risanamento e lo sviluppo dell'Ente; Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, nonche' i regolamenti n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento n. 1893 del 20 giugno 1991, n. 1191 del 26 giugno 1969 e n. 1107 del 4 giugno 1970; Considerato che dal programma prodotto dall'Ente in data 30 aprile 1992 si rileva che: la trasformazione in societa' per azioni dell'Ente FS pone le basi per riallineare i risultati economico-finanziari, la qualita' del servizio e le potenzialita' di sviluppo delle ferrovie italiane a quelli delle principali imprese ferroviarie europee, essenzialmente attraverso la flessibilita' gestionale e societaria, il riordino organizzativo e la responsabilizzazione manageriale assicurata dal modello civilistico; la produttivita' potra' essere ricondotta agli standards europei; il pareggio di bilancio potra' essere conseguito nel triennio; il risparmio consolidato per lo Stato, rispetto al tendenziale, potra' essere pari a circa 136.000 miliardi di lire nel periodo 1993-2000; la capitalizzazione del patrimonio dell'azienda potra' garantire allo Stato un valore iniziale di circa 70.000 miliardi e, a fine periodo, di circa 150.000 miliardi di lire; tali obiettivi sono perseguibili attraverso la strumentazione societaria, patrimoniale, contrattuale, tariffaria, e di ristrutturazione industriale individuata nel programma ed in particolare mediante: 1) il subentro della societa' per azioni all'Ente FS in tutti i rapporti tra Ente e Stato, incluso il contratto di programma del 23 gennaio 1991; 2) la effettiva disponibilita' per la societa' per azioni del patrimonio della cessata azienda autonoma "Ferrovie dello Stato" trasferito all'Ente ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 6, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298; 3) un livello tariffario coerente con quello in vigore nei principali Stati CEE; 4) un contributo dello Stato e/o delle regioni a pareggio dei costi per il mantenimento in esercizio della "rete non commerciale"; 5) la contrattualizzazione dei rapporti con lo Stato e con le regioni per l'acquisto di servizi; 6) il finanziamento, mediante aumenti di capitale, degli investimenti e delle ristrutturazioni industriali; 7) la riorganizzazione e la riqualificazione delle risorse umane; Rilevato che il progetto di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato potra' raggiungere la sua piena funzionalita' (in termini di mercato, di ricavi e di soddisfacimento delle esigenze nazionali) se coerente e integrato con le quattro componenti strategiche che ne costituiscono l'ossatura: il progetto "Alta velocita'"; il progetto "Aree urbane" (per la riqualificazione delle citta'); il progetto "Trasporto locale" (per l'integrazione di tutti i modi di trasporto regionale); il progetto "Merci" (per dotare il Paese di un sistema logistico integrato); Viste le valutazioni formulate in data 13 maggio 1992 dal Ministro dei trasporti che, subordinatamente alla realizzazione delle condizioni contenute nel programma dell'Ente, condivide in linea di massima l'avviso che la societa' per azioni sia lo strumento piu' idoneo per conseguire gli obiettivi strategici del programma stesso, ed il piu' qualificato ad operare un effettivo rilancio del sistema di trasporto ferroviario, giudicando inoltre positivamente la previsione di significative economie rispetto allo sviluppo tendenziale dei conti economici nel periodo 1993-2000; Tenuto conto che i provvedimenti definitivi saranno adottati, con decreto interministeriale di approvazione delle delibere di trasformazione in societa' per azioni adottate dall'Ente, a seguito delle verifiche e degli aggiustamenti eventualmente necessari, sentite le organizzazioni sindacali; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti; Delibera di avviare la procedura di trasformazione dell'Ente "Ferrovie dello Stato" in societa' per azioni. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministro dei trasporti, provvedera' agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 35 del 1992 al termine del confronto in atto tra l'Ente e le organizzazioni sindacali. Roma, 12 giugno 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO