MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 1992 

  Aggiornamento dell'elenco degli enti  di  assistenza  e  di  pronto
soccorso  aventi  titolo  all'agevolazione  fiscale  prevista  per la
benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate  al
trasporto di ammalati e di feriti.
(GU n.152 del 30-6-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto-legge 5  maggio  1957,  n.  271,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;
  Vista  la  tabella  B,  lettera B), punto 3), annessa alla legge 19
marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di
fabbricazione  la   benzina   consumata   per   l'azionamento   delle
autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di
pertinenza  dei  vari  enti  di  assistenza  e  di pronto soccorso da
determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e  con
le modalita' da stabilirsi con lo stesso decreto;
  Visto  il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono
stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso  aventi
titolo  alla  predetta  agevolazione  fiscale e sono state dettate le
norme di applicazione della agevolazione stessa;
  Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1991, con il  quale  altri
enti  di  assistenza  e  di  pronto  soccorso  sono stati ammessi, da
ultimo, alla stessa agevolazione;
  Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di  pronto
soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Agli  enti  di  assistenza  e  di  pronto soccorso che hanno titolo
all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto  3),  della
tabella B annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla
benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al
trasporto  degli  ammalati  e  dei  feriti,  di pertinenza degli enti
stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse,
sono aggiunti:
   829) Fraternita di misericordia di  Serino,  con  sede  in  Serino
(Avellino);
   830)  Fraternita  di  misericordia di Zafferana Etnea, con sede in
Zafferana Etnea (Catania);
   831) Pubblica assistenza Croce verde  in  Manarola,  con  sede  in
Manarola di Riomaggiore (La Spezia);
   832)  Associazione volontari del soccorso, con sede in Santa Croce
Camerina (Ragusa);
   833) Pubblica assistenza della Citta'  di  Civitella  Roveto,  con
sede in Civitella Roveto (L'Aquila);
   834)  Fraternita misericordia del Parteolla, con sede in Dolianova
(Cagliari);
   835) Volontari del soccorso Brugnato, con  sede  in  Brugnato  (La
Spezia);
   836) Associazione di pubblica assistenza - Croce bianca Paganella,
con sede in Fai della Paganella (Trento);
   837)   Pubblica   assistenza   Frigento,   con  sede  in  Frigento
(Avellino);
   838) Associazione  assistenza  pubblica,  con  sede  in  Maranello
(Modena);
   839)  Associazione volontari per la pubblica assistenza Croce blu,
con sede in Mirandola (Modena);
   840) Pubblica assistenza Pianoro, con sede in Pianoro (Bologna);
   841)   Pubblica   assistenza  Castenaso,  con  sede  in  Castenaso
(Bologna);
   842)  Fraternita  di   misericordia,   con   sede   in   Mussomeli
(Caltanissetta);
   843) S.O.S. Lambrate, con sede in Milano;
   844)  Associazione  di  pubblica  assistenza Valle del Lucido, con
sede in Monzone di Fivizzano (Massa Carrara);
   845) Fraternita di misericordia di San Bartolomeo  in  Galdo,  con
sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento);
   846)  Fraternita  di  misericordia  di  Celano, con sede in Celano
(L'Aquila).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 giugno 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA