COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 16 giugno 1992 

  Modificazioni  ed  integrazioni  al regolamento per l'ammissione di
titoli alla quotazione ufficiale nelle borse  valori.  (Deliberazione
n. 6281).
(GU n.152 del 30-6-1992)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 138, e le successive modificazioni;
  Visto il regolamento per l'ammissione  di  titoli  alla  quotazione
ufficiale  nelle  borse  valori approvato con delibera n. 4088 del 24
maggio 1989  e  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  48  alla
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 147 del 26
giugno 1989 e le successive modificazioni;
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n.  207,  recante  modifiche  alla
disciplina   delle  azioni  delle  societa'  cooperative  autorizzate
all'esercizio del credito e del  risparmio  (banche  popolari)  e  di
quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione;
  Visto  l'art.  5  della  legge 18 febbraio 1992, n. 149, recante la
disciplina  delle  offerte  pubbliche  di  vendita,   sottoscrizione,
acquisto  e  scambio  di  titoli  che  dispone l'adozione di apposito
regolamento riguardante, tra l'altro, l'oggetto  e  le  modalita'  di
emissione  dei  pareri  degli  organi  locali  di  borsa previsti per
l'ammissione alla quotazione dei titoli;
  Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni  e  integrazioni,
anche  in esecuzione del disposto dell'art. 5 della legge n. 149/1992
soprarichiamata, al predetto regolamento;
                              Delibera:
  Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale
nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio  1989
e successive modificazioni e' modificato ed integrato come segue:
  L'art. 6 e' cosi' integrato:
  "7.  Fermo  quanto  previsto  dai commi precedenti, le azioni delle
Banche popolari possono essere ammesse a condizione  che  lo  Statuto
della  banca  preveda che le emissioni ordinarie di nuove azioni, de-
liberate dal Consiglio di amministrazione ed  effettuate  sulla  base
del   prezzo   fissato   dallo   stesso  Consiglio,  siano  riservate
all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di  una
sola azione.".
  L'art. 8 e la relativa rubrica sono cosi' modificati:
  "Art.  8 (Ammissione alla quotazione ufficiale di buoni di acquisto
o di sottoscrizione e di obbligazioni convertibili in  azioni  o  con
buoni  di  acquisto  o  di  sottoscrizione  emessi da soggetti le cui
obbligazioni  ordinarie  sono  quotate  di   diritto).   -   1.   Per
l'ammissione   di   buoni  di  acquisto  o  di  sottoscrizione  e  di
obbligazioni convertibili in azioni o con  buoni  di  acquisto  o  di
sottoscrizione  emessi da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono
ammesse  di  diritto  alla  quotazione  ufficiale  presso  le   borse
nazionali,  non  si  applicano  le  disposizioni di cui al precedente
articolo 6.".
  L'art. 10 e' cosi' modificato:
  "1. Per l'ammissione di titoli rappresentativi di quote di capitale
emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria  e  di  titoli
azionari  di  Banche  popolari,  si  applicano  le  disposizioni  del
precedente articolo 9, fatta eccezione del terzo comma.".
  L'art. 19 e' cosi' integrato:
  "8.  La Commissione richiede agli Organi locali di borsa competenti
un parere sulla sussistenza dei requisiti dell'emittente,  verificata
anche  sulla  base di elementi informativi rilevabili in sede locale.
Gli organi suddetti esprimono il parere  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta.".
  L'art. 19- bis, comma primo, ultimo capoverso, e' cosi' modificato:
"possono  chiedere  altresi' che la Commissione deliberi l'ammissione
di  titoli  contestualmente  al  nulla-osta  alla  pubblicazione  del
prospetto relativo all'offerta al pubblico.".
  L'art. 19- bis, comma terzo, e' cosi' modificato:
  "3.  L'ammissione  a quotazione si perfeziona quando la sufficiente
diffusione dei titoli tra il pubblico sia  realizzata  entro  novanta
giorni   dalla  delibera  di  cui  al  primo  comma.  L'inizio  delle
negoziazioni,   subordinato   all'accertamento   della    sufficiente
diffusione  dei titoli, puo' essere stabilito anche con provvedimento
urgente del Presidente ai sensi dell'articolo 7,  secondo  comma  del
D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138.".
 L'allegato A, tav. 1, lettera a), e' cosi' integrato:
    "  a)  copia  della delibera dell'assemblea della societa' o, nel
caso di enti e di emittenti esteri, della delibera del diverso organo
competente  che  ha  approvato  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione.   Per   le  societa'  o  enti  con  titoli  ammessi  alle
negoziazioni presso il mercato ristretto, copia  della  delibera  del
consiglio  di amministrazione che ha approvato la presentazione della
domanda di ammissione. La copia delle suddette delibere  deve  essere
dichiarata   conforme   all'originale   dal   legale   rappresentante
dell'emittente.".
  L'allegato A, tav. 1,  ultima  parte,  terzo  capoverso,  e'  cosi'
modificato:
"non  sussistono  impedimenti  alla  sostanziale  osservanza da parte
dell'emittente   delle   disposizioni    dell'ordinamento    italiano
concernenti  le  informazioni  che  i  soggetti aventi titoli ammessi
devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione.".
  Gli organi locali di borsa daranno la piu' ampia  pubblicita'  alla
presente delibera anche mediante affissione nell'apposito albo.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 16 giugno 1992
                                              Il presidente: BERLANDA