MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1992 

  Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni
di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei
decreti-legge 1› luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo
1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo
1› luglio-31 dicembre 1992.
(GU n.155 del 3-7-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  9  del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la  finanza
locale,  convertito,  con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge  24  aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le condizioni massime o  altre  modalita'  applicabili  ai  mutui  da
concedersi  agli  enti  locali  territoriali, al fine di ottenere una
uniformita' di trattamento;
  Visto l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il quale richiama per l'anno 1990 le  disposizioni  sui  mutui  degli
enti  locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66;
  Visto l'art. 13, comma 13,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n. 77,
convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160,  il  quale  prevede  il
concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni  gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi   ferroviari
passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali  27  settembre  1986  e  17
novembre  1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di
mutuo regolate a tasso variabile di cui ai  citati  decreti-legge  n.
318/1986  e  359/1987  la misura massima del tasso di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni  emesse  dagli
istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di rendimento dei
buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;
  Visto l'art. 3  del  decreto  ministeriale  28  giugno  1989,  come
modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del
25  marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2  marzo  1989  n.
66,  la  misura  massima  del  tasso  di  interesse annuo postitipato
applicabile  e'  costituita  dalla  media  aritmetica  semplice   del
rendimento   effettivo  medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e  della  media
mensile   aritmetica   semplice  dei  tassi  giornalieri  della  lira
interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del
mercato telematico dei depositi interbancari, con  una  maggiorazione
dello 0,75;
  Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali
i  quali  stabiliscono  che  al  tasso  di  cui sopra va aggiunta una
commissione onnicomprensiva,  da  riconoscersi  agli  intermediari  a
fronte  degli  oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del
rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in
anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito
fondiario ed edilizio;
  Visto  l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il
quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso
variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della  legge  11  marzo
1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse
annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media aritmetica
semplice del tasso  di  rendimento  annuo  lordo  delle  obbligazioni
emesse  dagli  istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di
rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei  mesi,  tasso  cui  va
aggiunta   una   commissione  onnicomprensiva  da  riconoscersi  agli
intermediari a fronte  degli  oneri  fiscali,  delle  commissioni  di
collocamento e del rischio assunto per le operazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21 dicembre 1991, con il quale la
commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio e' stata fissata per l'anno 1992, nella misura dello 0,95%;
  Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato  che  il
costo  della  provvista  da  utilizzarsi  per la fissazione dei tassi
variabili, per il semestre luglio-dicembre 1992,  per  le  operazioni
previste  dai  citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 e' pari
al 12,95% e per quelle di  cui  al  citato  decreto-legge  n.  66/89,
regolate  dal  decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989,
e' pari al 12,60%, comunicando altresi', per il medesimo semestre,  i
sottoindicati   dati   relativi   ai   parametri  utilizzati  per  la
determinazione del tasso di riferimento per  le  operazioni  previste
dal  decreto-legge  n.  66/1989, regolate dal decreto ministeriale di
attuazione del 26 giugno 1990:
   tasso medio della lira interbancaria: 12,69%; rendimento effettivo
medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,80%;
  Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta
una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  Comitato  di
gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari hanno
comunicato,  sempre  per  il  medesimo  semestre,  rispettivamente  i
seguenti  dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione
del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge
n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:
   rendimento effettivo lordo del campione titoli  pubblici  soggetti
ad imposta: 12,80%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira
interbancaria tre mesi lettera: 12,4531%;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre  mesi  lettera  va
aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
                              Decreta:
  Per il periodo 1› luglio-31 dicembre 1992, il costo della provvista
da  utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile
e' pari:
    a) al 12,95% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1›  luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b)  al  12,60%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e relativo decreto  ministeriale  di  attuazione  del  28
giugno 1989;
    c)  al  13,10%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e relativo decreto  ministeriale  di  attuazione  del  26
giugno 1990;
    d)  al  13,00%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.
  Al costo della  provvista  come  sopra  stabilito  va  aggiunta  la
commissione  onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI