REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di Lanzada dall'ambito
territoriale  n.  2  individuato  con  deliberazione   della   giunta
regionale  10  dicembre  1985, n. IV/3859, per la realizzazione della
sistemazione  del  versante  di  discarica  da  parte  dell'industria
chimica mineraria Valmalenco S.a.s. (Deliberazione n. V/19053).
(GU n.157 del 6-7-1992)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497, presentata da Industria chimica mineraria Valmalenco
S.a.s.  per  la  realizzazione  di  opere  di   difesa   spondale   e
sistemazione versante discarica su area ubicata nel comune di Lanzada
(Sondrio),  mappale  5 (parte), 1 (parte) foglio 8, mappale 6 (parte)
foglio 17,  mappale  40  (parte)  foglio  12,  sottoposta  a  vincolo
paesaggistico  in  forza  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche'
gravata  da  vincolo   di   immodificabilita'   ed   inedificabilita'
temporanea  di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento,
diretta al soddisfacimento di interessi  sociali,  consistenti  nella
salvaguardia dell'occupazione locale;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi sociali  ad  essa  sottesi,  i  quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
carattere  di  recupero  di  area  parzialmente degradata delle opere
proposte e di difesa delle sponde da frane;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che  urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappale 5 (parte), 1 (parte)
foglio 8, mappale 6 (parte) foglio 17, mappale 40 (parte) foglio  12,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' modificato  dalla  legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4)  di  inviare  al  sindaco  del comune di Lanzada (Sondrio) copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 27 febbraio 1992
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO