REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992 

  Stralcio di un'area ubicata nel comune di  Val  Masino  dall'ambito
territoriale   n.   2  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione  di  una
cava da parte di associazione di imprese. (Deliberazione n. V/19061).
(GU n.158 del 7-7-1992)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939,  n.  1497,  presentata  da  associazione  di  imprese  per   la
realizzazione  di  una  cava su area ubicata nel comune di Val Masino
(Sondrio), mappali 503 (parte), 557, 337, 266, 272,  549,  466,  213,
228, 214, 529 (parte), 504, 558, 494, 267, 68, 553, 69, 70, 563, 567,
71,  215, 72, 73, 74 (parte), 262, 265, 495, 338, 446, 268, 570, 269,
273, 554, 555, 76, 550, 551, 469, 517, 556, 530, 536, 119,  67,  450,
451,  496,  271,  559, 270, 505, 264, foglio 12, sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera c), della legge 8  agosto
1985,  n.  431,  nonche'  gravata  da vincolo di immodificabilita' ed
inedificabilita' temporanea di cui all'art.  1-  ter  della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2,  individuato  con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
  Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 136 di Val  Masino
in data 6 novembre 1989;
  Vista la nota dell'amministrazione comunale di Val Masino, prot. n.
1293 in data 9 maggio 1991;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici   e
sociali,  consistenti  nel  garantire  il  sostentamento  di quindici
persone residenti in Val Masino;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
ripristino ambientale e della sistemazione del versante di frana;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 503 (parte), 557,
337, 266, 272, 549, 466, 213, 228, 214, 529 (parte), 504,  558,  494,
267,  68,  553,  69,  70, 563, 567, 71, 215, 72, 73, 74 (parte), 262,
265, 495, 338, 446, 268, 570, 269, 273, 554, 555, 76, 550, 551,  469,
517,  556, 530, 536, 119, 67, 450, 451, 496, 271, 559, 270, 505, 264,
foglio  12,   dall'ambito   territoriale   n.   2   individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di inviare al sindaco del comune di Val Masino (Sondrio) copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 27 febbraio 1992
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO