MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
aziende:
                                                              
1)  Novatessitura Velluti S.n.c.  2)  Orditura quattro strade  S.n.c.
3)    Novalvelvet  S.n.c.   4)   Nova Jacquard S.n.c.   5)  Novarredo
S.n.c.   6)   Ipra S.p.a.   7)   Sigi -  Societa'  italiana  gestioni
industriali  S.r.l.   8)   Bellato S.p.a.   9)  Cereol Italia (gruppo
Cereol  Holding  B.V.)  S.r.l.    10)  O.M.S.S.  Soc.    11)  Gaetano
Marcellino Ditta 12) Idaff - ICG (Industrie chimiche Graziano) S.p.a.
13)  Calzaturificio moda schic S.r.l.  14) Ce.Tel. Industria ceramica
telese S.p.a.   15) La Matta  S.p.a.    16)  Videoprojector  Industry
S.p.a.    17)  Dalmine  tubi speciali S. r.l.  18) Grex Italia S.p.a.
19)  Industria  Cristalmeta  S.r.l.     20)  C.I.T.O.   -   Consorzio
intercoop.vo  trasformaz.  ortofrutticola 21) S.c.r.l.   22) Sanitari
Pozzi Richard Ginori S.p.a.  23) I.C.I. Sud S.p.a.  24) Cogolo Torino
S.p.a.   25)  Becromal  S.p.a.    26)  Carrozzeria  Autodromo  Modena
S.c.r.l.    27)  Pellegrini  centro  sud  S.p.a.   28) My Lunch mensa
S.p.a.;
(GU n.159 del 8-7-1992)

   Con  decreto  ministeriale  5 giugno 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sottospecificate   e'   disposta    la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.n.c. Novatessitura Velluti (Gruppo Novarredo), con sede in
   Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26
   febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/9/1.
  2) S.n.c. Orditura quattro strade (Gruppo Novarredo), con sede in
   Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26
   febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
  3) S.n.c. Novalvelvet (Gruppo Novarredo), con sede in Prato
   (Firenze) e stabilimento di Quarrata (Pistoia):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26
   febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
  4) S.n.c. Nova Jacquard (Gruppo Novarredo), con sede in Montemurlo
   (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26
   febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
  5) S.n.c. Novarredo (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze)
   e stabilimento di Prato (Firenze):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26
   febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale   della   previdenza   dei   giornalisti   italiani,   sono
autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  ai  lavoratori
interessati.
   Con  decreto  ministeriale 5 giugno 1992, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Ipra, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza
   (Torino):
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1› febbraio 1990;
pagamento diretto: si.
   2) S.r.l. Sigi - Societa' italiana gestioni industriali, con sede
   in  Monocalzati   (Avellino)   e   stabilimento   di   Monocalzati
   (Avellino):
periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio
   1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
  3) S.p.a. Bellato, con sede in Scorze' (Venezia) e stabilimento di
   Scorze' (Venezia):
periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1› luglio 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.
  4) S.r.l. Cereol Italia, (gruppo Cereol Holding B.V.) con sede in
   Ravenna e stabilimenti di Casalpusterlengo (Milano) e Livorno:
periodo: dal 1› gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22
   aprile 1992;
prima concessione: dal 1› gennaio 1991;
pagamento diretto: no.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
12 maggio 1992, n. 12117/6.
  5) S.r.l. Cereol Italia (gruppo Cereol Holding B.V.), con sede in
   Ravenna e stabilimenti di Casalpusterlengo (Milano) e Livorno:
periodo: dal 1› luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22
   aprile 1992;
prima concessione: dal 1› gennaio 1991;
pagamento diretto: no.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il  decreto  ministeriale
12 maggio 1992, n. 12117/7.
  6) Soc. O.M.S.S., con sede in Sparone frazione Sottocastello
   (Torino)   e   stabilimento  di  Sparone,  frazione  Sottocastello
   (Torino):
periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 1› ottobre
   1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1› ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  7) Ditta Gaetano Marcellino, con sede in Secondigliano (Napoli) e
   stabilimento di Secondigliano (Napoli):
periodo: dal 1› ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.
  8) Ditta Gaetano Marcellino, con sede in Secondigliano (Napoli) e
   stabilimento di Secondigliano (Napoli):
periodo: dal 1› aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.
  9) Ditta Gaetano Marcellino, con sede in Secondigliano (Napoli) e
   stabilimento di Secondigliano (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1991 al 25 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988;
pagamento diretto: si.
10) S.p.a. Idaff - ICG (Industrie chimiche Graziano), con sede in
   Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno):
periodo: dal 3 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
 11) S.r.l. Calzaturificio moda schic, con sede in Mugnano (Napoli) e
   stabilimento di Mugnano (Napoli):
periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 giugno
   1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
26 ottobre 1991 n. 11795/17.
12) S.r.l. Calzaturificio moda schic, con sede in Mugnano (Napoli) e
   stabilimento di Mugnano (Napoli):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 giugno
   1989 - CIPI 28 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
Art. 22, secondo comma, legge 223/91.
13) S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica telese, con sede in Telese
   (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):
periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.
14) S.p.a. La Matta, con sede in Milano e stabilimento di Trissino
   (Vicenza):
periodo: dal 14 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.
15) S.p.a. Videoprojector Industry, con sede in Trento e stabilimento
   di Trento:
periodo: dal 21 ottobre 1991 all'8 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3
aprile 1992 n. 12055/10.
16) S.r.l. Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e
   stabilimento di Costa Volpino (Bergamo):
periodo: dal 1› luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 1› gennaio 1991;
pagamento diretto: si.
17) S.p.a. Grex Italia, con sede in Castelvetro (Modena) e
   stabilimenti  di  Castelvetro (Modena), Mirandola (Modena) Noventa
   Padovana (Padova):
periodo: dal 2 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 1› agosto 1991;
pagamento diretto: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza  dei giornalisti italiani sono autorizzati,
la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 5 giugno 1992, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.r.l. Industria Cristalmeta, con sede in Villanova di Castenaso
   (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara):
periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 gennaio
   1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 31 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il  decreto  ministeriale
23 gennaio 1992, n. 11940/10.
  2) S.r.l. Industria Cristalmeta, con sede in Villanova di Castenaso
   (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima
   concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 gennaio
   1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 31 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
3) S.c.r.l. C.I.T.O. - Consorzio intercoop.vo trasformaz.
   ortofrutticola, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:
periodo: dal 4 novembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.
4) S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e
   stabilimento di S. Severa (Roma):
periodo: dal 27 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.
5) S.p.a. I.C.I. Sud, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e
   stabilimenti di Ariccia (Roma), Giugliano in Campania (Napoli):
periodo: dal 2 settembre 1991 al 1› marzo 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento dell'8 marzo
   1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91.
6) S.p.a. Cogolo Torino, con sede in Torino e stabilimento di San
   Mauro Torinese (Torino):
periodo: dal 27 ottobre 1991 al 30 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.
7) S.p.a. Becromal, con sede in Rozzano (Milano) e stabilimento di
   Rozzano (Milano):
periodo: dal 1› dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 3 settembre 1990;
pagamento diretto: no.
8) S.c.r.l. Carrozzeria Autodromo Modena, con sede in Modena e
   stabilimento di Modena:
periodo: dal 16 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 17 giugno 1991;
pagamento diretto: no.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  mense aziendali di seguito elencate e' disposta la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  i  periodi  indicati  a  fianco  di ciascuna societa'
limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi  e'  stato
l'intervento   della   Cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  e
straordinaria presso le imprese industriali in cui  viene  svolto  il
servizio mensa:
1) S.p.a. Pellegrini centro sud presso Enichem Agricoltura, con sede
   in Milano e stabilimento presso Enichem di Manfredonia (Foggia):
periodo: dal 1› ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1› aprile 1989;
pagamento diretto: no.
 2) S.p.a. My Lunch mensa presso FIAT, con sede in Milano e
   stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone):
periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  18  giugno  1992,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  C.D.R.
Assembling di Antonio Ronconi & C., con sede in Casagiove (Caserta) e
stabilimento  in  S. Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal
29 novembre 1991 al 29 maggio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori
dipendenti  dal  Consorzio  Cogitau  impegnato  nei  lavori  per   il
completamento  del  porto  di  Gioia  Tauro (Reggio Calabria), resisi
disponibili dal 1› marzo 1991  al  10  agosto  1991  e'  disposta  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale sino all'11 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al  pagamento  diretto  del  trattamento  ai  lavoratori
interessati.
   Con  decreto  ministeriale  22  giugno  1992,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Proter
Antibiotici con sede e stabilimento in Opera (Milano), per il periodo
dal 28 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.