Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.159 del 8-7-1992)1) Novatessitura Velluti S.n.c. 2) Orditura quattro strade S.n.c. 3) Novalvelvet S.n.c. 4) Nova Jacquard S.n.c. 5) Novarredo S.n.c. 6) Ipra S.p.a. 7) Sigi - Societa' italiana gestioni industriali S.r.l. 8) Bellato S.p.a. 9) Cereol Italia (gruppo Cereol Holding B.V.) S.r.l. 10) O.M.S.S. Soc. 11) Gaetano Marcellino Ditta 12) Idaff - ICG (Industrie chimiche Graziano) S.p.a. 13) Calzaturificio moda schic S.r.l. 14) Ce.Tel. Industria ceramica telese S.p.a. 15) La Matta S.p.a. 16) Videoprojector Industry S.p.a. 17) Dalmine tubi speciali S. r.l. 18) Grex Italia S.p.a. 19) Industria Cristalmeta S.r.l. 20) C.I.T.O. - Consorzio intercoop.vo trasformaz. ortofrutticola 21) S.c.r.l. 22) Sanitari Pozzi Richard Ginori S.p.a. 23) I.C.I. Sud S.p.a. 24) Cogolo Torino S.p.a. 25) Becromal S.p.a. 26) Carrozzeria Autodromo Modena S.c.r.l. 27) Pellegrini centro sud S.p.a. 28) My Lunch mensa S.p.a.;
Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.n.c. Novatessitura Velluti (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze): periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/9/1. 2) S.n.c. Orditura quattro strade (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze): periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 3) S.n.c. Novalvelvet (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Quarrata (Pistoia): periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 4) S.n.c. Nova Jacquard (Gruppo Novarredo), con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze): periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1990; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 5) S.n.c. Novarredo (Gruppo Novarredo), con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze): periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 febbraio 1990 - CIPI 8 agosto 1989; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Ipra, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino): periodo: dal 30 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 2) S.r.l. Sigi - Societa' italiana gestioni industriali, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Monocalzati (Avellino): periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989; primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 maggio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 3) S.p.a. Bellato, con sede in Scorze' (Venezia) e stabilimento di Scorze' (Venezia): periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990; primo decreto ministeriale 1 luglio 1988: dal 24 agosto 1987; pagamento diretto: si. 4) S.r.l. Cereol Italia, (gruppo Cereol Holding B.V.) con sede in Ravenna e stabilimenti di Casalpusterlengo (Milano) e Livorno: periodo: dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 1991; causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992; prima concessione: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: no. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 maggio 1992, n. 12117/6. 5) S.r.l. Cereol Italia (gruppo Cereol Holding B.V.), con sede in Ravenna e stabilimenti di Casalpusterlengo (Milano) e Livorno: periodo: dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1991; causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992; prima concessione: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: no. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 maggio 1992, n. 12117/7. 6) Soc. O.M.S.S., con sede in Sparone frazione Sottocastello (Torino) e stabilimento di Sparone, frazione Sottocastello (Torino): periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 1 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987; primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1 ottobre 1986; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 7) Ditta Gaetano Marcellino, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli): periodo: dal 1 ottobre 1990 al 31 marzo 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988; pagamento diretto: si. 8) Ditta Gaetano Marcellino, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli): periodo: dal 1 aprile 1991 al 29 settembre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988; pagamento diretto: si. 9) Ditta Gaetano Marcellino, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli): periodo: dal 30 settembre 1991 al 25 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992; primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 aprile 1988; pagamento diretto: si. 10) S.p.a. Idaff - ICG (Industrie chimiche Graziano), con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno): periodo: dal 3 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991; primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 febbraio 1989; pagamento diretto: si. 11) S.r.l. Calzaturificio moda schic, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli): periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990; primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991 n. 11795/17. 12) S.r.l. Calzaturificio moda schic, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1989; primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 14 giugno 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; Art. 22, secondo comma, legge 223/91. 13) S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica telese, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento): periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987; pagamento diretto: si. 14) S.p.a. La Matta, con sede in Milano e stabilimento di Trissino (Vicenza): periodo: dal 14 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 15 aprile 1991; pagamento diretto: si. 15) S.p.a. Videoprojector Industry, con sede in Trento e stabilimento di Trento: periodo: dal 21 ottobre 1991 all'8 gennaio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 22 aprile 1991; pagamento diretto: si; Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1992 n. 12055/10. 16) S.r.l. Dalmine tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e stabilimento di Costa Volpino (Bergamo): periodo: dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: si. 17) S.p.a. Grex Italia, con sede in Castelvetro (Modena) e stabilimenti di Castelvetro (Modena), Mirandola (Modena) Noventa Padovana (Padova): periodo: dal 2 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992; primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 1 agosto 1991; pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Industria Cristalmeta, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara): periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 31 gennaio 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11940/10. 2) S.r.l. Industria Cristalmeta, con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento di Codigoro (Ferrara): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima concessione); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 31 gennaio 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 3) S.c.r.l. C.I.T.O. - Consorzio intercoop.vo trasformaz. ortofrutticola, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna: periodo: dal 4 novembre 1991 al 29 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 7 maggio 1990; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di S. Severa (Roma): periodo: dal 27 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991; primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 30 gennaio 1991; pagamento diretto: si. 5) S.p.a. I.C.I. Sud, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma), Giugliano in Campania (Napoli): periodo: dal 2 settembre 1991 al 1 marzo 1992 (ultima concessione); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento dell'8 marzo 1989 - CIPI 15 marzo 1990; primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 marzo 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, secondo comma, legge n. 223/91. 6) S.p.a. Cogolo Torino, con sede in Torino e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino): periodo: dal 27 ottobre 1991 al 30 ottobre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 29 maggio 1989; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria. 7) S.p.a. Becromal, con sede in Rozzano (Milano) e stabilimento di Rozzano (Milano): periodo: dal 1 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 3 settembre 1990; pagamento diretto: no. 8) S.c.r.l. Carrozzeria Autodromo Modena, con sede in Modena e stabilimento di Modena: periodo: dal 16 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992; primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 17 giugno 1991; pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna societa' limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa: 1) S.p.a. Pellegrini centro sud presso Enichem Agricoltura, con sede in Milano e stabilimento presso Enichem di Manfredonia (Foggia): periodo: dal 1 ottobre 1990 al 31 ottobre 1990; causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1 aprile 1989; pagamento diretto: no. 2) S.p.a. My Lunch mensa presso FIAT, con sede in Milano e stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone): periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'11 febbraio 1991; pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 giugno 1992, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. C.D.R. Assembling di Antonio Ronconi & C., con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 29 novembre 1991 al 29 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Cogitau impegnato nei lavori per il completamento del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria), resisi disponibili dal 1 marzo 1991 al 10 agosto 1991 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 22 giugno 1992, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Proter Antibiotici con sede e stabilimento in Opera (Milano), per il periodo dal 28 gennaio 1992 al 26 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.