Interventi urgenti intesi ad assicurare l'immediato ripristino della s.s. n. 460 di Ceresole tra i comuni di Ceresole Reale e Noasca. (Ordinanza n. 2298/FPC).(GU n.159 del 8-7-1992)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992 con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile, e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il telefax del prefetto di Torino in data 1 luglio 1992 con il quale si segnala che nella mattinata del giorno 27 giugno c.a. si e' verificata nel territorio del comune di Noasca un movimento franoso con dislocamenti di notevoli masse rocciose interessanti la strada statale n. 460 in prossimita' delle borgate Fe' e Frera Superiore; Considerato che in conseguenza di tale evento si e' determinata l'interruzione di un tratto della predetta strada statale tra i comuni di Ceresole Reale e Noasca, causandone l'isolamento in mancanza di altre strade alternative; Considerato che lo stesso evento ha reso necessario lo sgombero delle due frazioni, giusta apposizione ordinanza del sindaco di Noasca, atteso lo stato di pericolo per la pubblica incolumita'; Considerato che per assicurare, in condizioni di sicurezza, il collegamento viario tra gli anzidetti comuni l'ANAS ha progettato la esecuzione di apposita variante provvisoria con tracciato spostato verso il torrente Orco protetta con valli paramassi in corrispondenza dell'attuale tracciato; Considerato che al fine di consentire la immediata tempestiva esecuzione dei lavori previsti dall'ANAS e dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, appare necessario aderire alla richiesta formulata dal prefetto di Torino di adozione di provvedimenti straordinari atti a superare le procedure ordinarie; Considerato che il prefetto di Torino con successivo telefax del 2 luglio c.a. ha specificato la necessita' di provvedere in deroga alla seguente normativa: articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; decreto-legge n. 312/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge n. 1497/1939, concernente la salvaguadia dell'ambiente; legge della regione Piemonte n. 45/1989, concernente il vincolo idrogeologico; Ritenuto che sussiste la necessita', per le motivazioni in precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di cui all'art. 5, comma 3, della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Dispone: L'ANAS - compartimento di Torino, e' autorizzata all'esecuzione degli interventi descritti in premessa da realizzarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza necessari per il ripristino, in via provvisoria, del collegamento viario tra i comuni di Ceresole Reale e Noasca. L'ANAS e' altresi' impegnata a realizzare il collegamento viario definitivo, secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ed a ripristinare, sempre entro detto termine, lo stato dei luoghi interessati dalla variante provvisoria. L'ANAS e' inoltre impegnata ad informare il Dipartimento della protezione civile in ordine alla esecuzione sia delle opere provvisorie, sia di quelle definitive. Per l'esecuzione degli interventi anzidetti l'ANAS puo' operare anche in deroga alla normativa seguente: articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497, e legge regione Piemonte 9 agosto 1989, n. 45, ma con il rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela ed il risanamento del territorio. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 1992 Il Ministro: FACCHIANO