MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 luglio 1992 

  Interventi  urgenti  intesi  ad  assicurare  l'immediato ripristino
della s.s. n. 460 di Ceresole  tra  i  comuni  di  Ceresole  Reale  e
Noasca. (Ordinanza n. 2298/FPC).
(GU n.159 del 8-7-1992)

                  IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  istitutiva  del  Servizio
nazionale di protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
1992  con  cui  il  Ministro  per  il  coordinamento della protezione
civile, e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento,
di indirizzo, di promozione di iniziative, anche  normative,  nonche'
ogni  altra  funzione  ed attivita' attribuite allo stesso Presidente
del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio  1992,
n. 225;
  Visto  il telefax del prefetto di Torino in data 1› luglio 1992 con
il quale si segnala che nella mattinata del giorno 27 giugno c.a.  si
e'  verificata  nel  territorio  del  comune  di  Noasca un movimento
franoso con dislocamenti di notevoli masse rocciose  interessanti  la
strada  statale  n.  460  in  prossimita'  delle  borgate Fe' e Frera
Superiore;
  Considerato che in conseguenza di tale  evento  si  e'  determinata
l'interruzione  di  un  tratto  della  predetta  strada statale tra i
comuni  di  Ceresole  Reale  e  Noasca,  causandone  l'isolamento  in
mancanza di altre strade alternative;
  Considerato  che  lo  stesso  evento ha reso necessario lo sgombero
delle due frazioni,  giusta  apposizione  ordinanza  del  sindaco  di
Noasca, atteso lo stato di pericolo per la pubblica incolumita';
  Considerato  che  per  assicurare,  in  condizioni di sicurezza, il
collegamento viario tra gli anzidetti comuni l'ANAS ha progettato  la
esecuzione  di  apposita  variante provvisoria con tracciato spostato
verso il torrente Orco protetta con valli paramassi in corrispondenza
dell'attuale tracciato;
   Considerato che al fine  di  consentire  la  immediata  tempestiva
esecuzione  dei  lavori  previsti  dall'ANAS  e  dichiarati  di somma
urgenza ai sensi dell'art. 70 del  regolamento  approvato  con  regio
decreto  del  25  maggio 1895, n. 350, appare necessario aderire alla
richiesta  formulata  dal  prefetto  di   Torino   di   adozione   di
provvedimenti straordinari atti a superare le procedure ordinarie;
  Considerato  che il prefetto di Torino con successivo telefax del 2
luglio c.a. ha specificato la necessita' di provvedere in deroga alla
seguente normativa: articoli 81, 82 e 83 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 616/1977; decreto-legge n. 312/1985 convertito,
con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1985,  n.  431;  legge  n.
1497/1939,  concernente  la  salvaguadia  dell'ambiente;  legge della
regione Piemonte n. 45/1989, concernente il vincolo idrogeologico;
  Ritenuto  che  sussiste  la  necessita',  per  le  motivazioni   in
precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di cui all'art. 5, comma
3, della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                              Dispone:
  L'ANAS  -  compartimento  di  Torino, e' autorizzata all'esecuzione
degli interventi  descritti  in  premessa  da  realizzarsi  entro  il
termine  di  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza necessari  per  il  ripristino,  in  via  provvisoria,  del
collegamento viario tra i comuni di Ceresole Reale e Noasca.
  L'ANAS  e'  altresi'  impegnata a realizzare il collegamento viario
definitivo, secondo le procedure ordinarie previste  dalla  normativa
vigente,  entro  il  termine  massimo  di diciotto mesi dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza,  ed  a  ripristinare,  sempre
entro  detto  termine, lo stato dei luoghi interessati dalla variante
provvisoria.
  L'ANAS e' inoltre impegnata  ad  informare  il  Dipartimento  della
protezione   civile   in  ordine  alla  esecuzione  sia  delle  opere
provvisorie, sia di quelle definitive.
  Per l'esecuzione degli interventi  anzidetti  l'ANAS  puo'  operare
anche  in  deroga  alla  normativa seguente: articoli 81, 82 e 83 del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616;
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n.  1497,  e
legge  regione  Piemonte  9 agosto 1989, n. 45, ma con il rispetto di
quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, per la tutela ed il risanamento del territorio.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 luglio 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO