Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Colli Albani".(GU n.160 del 9-7-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Colli Albani" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986 con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione del vino in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Colli Albani" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1991; Vista la legge 10 febbraio 1922, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Colli Albani", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Colli Albani" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli Albani" e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso indicata: Malvasia bianca di Candia, localmente nota come Malvasia rossa: fino ad un massimo del 60%; Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente: dal 25 al 50%; Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata: dal 5 al 45%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varieta' di vitigni bianchi "raccomandati" o "autorizzati" per la provincia di Roma presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale, con esclusione delle uve dei vitigni della varieta' Moscato. Art. 3. - Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Roma, Pomezia, Castelgandolfo e Lanuvio. Tale zona e' cosi' delimitata: in prossimita' della riva est del lago di Albano, alla confluenza dei confini comunali di Albano e Castelgandolfo (quota 519), la linea di delimitazione segue il confine di Castelgandolfo in direzione nord-ovest fino ad incrociare, in localita' Montanaccio, la retta passante per le quote 325 (localita' Pascolato) e 337 (localita' Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino alla sponda del lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad incontrare la quota 293 all'altezza del centro abitato di Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in direzione di Castelgandolfo che attraversa verso sud-ovest per incontrare, all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad incontrare la via Appia (strada statale n. 7) al km 23 + 250 e poi sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione nord-ovest, sino al suo incrocio con la Nettunense (strada statale n. 207), lungo questa via scende verso sud fino ad incontrare, in localita' Pavona, il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre tale confine comunale raggiunge, presso la localita' Egidi, la strada che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza tra il fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta, in direzione nord raggiunge il fosso dei Preti (500 m prima che questi si congiunga verso est con il con- fine di Marino), segue tale fosso verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di fosso di Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di valle Caia che segue sino al km 6,100 (localita' Casale Valle Caia); da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge il fosso di Valle Caia che segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul fosso delle Vittorie per poi raggiungere il fosso Pescarella a circa 500 m dal casale omonimo, risale lungo il fosso di Torre Bruno sino a raggiungere la strada ferrata della linea Roma-Napoli, che discende verso sud sino ad incrociare il confine della provincia di Latina. Prosegue per tale confine, verso ovest, sino all'incrocio con la via di Anzio a quota 128 in prossimita' del km 13. Segue la strada provinciale che dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa 250 m, incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra, che percorre per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimmercati, e percorrendo la strada della Collettara raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, de- via verso nord-ovest, e con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia. Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua confluenza con quello di Castelgandolfo (quota 519). Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Colli Albani" non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" un titolo alcolometrico volumico naturale di 10%. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione della tipologia "spumante" devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Roma. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 6. - Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico; odore: vinoso e delicato; sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, caratteristico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" proveniente da uve che abbiano almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% e che venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a 11,5 per cento, puo' portare in etichetta la qualificazione "Superiore" con l'obbligo di indicare l'annata di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata "Colli Albani" puo' essere utilizzata per designare il vino "Spumante" ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione. Art. 7. - La denominazione di origine controllata "Colli Albani" puo' essere utilizzata per designare il vino "Novello" ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione a condizione che il vino sia imbottigliato entro il 20 dicembre dell'annata di produzione delle uve. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore" "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine "Colli Albani" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile. Art. 8. - Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Albani" Superiore deve essere confezionato in contenitori di vetro con chiusura a sughero e di capacita' non superiore a litri 1,500. Art. 9. - Chiunque produce vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Colli Albani" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1992 Il Ministro: GORIA