MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 giugno 1992 

  Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata del vino "Colli Albani".
(GU n.160 del 9-7-1992)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970  con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Colli Albani" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986 con
il quale  sono  state  apportate  modificazioni  al  disciplinare  di
produzione del vino in questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione del vino
"Colli Albani" formulata  dal  comitato  stesso  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1991;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1922, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Colli  Albani",  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, successivamente modificato
con decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  luglio  1986,  e'
sostituito per intero con il seguente testo:
           Disciplinare di produzione della denominazione
           di origine controllata del vino "Colli Albani"
  Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli Albani" e'
riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
  Art.  2.  -  Il  vino a denominazione di origine controllata "Colli
Albani" deve  essere  ottenuto  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso
indicata:
   Malvasia  bianca  di  Candia, localmente nota come Malvasia rossa:
fino ad un massimo del 60%;
   Trebbiano  toscano,  Trebbiano  romagnolo,  Trebbiano   giallo   e
Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente: dal 25 al 50%;
   Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata: dal 5
al 45%.
  Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle
varieta'  di  vitigni  bianchi  "raccomandati" o "autorizzati" per la
provincia di Roma presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del
totale, con esclusione delle uve dei vitigni della varieta' Moscato.
  Art.  3.  -  Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
appresso indicata, che comprende in tutto i territori  amministrativi
comunali  di  Ariccia  ed Albano ed in parte quelli di Roma, Pomezia,
Castelgandolfo e Lanuvio.
  Tale zona e' cosi' delimitata:
   in prossimita' della riva est del lago di Albano, alla  confluenza
dei confini comunali di Albano e Castelgandolfo (quota 519), la linea
di  delimitazione  segue  il  confine  di Castelgandolfo in direzione
nord-ovest fino ad incrociare, in  localita'  Montanaccio,  la  retta
passante  per  le  quote  325  (localita' Pascolato) e 337 (localita'
Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo  prolungamento,  sino
alla  sponda  del  lago  e  prosegue  lungo la riva verso sud fino ad
incontrare  la  quota  293  all'altezza   del   centro   abitato   di
Castelgandolfo.  Da  quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in
direzione  di  Castelgandolfo  che  attraversa  verso  sud-ovest  per
incontrare,  all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed
il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino  ad
incontrare  la  via  Appia (strada statale n. 7) al km 23 + 250 e poi
sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il  confine  comunale
tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione nord-ovest, sino
al  suo  incrocio  con  la  Nettunense (strada statale n. 207), lungo
questa via scende verso sud fino ad incontrare, in localita'  Pavona,
il  confine  di  Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre
tale confine comunale raggiunge, presso la localita' Egidi, la strada
che conduce ad Albano; il  limite  prosegue  per  tale  strada  verso
ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e
lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza
tra  il fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Paglian Casale,
da qui seguendo una linea retta, in direzione nord raggiunge il fosso
dei Preti (500 m prima che questi si congiunga verso est con il  con-
fine   di   Marino),   segue   tale  fosso  verso  ovest  ed  il  suo
proseguimento, che prende il nome di fosso di Casale Abbruciato, sino
a  raggiungere  la  linea  ferroviaria  Roma-Napoli  lungo  la  quale
discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di valle Caia che
segue sino al km 6,100 (localita' Casale Valle Caia); da qui seguendo
il  sentiero  in  direzione  sud raggiunge il fosso di Valle Caia che
segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul fosso delle Vittorie
per poi raggiungere il fosso Pescarella a  circa  500  m  dal  casale
omonimo,  risale  lungo il fosso di Torre Bruno sino a raggiungere la
strada ferrata della linea Roma-Napoli, che discende verso  sud  sino
ad  incrociare  il  confine  della provincia di Latina.  Prosegue per
tale confine, verso ovest, sino all'incrocio con la via  di  Anzio  a
quota  128  in prossimita' del km 13. Segue la strada provinciale che
dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa 250
m, incrocia, sul  lato  sinistro,  la  strada  dei  Vinciguerra,  che
percorre  per  circa  m  300  fino  a raggiungere il fosso dell'Acqua
Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia  di
Vimmercati,  e  percorrendo  la  strada della Collettara raggiunge la
strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa
m 300) e  poco  dopo  aver  superato  l'ingresso  del  Casale  di  S.
Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, de-
via   verso   nord-ovest,   e   con  una  linea  retta  in  direzione
dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada  comunale  di
Monte  Giove  Nuovo  e  quindi  al confine comunale di Ariccia. Segue
verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare,  presso
la  sorgente  del  Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue
lungo il medesimo in direzione nord  fino  alla  sua  confluenza  con
quello di Castelgandolfo (quota 519).
  Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  Albani"  devono essere quelle tradizionali della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al  vino  derivato  le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  resa  massima  di uva ammessa per la produzione del vino "Colli
Albani" non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, in rapporto alla effettiva superficie  coperta
dalla vite.
  A  detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata  cernita  delle  uve,
purche' la produzione non superi il 20% il limite medesimo.
  Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Albani"  un   titolo
alcolometrico volumico naturale di 10%.
  Art.  5.  - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3.
  Le  operazioni  di  elaborazione  dei  mosti  o vini destinati alla
produzione della tipologia "spumante"  devono  essere  effettuate  in
stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Roma.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire  al  vino
le sue peculiari caratteristiche.
  La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
  Qualora  la resa superi detto limite, l'eccedenza non avra' diritto
alla denominazione di origine controllata.
  Art. 6. - Il vino a denominazione  di  origine  controllata  "Colli
Albani"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
   colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico;
   odore: vinoso e delicato;
   sapore: secco o  abboccato  o  amabile  o  dolce,  caratteristico,
fruttato;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento;
   acidita' totale minima: 4,5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste di
modificare  con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra   indicati   per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
  Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata "Colli Albani"
proveniente  da  uve  che  abbiano  almeno  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di 11% e che venga immesso al consumo con un
titolo  alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a 11,5 per
cento, puo' portare in etichetta la  qualificazione  "Superiore"  con
l'obbligo di indicare l'annata di produzione delle uve.
  La  denominazione di origine controllata "Colli Albani" puo' essere
utilizzata per designare il vino "Spumante" ottenuto con mosti o vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel  presente
disciplinare di produzione.
  Art.  7.  -  La denominazione di origine controllata "Colli Albani"
puo' essere utilizzata per designare il vino "Novello"  ottenuto  con
mosti  o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti
nel presente disciplinare di produzione a condizione che il vino  sia
imbottigliato  entro  il  20 dicembre dell'annata di produzione delle
uve.
  Nella presentazione e designazione  del  vino  a  denominazione  di
origine controllata "Colli Albani" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato", e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le  indicazioni  tendenti  a   specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore"   "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
  E'   consentito   altresi'   l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  fattorie  e  localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
  Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti   contenenti   il   vino   a
denominazione  di  origine "Colli Albani" puo' figurare l'indicazione
dell'annata  di   produzione   delle   uve,   purche'   veritiera   e
documentabile.
  Art.  8.  -  Il  vino a denominazione di origine controllata "Colli
Albani" Superiore deve essere confezionato in  contenitori  di  vetro
con chiusura a sughero e di capacita' non superiore a litri 1,500.
  Art.  9.  -  Chiunque  produce  vende,  pone in vendita, o comunque
distribuisce  per  il  consumo  con  la  denominazione   di   origine
controllata "Colli Albani" vini che non rispondono alle condizioni ed
ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione e'
punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della  legge  10  febbraio
1992, n. 164.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1992
                                                   Il Ministro: GORIA