Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Cortese dell'Alto Monferrato".(GU n.160 del 9-7-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Cortese dell'Alto Monferrato" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Cortese dell'Alto Monferrato" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1991; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli artt. 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Cortese dell'Alto Monferrato", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - Il vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve del vitigno "Cortese". E' ammessa la presenza di altri vitigni ad uve bianche, escluse quelle aromatiche, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni appresso descritti: Provincia di Asti: Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanille, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Rocca Verano, Vesime, Bruno, Maranzana, Cortigliole, Quaranti, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Castel Boglione, Cassinasco, Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano O., Vinchio, Vaglio Serra, Mombercelli, Belveglio e Castelnuovo Calcea. Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Belcolle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagna, Carpeneto, Carosio, Casaleggio Borio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino, Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsacco, Orsara B., Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo d'Acqui, Trisobbio e Visone ed, in parte, nel territorio amministrativo dei comuni di: Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pasturana e Sezzadio. Tale zona della provincia di Alessandria e' cosi' delimitata: partendo dal punto d'incrocio nel comune di Merana dei confini provinciali Asti, Savona, Alessandria, il limite segue, in direzione est, il confine provinciale di Alessandria sino a raggiungere la quota 821 (C. Fontanassi) al punto d'incrocio del confine del comune di Tagliolo Monferrato e, su questi, proseguire in direzione nord-est fino ad incontrare il confine di Casaleggio Boiro che segue in direzione est e poi nord sino al confine di Mornese, prosegue lungo questi in direzione sud (R. di Moncalero) e poi nord sino ad incrociare la strada per Parodi Ligure (B. Ciarrata). Prosegue verso nord-ovest su tale strada in direzione di Montaldero ed, all'altezza della localita' S. Gottardo, segue il confine del comune di Montaldeo verso nord e successivamente quello di Castelletto d'Orba sino ad incrociare la strada per Capriata d'Orba in prossimita' di C.na Bellavista. Prosegue lungo tale strada in direzione di Capriata d'Orba e, superata C.na Gazolo, segue la strada per Francavilla Bisio e, raggiunto il limite del centro abitato, risale verso nord per la strada che conduce a Pasturana fino a raggiungere il torrente Biasco (l'osteria). Prosegue in direzione sud-est lungo questo corso d'acqua fino ad incrociare la strada Tessarolo-Novi Ligure (quota 205); percorsa la strada in direzione nord fino a raggiungere il centro abitato di Novi Ligure, lo costeggia per la circonvallazione ovest fino a raggiungere la strada Novi Ligure-Basaluzzo che segue fino ad incontrare il con- fine di quest'ultimo comune (prossimita' di Cascina Ingrata); segue tale confine in direzione nord e poi ovest sino a raggiungere quello del comune di Predosa sul torrente Orba; prosegue verso nord lungo tale confine e quindi, in direzione ovest, raggiunge quello del comune di Sezzadio lungo il quale prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere quello di Camalero che segue lungo il tracciato settentrionale sino ad incrociare il confine della provincia di Alessandria; lungo questi ridiscende in direzione sud sino ad incontrare il confine della provincia di Savona da dove e' iniziata la delimitazione. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei, anche a fondo tufaceo o marnoso, con l'esclusione di quelli di fondo valle e di quelli ubicati nei rilievi preappenninici e appenninici. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale per ettaro non superi il 20% il limite sopra indicato. La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e commerciali della zona, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei seguenti territori: province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 6. - Il vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino; odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente; sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di mofificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. La denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigenti. I titoli "spumante" e "frizzante" debbono presentarsi limpidi al consumo. Art. 7. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Art. 8. - Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1992 Il Ministro: GORIA