MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 giugno 1992 

  Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata del vino "Trebbiano di Romagna".
(GU n.160 del 9-7-1992)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata del vino "Trebbiano di Romagna";
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4
agosto  1986  con  i  quali  sono  state  apportate  modificazioni al
disciplinare di produzione del vino in questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini  dell'art.
6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 sopra
citato, intesa ad  ottenere  la  modificazione  del  disciplinare  di
produzione del vino "Trebbiano di Romagna";
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione del vino
"Trebbiano di Romagna" formulata dal  comitato  stesso  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1991;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati  con  decreto  del  Minitro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Trebbiano di Romagna", approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, e  modificato  con  i
decreti  del  Presidente  della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto
1986, e' sostituito per intero con il seguente testo:
         Disciplinare di produzione del vino a denominazione
            di origine controllata "Trebbiano di Romagna"
  Art. 1. - La denominazione di  origine  controllata  "Trebbiano  di
Romagna"  e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
  Art. 2. - Il vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano
di Romagna" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
   "Trebbiano Romagnolo": dall'85% al 100%,  possono  concorrere,  da
soli  o  congiuntamente,  fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a
bacca bianca,  esclusi  gli  aromatici  e  l'Albana,  raccomandati  o
autorizzati nelle province di Bologna, Forli' e Ravenna.
  Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione
di  origine controllata "Trebbiano di Romagna" devono essere prodotte
nella zona che comprende in  tutto  o  in  parte  i  comuni  appresso
descritti.
  Tale zona e' cosi' delimitata:
  Provincia  di Bologna comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese,
Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme,  Dozza  Imolese,  Fontanelice,
Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.
  Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola,
il limite a valle e' cosi' delimitato:
   comune  di  Ozzano  dell'Emilia:  dalla  strada statale n. 253 San
Vitale.
   comune  di  Medicina:  dal  confine  con  il  comune   di   Ozzano
dell'Emilia  segue  la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la
via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via
S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;
   comune di Castel Guelfo: dalla strada statale n. 253 San Vitale;
   comune di Imola: dalla strada statale n. 253 San Vitale.
  Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte  e'
cosi' delimitato:
   comune  di  Fontanelice:  dall'incrocio della strada Renana con il
confine di provincia Bologna-Ravenna, si  prosegue  per  la  suddetta
strada  sino  a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610
di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la
via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare  il  confine  del
comune;
   comune  di  Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca'
Salara congiunge i confini di  comune  di  Fontanelice  e  Castel  S.
Pietro Terme.
  Provincia  di  Forli':  comuni  di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro e
Terra del Sole, Cattolica, Cesena,  Cesenatico,  Civitella,  Coriano,
Forli', Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Meldola,
Misano  Adriatico,  Modigliana,  Mondaino,  Montecolombo,  Montefiore
Conca, Montegridolfo,  Montescudo,  Montiano,  Morciano  di  Romagna,
Poggio Berni, Predappio, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente,
San  Giovanni  in  Marignano,  Saludecio,  San  Mauro  Pascoli, Santo
Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Torriana, Verucchio.
  Per i comuni di  Cattolica,  Gatteo,  Misano  Adriatico,  Riccione,
Rimini,  San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle
e' cosi' delimitato:
   comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica;
   comune di Gatteo: dal confine con il comune  di  Cesenatico  sulla
via   Cesenatico,   si   segue  quest'ultima  sino  all'incrocio  con
l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in localita' S. Angelo  presso  Casa
Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del
comune di Savignano sul Rubicone;
   comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica;
   comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;
   comune  di  Rimini:  dall'incrocio  dell'autostrada  A-14 Bologna-
Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli  e
Rimini),  si  segue  detta autostrada sino all'incrocio con la strada
statale n. 9 via Emilia in localita' S. Giustina presso il  cimitero.
Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino
ad  incontrare  la  ferrovia  Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima
fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio
con la strada statale n.  16 Adriatica. Poi per detta statale fino al
confine con il comune di Riccione;
   comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;
   comune di Savignano sul Rubicone:  dall'autostrada  A-14  Bologna-
Rimini;
   comune  di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area
cosi' delimitata: da Montaletto,  all'incrocio  tra  le  province  di
Ravenna  e  Forli',  si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone
Sala fino alla frazione Sala;  quindi  per  via  Cesenatico  fino  ad
incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.
  Provincia  di  Ravenna comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna,
Brisighella, Casala  Valsenio,  Castelbolognese,  Cotignola,  Faenza,
Lugo,  Massalombarda,  Riolo  Terme,  Russi,  Ravenna,  S.  Agata sul
Santerno, Solarolo.
  Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S.  Agata
sul Santerno il limite a valle e' cosi' delimitato:
   comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la
strada  n.  253  San  Vitale  sino  all'incrocio  con  la via Bagnoli
Inferiore che segue poi per le vie: Pieve  Masiera,  Circonvallazione
Fossa,   Stradello,   Rotondi,  Guarno,  Colombaia,  sinistra  canale
Inferiore sino al km 17, destra  canale  Inferiore,  Strada  Cogollo,
Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San
Vitale al km 57;
   comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno
segue  la  statale  n.  253  San  Vitale sino all'incrocio con la via
Bedazzo che segue poi le vie:  Piratello,  Delle  Tombe,  S.  Andrea,
provinciale  Quarantola,  Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla
statale n. 253 San Vitale;
   comune di Massalombarda: dal confine con la provincia  di  Bologna
si  segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale
della Repubblica che segue, e poi per le  vie:  1›  Maggio,  Fornace,
Punta,  Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia
Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la  statale  n.
253 San Vitale;
   comune  di  Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue
la strada statale n. 253 San Vitale  sino  all'incrocio  con  la  via
Faentina  che  segue  attraversando  l'abitato  di Godo (via Faentina
Nord) e poi per via Fringuellina,  via  del  Godo,  via  Fringuellina
Nuova,  via  Naldi  e via Molinaccio sino al confine con il comune di
Ravenna;
   comune di S. Agata sul Santerno: dal  confine  con  il  comune  di
Massalombarda  si  segue  la  strada  statale  n. 253 San Vitale sino
all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via  Angiolina  e  argine
sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253
San Vitale;
   comune  di  Ravenna:  sono  compresi i territori a monte dell'area
cosi' delimitata: dal confine con il comune  di  Russi  la  linea  di
delimitazione  segue,  verso  est, la strada di Godo-San Marco fino a
raggiungere la strada statale  Tosco-Romagnola  n.  67.  Segue  detta
strada  statale, verso sud, fino al km 207,800 e poi attraversando il
fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in  Vincoli.  Quindi
per  via  del  Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione
sud sino al km 20,500, indi per via Civinelli  e  via  Mensa  fino  a
Matellica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e
poi  per  via Confine sino a incrociare il confine tra le province di
Ravenna e Forli', che segue fino a Montaletto.
  Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte  e'
cosi' delimitato:
   comune  di Brisighella: dalla localita' Zattaglia in direzione est
lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via  Firenze
che  si  attraversa  per  poi immettersi nella strada privata Tredozi
Paolo che si segue fino ad incontrare il  fiume  Lamone.  Indi  lungo
questo  ultimo  sino  alla  confluenza  con il Torrente Ebo'la che si
segue all'incrocio con  il  confine  tra  le  province  di  Forli'  e
Ravenna.
  Nella  zona di produzione e' compresa l'Isola di Savarna delimitata
come appresso: partendo  dalla  localita'  "La  Cilla"  la  linea  di
delimitazione  segue  verso est il canale di bonifica destra del Reno
fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in  prossimita'  del
km  13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di
Valle Mezza Ca', il tracciato  della  vecchia  ferrovia  fino  al  C.
Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica
che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto,
in prossimita' della localita' Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per
quest'ultima strada, fino a raggiungere la localita' "La Cilla" punto
di inizio della delimitazione;
   comune  di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna
e Ravenna lungo la strada Renana, si  segue  quest'ultima  fino  alla
localita'  Prugno.  Poi  per  via  del  Corso  e  via Macello fino ad
incontrare la strada statale n. 306 che si  segue  fino  all'incrocio
con  la  via  Santa Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e
per via Meleto si prosegue fino ad  incontrare  il  fiume  Senio.  Si
segue  quest'ultimo all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che
si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella
e Casola Valsenio in localita' Zattaglia.
  Art. 4. -  Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura  dei  vigneti
destinati  alla  produzione  del  vino  "Trebbiano di Romagna" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
  Sono,   pertanto,  da  considerarsi  idonei  i  terreni  collinari,
pedecollinari e, fra quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  i
sabbiosi-argillosi  anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono
da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli  di
recente bonifica.
  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino
"Trebbiano di Romagna" non deve  essere  superiore  a  q.li  140  per
ettaro in coltura specializzata.
  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi il 20% il limite medesimo.
  La  regione  Emilia-Romagna,  con  proprio  decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia,   tenuto   conto   delle   condizioni   ambientali   e  di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione  di  uva
per  ettaro  inferiore  a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione,   dandone   immediata    comunicazione    al    Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  ed  al Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
  Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%.
  Le uve destinate alla produzione delle tipologie di vino "spumante"
e "frizzante" devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo del 10%.
  Art.  5.  - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito
dell'intero territorio delle province di Forli', Ravenna e Bologna.
  Le  operazioni  di  preparazione  e  di  elaborazione  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  "Trebbiano di Romagna" nelle
tipologie "spumante" e "frizzante", ossia le pratiche enologiche  per
la  presa  di  spuma  e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni
d'imbottigliamento e di  confezionamento,  devono  essere  effettuate
entro i territori delle province di Bologna, Forli' e Ravenna.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
  La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
  Qualora  la  resa  massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
  Art. 6. - Il vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano
di Romagna" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
   colore:  paglierino  piu'  o  meno  intenso  (D.O. a 420 nm minimo
0,050, massimo 0,100);
   odore: vinoso, gradevole;
   sapore: asciutto, (massimo 4 gr/l di zuccheri riduttori),  sapido,
armonico;
   polifenoli  totali  espressi  come  acido  gallico  (metodo  Folin
Ciocalteus): massimo 300 mg/l;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estrato secco netto minimo: 17 per mille.
  La denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" puo'
essere attribuita per designare il vino  spumante  secco,  amabile  o
dolce, ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  previsti  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  in
ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la
designazione degli spumanti.
  Il  tipo  spumante,  all'atto  dell'immissione  al  consumo,   deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: gradevole, caratteristico;
   sapore:   secco  amabile  o  dolce  in  relazione  alla  specifica
tipologia;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
   acidita' totale minima: 6 per mille;
   estratto secco netto: 14 per mille;
   spuma: fine e persistente.
  La denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" puo'
essere attribuita al  vino  "frizzante"  con  fermentazione  naturale
ottenuto  con  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare.
  E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, con
proprio decreto, modificare i limiti sopra  indicati  per  l'acidita'
totale e l'estratto secco.
  Art.   7.   -   Nella  presentazione  e  designazione  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  "Trebbiano  di  Romagna"  e'
vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "superiore", "fino", "scelto", "selezionato" e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi  significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le   indicazioni   tendenti   a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
  E'  consentito  altresi'  l'uso   di   indicazioni   toponomastiche
aggiuntive  che  facciano  riferimento a fattorie e vigneti dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
  Art.  8.  -  Chiunque  produce,  vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce  per  il  consumo  con  la  denominazione   di   origine
controllata  "Trebbiano  di  Romagna"  vini  che  non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di
produzione  e'  punito  a  norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1992
                                                   Il Ministro: GORIA