Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Trebbiano di Romagna".(GU n.160 del 9-7-1992)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Trebbiano di Romagna"; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione del vino in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 sopra citato, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare di produzione del vino "Trebbiano di Romagna"; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Trebbiano di Romagna" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1991; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Minitro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Trebbiano di Romagna", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986, e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - Il vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Trebbiano Romagnolo": dall'85% al 100%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, esclusi gli aromatici e l'Albana, raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forli' e Ravenna. Art. 3. - Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona e' cosi' delimitata: Provincia di Bologna comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia. Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle e' cosi' delimitato: comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale. comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale; comune di Castel Guelfo: dalla strada statale n. 253 San Vitale; comune di Imola: dalla strada statale n. 253 San Vitale. Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte e' cosi' delimitato: comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune; comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Ca' Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme. Provincia di Forli': comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Civitella, Coriano, Forli', Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, San Mauro Pascoli, Santo Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Torriana, Verucchio. Per i comuni di Cattolica, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle e' cosi' delimitato: comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica; comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in localita' S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone; comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica; comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica; comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna- Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in localita' S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione; comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini; comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna- Rimini; comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area cosi' delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forli', si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone. Provincia di Ravenna comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casala Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo. Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno il limite a valle e' cosi' delimitato: comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al km 57; comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale; comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1 Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale; comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna; comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale; comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area cosi' delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo-San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco-Romagnola n. 67. Segue detta strada statale, verso sud, fino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud sino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matellica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino a incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forli', che segue fino a Montaletto. Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte e' cosi' delimitato: comune di Brisighella: dalla localita' Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo questo ultimo sino alla confluenza con il Torrente Ebo'la che si segue all'incrocio con il confine tra le province di Forli' e Ravenna. Nella zona di produzione e' compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla localita' "La Cilla" la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimita' del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Ca', il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimita' della localita' Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la localita' "La Cilla" punto di inizio della delimitazione; comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla localita' Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in localita' Zattaglia. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Trebbiano di Romagna" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Trebbiano di Romagna" non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi il 20% il limite medesimo. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%. Le uve destinate alla produzione delle tipologie di vino "spumante" e "frizzante" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli', Ravenna e Bologna. Le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" nelle tipologie "spumante" e "frizzante", ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni d'imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forli' e Ravenna. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 6. - Il vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino piu' o meno intenso (D.O. a 420 nm minimo 0,050, massimo 0,100); odore: vinoso, gradevole; sapore: asciutto, (massimo 4 gr/l di zuccheri riduttori), sapido, armonico; polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin Ciocalteus): massimo 300 mg/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estrato secco netto minimo: 17 per mille. La denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" puo' essere attribuita per designare il vino spumante secco, amabile o dolce, ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione, in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti. Il tipo spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco amabile o dolce in relazione alla specifica tipologia; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto: 14 per mille; spuma: fine e persistente. La denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" puo' essere attribuita al vino "frizzante" con fermentazione naturale ottenuto con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. Art. 7. - Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fino", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Art. 8. - Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Trebbiano di Romagna" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1992 Il Ministro: GORIA