MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 luglio 1992 

  Emissione  di  buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
centottantaquattro giorni.
(GU n.160 del 9-7-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1992;
                              Decreta:
  Per  il 15 luglio 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantaquattro  giorni  con  scadenza  il 15 gennaio 1993 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  L'assegnazione e l'aggiudicazione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro
avverra'  con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21
del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse.  L'offerta  senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, degli enti  con  finalita'  di  previdenza  e/o  di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge  21  marzo  1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle
societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7  del  citato
decreto  ministeriale  del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e
delle societa' d'intermediazione mobiliare  di  cui  all'art.  5  del
medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della  Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre
le ore 12 del giorno 9 luglio 1992, con l'osservanza delle  modalita'
stabilite  nell'art.  9  del  citato decreto ministeriale 31 dicembre
1991.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 3 luglio 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 251