Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.(GU n.160 del 9-7-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992; Decreta: Per il 15 luglio 1992 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalita' di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle societa' d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1992, con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 1992 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992 Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 252