Interpretazione di disposizioni di cui all'art. 10, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.(GU n.161 del 10-7-1992 - Suppl. Ordinario n. 93)
Vigente al: 10-7-1992
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; Considerato che il tenore letterale del citato art. 10 lascia impregiudicata la sussistenza dell'obbligo di procedere ad un'offerta pubblica di acquisto anche nell'ipotesi in cui l'acquisizione di una partecipazione significativa, ai sensi del medesimo articolo, al capitale di una societa' con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto avvenga in modo frazionato da parte di piu' societa' controllate da un unico soggetto ovvero da parte di un soggetto e di una o piu' societa' da esso controllate; Considerato altresi' che il tenore letterale del medesimo art. 10 lascia impregiudicata la sussistenza dell'obbligo di procedere ad un'offerta pubblica d'acquisto anche nell'ipotesi in cui l'acquisizione di una partecipazione significativa, ai sensi del citato art. 10, al capitale di una societa' con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto avvenga attraverso l'acquisto del controllo di una societa' che, pur non avendo titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, possieda una partecipazione significativa, ai sensi dello stesso art. 10, al capitale della prima societa'; Considerato che la principale finalita' della legge consiste nel riconoscere a tutti gli azionisti analoghe opportunita' economiche in occasione del trasferimento di una partecipazione significativa, ai sensi dell'art. 10, al capitale di una societa' con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto; Ritenuto che la prima delle ipotesi di acquisizione sopra consider- ate realizza comunque un disegno unitario idoneo a configurare una situazione riconducibile all'art. 10; Ritenuto che l'ulteriore ipotesi di acquisizione sopra considerata puo' essere determinata dall'obiettivo di acquisire partecipazioni significative, ai sensi dell'art. 10, al capitale di una societa' i cui titoli sono quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto; Ritenuto che tale possibilita' si realizza anche quando l'attivo patrimoniale della societa' i cui titoli non sono quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, della quale e' stato acquisito il controllo, sia sostanzialmente rappresentato da una o piu' delle suddette partecipazioni; Visto l'art. 24, comma 2, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, nel quale e' previsto che la Commissione puo', ove lo ritenga opportuno, adottare deliberazioni interpretative, anche con riguardo all'applicazione delle norme di legge; Delibera: La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, ritiene sussista l'obbligo di procedere ad un'offerta pubblica di acquisto anche nei seguenti casi: a) quando la partecipazione significativa ai sensi del medesimo art. 10 al capitale di una societa' con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto venga acquisita in modo frazionato da parte di piu' societa' controllate da un unico soggetto ovvero da parte di un soggetto e di una o piu' societa' da esso controllate; b) quando la partecipazione significativa ai sensi dell'art. 10 al capitale di una societa' con titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto venga acquisita attraverso l'assunzione del controllo di una societa' i cui titoli non sono quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, il cui attivo patrimoniale sia sostanzialmente rappresentato dalla suddetta partecipazione. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 10 giugno 1992 Il presidente: BERLANDA