MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 3 luglio 1992 

  Modificazioni  al  decreto  ministeriale  23  giugno  1981  recante
disciplina dell'attivita' di informazione scientifica sui farmaci.
(GU n.166 del 16-7-1992)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto 23 giugno 1981, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  180  del  2  luglio  1981, modificato ed integrato dai
decreti 23 novembre  1982,  26  febbraio  1985  e  4  dicembre  1990,
pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3
dicembre 1982, n. 61 del 12 marzo 1985 e n. 297 del 21 dicembre 1990,
con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, quarto e
quinto comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  sono  state
dettate   norme   di   disciplina   dell'attivita'   di  informazione
scientifica sui farmaci;
  Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto  decreto  ministeriale
23  giugno  1981,  che  disciplina  le  modalita' di distribuzione di
campioni gratuiti di specialita' medicinali;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
92/28/CEE,  pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita'
europee n. L 113 del 30 aprile 1992, concernente la  pubblicita'  dei
medicinali per uso umano;
  Rilevato che le disposizioni dell'art. 11 della predetta direttiva,
riguardanti  i  campioni di medicinali, risultano piu' restrittive di
quelle contenute nel richiamato decreto ministeriale;
  Ritenuto opportuno modificare le condizioni  per  la  distribuzione
dei  campioni  gratuiti  di  medicinali,  in  attesa  di  una globale
revisione  della   disciplina   dell'informazione   scientifica   sui
medicinali, in attuazione della direttiva comunitaria;
                              Decreta:
  L'art.  7 del decreto ministeriale 23 giugno 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2  luglio  1981,  come  modificato  dal
decreto  ministeriale  23  novembre  1982,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7. - 1. I campioni gratuiti di una specialita' medicinale per
uso umano possono essere rimessi  solo  alle  persone  autorizzate  a
prescriverla.
  2.  Non  possono  essere  consegnati  campioni  senza una richiesta
scritta, datata e firmata da parte del destinatario.
  3.  Gli  informatori  farmaceutici  possono  consegnare  a  ciascun
sanitario due campioni a visita per ogni nuovo dosaggio o nuova forma
farmaceutica   di  una  specialita'  medicinale,  esclusivamente  nei
diciotto mesi successivi alla data di prima  commercializzazione  del
prodotto  ed entro il limite massimo di dieci campioni annui per ogni
dosaggio o forma.
  4.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  2,  gli  informatori
scientifici  possono  inoltre  consegnare  al  medico non piu' di tre
campioni per  ogni  visita,  entro  il  limite  massimo  di  quindici
campioni  annui,  scelti  nell'ambito  del  listino  aziendale  delle
specialita' medicinali in commercio da oltre diciotto mesi.
  5. Ogni campione deve essere identico alla confezione piu'  piccola
messa in commercio. Il suo contenuto puo' essere inferiore, in numero
di  unita'  posologiche  o  in  volume,  a quello della confezione in
commercio,  purche'   risulti   terapeuticamente   idoneo;   la   non
corrispondenza  del  contenuto  a quello della confezione autorizzata
deve essere espressamente richiamata in etichetta.
  6.  Unitamente ai campioni, deve essere sempre consegnata la scheda
tecnica di cui al precedente art. 4.
  7. Sull'etichetta esterna, su quella interna - tranne che nel  caso
di  evidenti  difficolta'  tecniche  -  e,  se  del caso, sul bollino
autoadesivo utilizzato per la dispensazione del farmaco in regime  di
Servizio   sanitario   nazionale,   deve  essere  riportata  in  modo
indelebile l'indicazione 'campione gratuito - vietata la  vendita'  o
altra analoga espressione.
  8.   Non   puo'   essere  fornito  alcun  campione  dei  medicinali
disciplinati dal decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309.
  9.  Le  imprese farmaceutiche sono tenute a conservare per tre anni
documentazione idonea a comprovare che la  consegna  di  campioni  e'
avvenuta nel rispetto delle disposizioni dei precedenti commi.
  10.  Le  disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma
6, si applicano anche ai campioni gratuiti di farmaci preconfezionati
prodotti industrialmente, diversi dalle specialita'  medicinali;  non
si  applicano,  viceversa, ai campioni destinati alla sperimentazione
clinica.".
                               Art. 2.
  Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, entra in vigore il 1› novembre 1992.
   Roma, 3 luglio 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO