MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

            Approvazione del progetto di ristrutturazione
           presentato dalla Cassa di risparmio di Gorizia
(GU n.171 del 22-7-1992)

   Con  decreto  ministeriale  26  giugno 1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato  dalla  Cassa  di  risparmio  di
Gorizia che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
e delle annesse "Sezioni" di credito speciale prive  di  personalita'
giuridica  (Sezione  di  credito  fondiario e Sezione autonoma per il
finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica  utilita')
in una costituenda societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio
di Gorizia S.p.a.";
    la  costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di
Gorizia S.p.a." con un capitale sociale di lire 68,9  miliardi,  alla
quale  verra'  conferito  il  complesso  delle attivita' e passivita'
della Cassa di risparmio di Gorizia, ad eccezione  di  disponibilita'
finanziarie per lire 3 miliardi;
    l'adozione  dello  statuto  della  "Cassa di risparmio di Gorizia
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria. La societa'
per azioni  potra'  svolgere  l'attivita'  a  breve,  medio  e  lungo
termine,  per  un  periodo  massimo  di  cinque anni, nei settori del
credito fondiario e del credito alle opere pubbliche, gia' esercitata
mediante la Sezione di credito fondiario e la Sezione autonoma per il
finanziamento di opere pubbliche e di impianti di  pubblica  utilita'
della  Cassa  di  risparmio  di  Gorizia;  cio' in deroga, cosi' come
previsto dall'art. 2, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  356/90,
alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed
enti  che  raccolgono risparmio a medio e lungo termine. Trascorso il
periodo  transitorio,  l'azienda  procedera'  allo   scorporo   delle
attivita'  a  medio-lungo  termine  e  al  loro  conferimento  in una
societa' per azioni autonoma;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che
assumera' la denominazione  di  "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di
Gorizia".
   La  Cassa  di  risparmio  di  Gorizia contestualmente alla stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di risparmio di Gorizia S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti
connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi  dell'art.
3 del citato decreto legislativo n.356/90, dovra' cessare l'esercizio
diretto dell'impresa bancaria.