Criteri e modalita' di presentazione delle domande al comitato per la riparazione dei danni subiti da soggetti italiani a seguito dell'invasione del Kuwait.(GU n.172 del 23-7-1992)
Con decreto n. 347173 del 23 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991, e' stato istituito, presso il Ministero del tesoro, il comitato che dovra' raccogliere le domande di riparazione dei danni subiti da italiani a seguito della invasione del Kuwait e risarcibili a valere sul fondo previsto dalla risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Con la richiamata risoluzione e con altre determinazioni ad essa collegate, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha delineato una procedura di indennizzo delle perdite subite da soggetti non iracheni a causa dell'invasione del Kuwait riguardante i soli danni diretti, con esclusione, quindi, di quelli derivati dall'embargo. Le domande di indennizzo, da presentare entro il 31 dicembre 1992 al suddetto comitato presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Div. IX, dovranno essere compilate in modo chiaro e leggibile su appositi formulari predisposti dalla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite. Allo stato, sono stati presi in considerazione i danni subiti dalle persone fisiche e sono stati diramati quattro formulari concernenti, il primo (formulario A), domanda di risarcimento individuale per perdite e pregiudizi subiti a seguito della partenza dall'Iraq o dal Kuwait; il secondo (formulario B), domanda di risarcimento individuale per gravi danni fisici o decesso; il terzo (formulario C), domanda di risarcimento individuale per perdite e danni sino all'ammontare di 100.000 dollari USA; il quarto (formulario D), domanda di risarcimento individuale per perdite e danni oltre i 100.000 dollari USA. I formulari possono essere richiesti al richiamato comitato presso il Ministero del tesoro. Si riportano, qui di seguito, le istruzioni impartite dalla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite relative a ciascuno dei formulari A, B, C e D. La eventuale divulgazione di altri formulari sara' oggetto di successivi comunicati. Roma, 16 luglio 1992 Il Ministro: BARUCCI FORMULARIO A COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER LA FORZATA PARTENZA DALL'IRAQ O DAL KUWAIT Istruzioni per gli istanti 1) Il presente formulario e' riservato a coloro che hanno abbandonato l'Iraq o il Kuwait nel periodo tra il 2 agosto 1990 e il 2 marzo 1991 a causa dell'illegale invasione e occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq. 2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario va presentata alle competenti autorita' dello Stato di appartenenza. Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla "Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite", la quale, dopo aver esaminato ed evaso le richieste, determinera' l'ammontare da stanziare a favore dello Stato di appartenenza degli istanti. Soltanto dopo l'approvazione della commissione i risarcimenti relativi alle singole richieste verranno riconosciuti allo Stato di appartenenza. Quest'ultimo provvedera' alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto. 3) Coloro che abbiano dovuto lasciare l'Iraq o il Kuwait nel periodo tra il 2 agosto e il 2 marzo 1991 possono utilizzare il presente formulario per le richieste di risarcimento - da presentarsi per il tramite delle autorita' del proprio Paese - dell'ammontare forfettario di DUEMILACINQUECENTO DOLLARI STATUNITENSI (U.S. () 2.500). Qualora altri membri dello stesso nucleo familiare (come di seguito definito) presentino analoghe richieste di risarcimento per la partenza forzata dall'Iraq o dal Kuwait, per tutte le richieste in questione dovra' essere compilato un unico formulario. Non verranno corrisposte somme superiori ai CINQUEMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. () 5.000) per richieste presentate mediante il presente formulario da membri dello stesso nucleo familiare composto da una persona, dal coniuge, dai figli e dai genitori. 4) Coloro che presentino istanza mediante il presente formulario per il risarcimento dell'ammontare fisso di U.S. () 2.500 non possono presentare ulteriori richieste per la partenza forzata dall'Iraq o dal Kuwait. Possono, tuttavia, essere presentate richieste di risarcimento su altri formulari per altri particolari danni, dimostrando che questi ultimi sono stati causati non dalla partenza forzata ma dal verificarsi di una delle seguenti circostanze: operazioni militari o minaccia di azioni militari da entrambe le parti nel periodo compreso tra il 2 agosto 1990 e il 2 marzo 1991; azioni da parte di funzionari, dipendenti o agenti del Governo iracheno ovvero da parte di enti da questo controllati nel suddetto periodo connesse con l'invasione o con l'occupazione del Kuwait; violazione dell'ordine civile nel Kuwait o in Iraq in quel periodo; presa in ostaggio o altre forme di detenzione illegale. 5) Qualora si ritenga di avere diritto, per la partenza forzata dall'Iraq o dal Kuwait, ad un risarcimento superiore a U.S. () 2.500 e qualora cio' sia documentabile e si desideri chiedere un risarcimento per l'intero ammontare, la relativa richiesta deve essere presentata utilizzando un diverso formulario (*). QUALORA L'ISTANTE E I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA CONVENGANO DI NON PRESENTARE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DI CUI AD ALTRI FORMULARI O APPARTENENTI AD ALTRE CATEGORIE, IL PRESENTE FORMULARIO PUO' ESSERE UTILIZZATO PER CHIEDERE UN ULTERIORE RISARCIMENTO DI U.S. () 1.500 (PER UN TOTALE DI U.S. () 4.000 A PERSONA) ED IL LIMITE PER NUCLEO FAMILIARE (COME DEFINITO NEL PRECEDENTE PUNTO 3) VERRA' ELEVATO A U.S. () 8.000. 6) Dovra' essere fornita la documentazione comprovante la cittadinanza nonche' la data di partenza e i mezzi utilizzati per lasciare l'Iraq o il Kuwait. Non verranno accolte le richieste avanzate per conto di persone irachene che non siano in grado di dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Stato. ------------- (*) Il formulario C (Modulo per le richieste individuali di risarcimento per danni fino a U.S. () 100.000) o, in alternativa, il formulario D (Richieste di risarcimento da parte di persone fisiche non contemplate in altri formulari). 7) La commissione terra' un atteggiamento molto cauto nei confronti di quelle richieste che non potranno essere supportate da idonei elementi probatori o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e debbono pertanto essere evitate. FORMULARIO B COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER LESIONI PERSONALI GRAVI O DECESSI Istruzioni per gli istanti 1) Il presente formulario puo' essere utilizzato soltanto da coloro che abbiano riportato gravi lesioni personali (*) ovvero da coloro il cui coniuge, figlio o genitore sia deceduto a causa dell'illegale invasione, il 2 agosto 1990, e della successiva occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq. 2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario va presentata alle competenti autorita' dello Stato di appartenenza. Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla "Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite", la quale, dopo aver esaminato ed evaso le richieste, determinera' l'ammontare da stanziare a favore dello Stato di appartenenza degli istanti. Soltanto dopo l'approvazione della commissione i risarcimenti relativi alle singole richieste verranno riconosciuti allo Stato di appartenenza. Quest'ultimo provvedera' alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto. 3) Il presente formulario puo' essere utilizzato per presentare, attraverso le autorita' dello Stato di appartenenza, richieste di risarcimento per un ammontare forfettario fisso di DUEMILACINQUECENTO DOLLARI STATUNITENSI (U.S. () 2.500). Qualora altri membri dello stesso nucleo familiare (come di seguito definito) presentino richieste di risarcimento di ammontare fisso per il decesso di congiunti, per tutte le richieste in questione dovra' essere compilato un unico formulario. Non verranno corrisposti risarcimenti superiori ai DIECIMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. () 10.000) a fronte di istanze inoltrate con il presente formulario da membri dello stesso nucleo familiare composto da una persona, dal coniuge, dai figli e dai genitori. 4) Coloro che ritengano che i danni arrecati da lesioni personali gravi o dalla morte del proprio coniuge, figlio o genitore siano superiori a U.S. () 2.500 e siano in grado di documentarlo, possono presentare un'ulteriore richiesta di risarcimento per un ammontare superiore a U.S. () 2.500 utilizzando un diverso formulario (**). In tal caso l'istante puo' comunque presentare, per il tramite delle autorita' dello Stato di appartenenza, la richiesta di risarcimento di U.S. () 2.500 quale risarcimento provvisorio utilizzando il presente formulario. ---------- (*) Per "gravi lesioni personali" si intende: (a) amputazione di parti del corpo; (b) rilevante deturpazione, permanente o temporanea, quale un significato mutamento dell'aspetto esteriore della persona; (c) significativa perdita del funzionamento o limitazione del funzionamento di un organo o di un arto ovvero limitazione delle funzioni o del sistema dell'organismo in via permanente o temporanea; (d) qualsiasi lesione che, se non curata, potrebbe non consentire la piena guarigione della parte del corpo lesa ovvero potrebbe prolungarne la completa guarigione. "Serie lesioni personali" comprendono anche le lesioni fisiche o mentali causate da aggressioni sessuali, torture, aggressioni fisiche particolarmente gravi, presa in ostaggio o detenzione illegale per piu' di tre giorni o l'occultamento forzato della propria persona per piu' di tre giorni nel fondato manifesto timore per la propria vita, di essere preso in ostaggio o di essere illegalmente tenuto in stato di detenzione. "Serie lesioni personali" non comprende i seguenti casi: contusioni, semplici strappi e distorsioni, ustioni, tagli e ferite di lieve entita'; altre irritazioni che non richiedono trattamento medico. (**) Formulario C (Formulario di richiesta individuale di risarcimento per danni fino all'ammontare di U.S. () 100.000) o, in alternativa, il formulario D (Richieste di risarcimento da parte di persone fisiche non contemplate in altri formulari). 5) Dovra' essere fornita la documentazione comprovante la cittadinanza, la natura e la gravita' delle lesioni personali nonche' il fatto che la lesione o la morte del coniuge, del figlio o del genitore e' avvenuta a seguito dell'illegale invasione e occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq. Non verranno accolte le richieste avanzate per conto di persone irachene che non siano in grado di dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Stato. 6) La commissione terra' un atteggiamento molto cauto nei confronti di quelle richieste che non potranno essere supportate da idonei elementi probatori o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e debbono pertanto essere evitate. ---------- FORMULARIO C COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE RICHIESTE DI RISARCIMENTO INDIVIDUALI PER DANNI DI AMMONTARE FINO A U.S. () 100.000 Istruzioni per gli istanti 1) Il presente formulario e' riservato alle persone fisiche richiedenti risarcimenti per danni di importo fino a CENTOMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. () 100.000) subiti a seguito dell'illegale invasione del 2 agosto 1990 e successiva occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq. Qualora l'istante ritenga di aver subito danni per un ammontare superiore a U.S. () 100.000 e sia in grado di documentarlo, egli puo' chiedere il risarcimento dell'intero ammontare, presentando una richiesta separata in un momento successivo, ovvero puo' presentare una prima richiesta per U.S. () 100.000 utilizzando il presente formulario e successivamente presentarne un'altra per l'ammontare residuo utilizzando il formulario D (Richieste di risarcimento da parte di persone fisiche non contemplate in altri formulari). 2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario va presentata alle competenti autorita' dello Stato di appartenenza. Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla "Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite", la quale, dopo aver esaminato ed evaso le richieste, determinera' l'ammontare da stanziare a favore dello Stato di appartenenza degli istanti. Soltanto dopo l'approvazione della commissione i risarcimenti relativi alle singole richieste verranno riconosciuti allo Stato di appartenenza. Quest'ultimo provvedera' alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto. 3) Dovra' essere fornita la documentazione comprovante la cittadinanza. Verra' altresi' richiesta idonea documentazione probatoria sulle circostanze che hanno causato i danni subiti e sull'ammontare degli stessi. Al riguardo puo' essere richiesto agli istanti di fornire ulteriori informazioni o ulteriore documentazione. 4) I risarcimenti possono essere richiesti per i danni diretti causati dall'illegale invasione e occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq. Non rientrano in tale categoria le perdite subite in conseguenza dell'embargo commerciale e dell'applicazione delle rela- tive misure, ne' le spese sostenute per il pagamento di parcelle legali o altre spese relative all'approntamento delle richieste di risarcimento. Verranno forniti ulteriori elementi sull'interpretazione e l'applicazione del presente punto. Qualsiasi risarcimento, in denaro o in natura, gia' ottenuto da qualsiasi fonte verra' detratto dall'ammontare totale dei danni subiti. Non verranno accolte le richieste avanzate per conto di persone irachene che non siano in grado di dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Stato. Nota. - La commissione terra' un atteggiamento cauto nei confronti di istanze di elevato ammontare non supportate da idonei elementi probatori o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e debbono pertanto essere evitate. FORMULARIO D COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE FORMULARI DI RICHIESTA INDIVIDUALE PER DANNI AL DI SOPRA DI U.S. () 100.000 Istruzioni per gli istanti 1) Gli uniti formulari sono destinati alle persone fisiche che avanzano richieste per danni superiori a CENTOMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. () 100.000) subiti a seguito dell'illegale invasione ed occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq del 2 agosto 1990. Coloro i quali abbiano presentato un'istanza individuale per serie lesioni personali o per morte mediante il formulario B, ovvero abbiano presentato un'istanza individuale per danni fino a U.S. () 100.000 mediante il formulario C possono utilizzare gli uniti formulari per avanzare una richiesta per i danni residui. I presenti formulari possono inoltre essere utilizzati per richiedere il rimborso dei pagamenti fatti o dei soccorsi prestati dai richiedenti in favore di terzi (qualunque ne sia l'ammontare) a fronte di perdite corrispondenti a uno qualunque dei criteri adottati dal consiglio direttivo. Non devono essere richieste somme che sono gia' state richieste mediante il formulario C. 2) Le richieste vanno presentate mediante gli uniti formulari alle autorita' competenti degli Stati di appartenenza, che le sottoporranno alla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite. Quest'ultima, dopo aver esaminato ed evaso le richieste, determinera' le somme da assegnare allo Stato di appartenenza degli istanti a fronte delle richieste che essa avra' giudicato ricevibili. Sara' compito di ciascuno Stato versare ai richiedenti le somme ad essi dovute. 3) Dovra' essere fornita la documentazione comprovante la cittadinanza ovvero la residenza nel caso in cui il richiedente non sia cittadino dello Stato attraverso il quale egli avanza la propria richiesta. Dovranno essere anche presentati elementi di prova documentari e non che siano idonei a dimostrare le circostanze e l'ammontare dei danni reclamati. Qualora si rendessero necessari ulteriori elementi d'informazione o di documentazione, gli istanti ne saranno informati. 4) Le perdite causate dall'embargo commerciale e dalle misure connesse (*), cosi' come dalla situazione economica che ne e' risultata non daranno diritto al risarcimento. Quest'ultimo non sara' accordato che nella misura in cui l'illegale invasione ed occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq abbiano causato direttamente la perdita, il danno o la lesione personale, indipendentemente dall'embargo commerciale e dalle misure connesse. (Allorquando, per esempio, la perdita, il danno o la lesione derivano direttamente e integralmente dall'illegale invasione ed occupazione del Kuwait, i medesimi dovranno essere risarciti, pur se essi possano essere anche attribuiti all'embargo commerciale e alle misure connesse). L'ammontare totale delle perdite risarcibili sara' ridotto nella misura in cui le perdite stesse avrebbero potuto essere ragionevolmente evitate. Il consiglio direttivo fornira' ulteriori indicazioni sulla materia oggetto di questo paragrafo destinate ai commissari che esamineranno le richieste. 5) Qualunque risarcimento, sia in denaro che in natura, gia' ricevuto da un'altra fonte, sara' detratto dall'ammontare totale riconosciuto per le perdite subite. 6) Non saranno prese in considerazione le richieste fatte a nome di cittadini iracheni che non possano avvalersi in buona fede della cittadinanza di un altro Stato. 7) Nota. - La commissione terra' un atteggiamento cauto nei confronti di istanze di elevato ammontare non supportate da idonei elementi di prova o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e devono pertanto essere evitate. ------------ (*) L'espressione "embargo commerciale e misure connesse" si riferisce ai divieti enunciati nella risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle risoluzioni ulteriori pertinenti, nonche' nelle misure prese dagli Stati in applicazione di dette risoluzioni.