MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

Criteri e modalita' di presentazione delle domande al comitato per la
riparazione   dei   danni  subiti  da  soggetti  italiani  a  seguito
dell'invasione del Kuwait.
(GU n.172 del 23-7-1992)

   Con decreto n. 347173  del  23  dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991, e'
stato  istituito,  presso  il  Ministero  del tesoro, il comitato che
dovra' raccogliere le domande di  riparazione  dei  danni  subiti  da
italiani  a seguito della invasione del Kuwait e risarcibili a valere
sul fondo previsto dalla risoluzione  687  (1991)  del  Consiglio  di
sicurezza dell'ONU.
   Con  la  richiamata risoluzione e con altre determinazioni ad essa
collegate, il  Consiglio  di  sicurezza  dell'ONU  ha  delineato  una
procedura di indennizzo delle perdite subite da soggetti non iracheni
a  causa  dell'invasione del Kuwait riguardante i soli danni diretti,
con esclusione, quindi, di quelli derivati dall'embargo.
   Le domande di indennizzo, da presentare entro il 31 dicembre  1992
al  suddetto  comitato  presso  il  Ministero  del tesoro - Direzione
generale del  Tesoro  -  Servizio  IV  -  Div.  IX,  dovranno  essere
compilate   in   modo   chiaro  e  leggibile  su  appositi  formulari
predisposti dalla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite.
   Allo stato, sono stati presi  in  considerazione  i  danni  subiti
dalle  persone  fisiche  e  sono  stati  diramati  quattro  formulari
concernenti,  il  primo  (formulario  A),  domanda  di   risarcimento
individuale  per perdite e pregiudizi subiti a seguito della partenza
dall'Iraq o  dal  Kuwait;  il  secondo  (formulario  B),  domanda  di
risarcimento  individuale  per gravi danni fisici o decesso; il terzo
(formulario C), domanda di risarcimento  individuale  per  perdite  e
danni   sino   all'ammontare   di  100.000  dollari  USA;  il  quarto
(formulario D), domanda di risarcimento  individuale  per  perdite  e
danni oltre i 100.000 dollari USA.
   I formulari possono essere richiesti al richiamato comitato presso
il Ministero del tesoro.
   Si  riportano,  qui  di  seguito,  le  istruzioni  impartite dalla
commissione risarcimenti delle Nazioni Unite relative a ciascuno  dei
formulari A, B, C e D.
   La  eventuale  divulgazione  di  altri  formulari sara' oggetto di
successivi comunicati.
    Roma, 16 luglio 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
                                                         FORMULARIO A
            COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE
                      RICHIESTA DI RISARCIMENTO
           PER LA FORZATA PARTENZA DALL'IRAQ O DAL KUWAIT
                     Istruzioni per gli istanti
   1)  Il  presente  formulario  e'  riservato  a  coloro  che  hanno
abbandonato  l'Iraq o il Kuwait nel periodo tra il 2 agosto 1990 e il
2 marzo 1991 a causa dell'illegale invasione e occupazione del Kuwait
da parte dell'Iraq.
   2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario  va
presentata  alle  competenti  autorita'  dello Stato di appartenenza.
Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento
alla "Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite", la  quale,  dopo
aver  esaminato  ed  evaso  le richieste, determinera' l'ammontare da
stanziare  a  favore  dello  Stato  di  appartenenza  degli  istanti.
Soltanto   dopo   l'approvazione  della  commissione  i  risarcimenti
relativi  alle  singole richieste verranno riconosciuti allo Stato di
appartenenza.  Quest'ultimo  provvedera'  alla   corresponsione   dei
risarcimenti agli aventi diritto.
   3)  Coloro  che  abbiano  dovuto  lasciare  l'Iraq o il Kuwait nel
periodo tra il 2 agosto e il  2  marzo  1991  possono  utilizzare  il
presente formulario per le richieste di risarcimento - da presentarsi
per  il  tramite  delle  autorita' del proprio Paese - dell'ammontare
forfettario  di  DUEMILACINQUECENTO  DOLLARI  STATUNITENSI  (U.S.  ()
2.500).  Qualora  altri membri dello stesso nucleo familiare (come di
seguito definito) presentino analoghe richieste di  risarcimento  per
la partenza forzata dall'Iraq o dal Kuwait, per tutte le richieste in
questione  dovra'  essere compilato un unico formulario. Non verranno
corrisposte somme superiori ai CINQUEMILA DOLLARI STATUNITENSI  (U.S.
() 5.000) per richieste presentate mediante il presente formulario da
membri  dello  stesso  nucleo  familiare composto da una persona, dal
coniuge, dai figli e dai genitori.
   4) Coloro che presentino istanza mediante il  presente  formulario
per il risarcimento dell'ammontare fisso di U.S. () 2.500 non possono
presentare  ulteriori  richieste  per la partenza forzata dall'Iraq o
dal  Kuwait.  Possono,  tuttavia,  essere  presentate  richieste   di
risarcimento   su   altri  formulari  per  altri  particolari  danni,
dimostrando che questi ultimi sono stati causati non  dalla  partenza
forzata ma dal verificarsi di una delle seguenti circostanze:
    operazioni  militari o minaccia di azioni militari da entrambe le
parti nel periodo compreso tra il 2 agosto 1990 e il 2 marzo 1991;
    azioni da parte di funzionari, dipendenti o  agenti  del  Governo
iracheno  ovvero  da parte di enti da questo controllati nel suddetto
periodo connesse con l'invasione o con l'occupazione del Kuwait;
    violazione dell'ordine civile  nel  Kuwait  o  in  Iraq  in  quel
periodo;
    presa in ostaggio o altre forme di detenzione illegale.
   5)  Qualora  si  ritenga di avere diritto, per la partenza forzata
dall'Iraq o dal Kuwait, ad un risarcimento superiore a U.S. ()  2.500
e   qualora   cio'  sia  documentabile  e  si  desideri  chiedere  un
risarcimento per  l'intero  ammontare,  la  relativa  richiesta  deve
essere presentata utilizzando un diverso formulario (*).
   QUALORA  L'ISTANTE E I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA CONVENGANO DI NON
PRESENTARE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DI  CUI  AD  ALTRI  FORMULARI  O
APPARTENENTI  AD  ALTRE CATEGORIE, IL PRESENTE FORMULARIO PUO' ESSERE
UTILIZZATO PER CHIEDERE UN ULTERIORE RISARCIMENTO DI  U.S.  ()  1.500
(PER  UN  TOTALE  DI U.S. () 4.000 A PERSONA) ED IL LIMITE PER NUCLEO
FAMILIARE (COME DEFINITO NEL PRECEDENTE PUNTO  3)  VERRA'  ELEVATO  A
U.S. () 8.000.
   6)   Dovra'   essere  fornita  la  documentazione  comprovante  la
cittadinanza nonche' la data di partenza e  i  mezzi  utilizzati  per
lasciare  l'Iraq  o  il  Kuwait.  Non  verranno  accolte le richieste
avanzate per conto di persone irachene che  non  siano  in  grado  di
dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Stato.
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   (*)  Il  formulario  C  (Modulo  per  le  richieste individuali di
risarcimento per danni fino a U.S. () 100.000) o, in alternativa,  il
formulario  D  (Richieste di risarcimento da parte di persone fisiche
non contemplate in altri formulari).
   7)   La  commissione  terra'  un  atteggiamento  molto  cauto  nei
confronti di quelle richieste che non potranno essere  supportate  da
idonei  elementi  probatori o altrimenti giustificate. Tali richieste
potrebbero avere un effetto pregiudizievole e debbono pertanto essere
evitate.
                                                         FORMULARIO B
            COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER LESIONI PERSONALI GRAVI O DECESSI
                     Istruzioni per gli istanti
   1) Il presente  formulario  puo'  essere  utilizzato  soltanto  da
coloro  che  abbiano  riportato gravi lesioni personali (*) ovvero da
coloro il cui  coniuge,  figlio  o  genitore  sia  deceduto  a  causa
dell'illegale  invasione,  il  2  agosto  1990,  e  della  successiva
occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq.
   2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario  va
presentata  alle  competenti  autorita'  dello Stato di appartenenza.
Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento
alla "Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite", la  quale,  dopo
aver  esaminato  ed  evaso  le richieste, determinera' l'ammontare da
stanziare  a  favore  dello  Stato  di  appartenenza  degli  istanti.
Soltanto   dopo   l'approvazione  della  commissione  i  risarcimenti
relativi alle singole richieste verranno riconosciuti allo  Stato  di
appartenenza.   Quest'ultimo   provvedera'  alla  corresponsione  dei
risarcimenti agli aventi diritto.
   3) Il presente formulario puo' essere utilizzato  per  presentare,
attraverso  le  autorita'  dello  Stato di appartenenza, richieste di
risarcimento per un ammontare forfettario fisso di DUEMILACINQUECENTO
DOLLARI STATUNITENSI (U.S. ()  2.500).  Qualora  altri  membri  dello
stesso   nucleo  familiare  (come  di  seguito  definito)  presentino
richieste di risarcimento  di  ammontare  fisso  per  il  decesso  di
congiunti,   per  tutte  le  richieste  in  questione  dovra'  essere
compilato un unico formulario. Non verranno corrisposti  risarcimenti
superiori ai DIECIMILA DOLLARI STATUNITENSI (U.S. () 10.000) a fronte
di  istanze  inoltrate  con  il  presente  formulario da membri dello
stesso nucleo familiare composto da una  persona,  dal  coniuge,  dai
figli e dai genitori.
   4)  Coloro che ritengano che i danni arrecati da lesioni personali
gravi o dalla morte del proprio  coniuge,  figlio  o  genitore  siano
superiori  a  U.S. () 2.500 e siano in grado di documentarlo, possono
presentare un'ulteriore richiesta di risarcimento  per  un  ammontare
superiore  a U.S. () 2.500 utilizzando un diverso formulario (**). In
tal caso l'istante puo' comunque presentare,  per  il  tramite  delle
autorita'  dello  Stato di appartenenza, la richiesta di risarcimento
di U.S.  ()  2.500  quale  risarcimento  provvisorio  utilizzando  il
presente formulario.
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   (*) Per "gravi lesioni personali" si intende:
     (a) amputazione di parti del corpo;
     (b)  rilevante  deturpazione,  permanente o temporanea, quale un
significato mutamento dell'aspetto esteriore della persona;
     (c) significativa perdita del funzionamento  o  limitazione  del
funzionamento  di  un  organo  o  di un arto ovvero limitazione delle
funzioni o del sistema dell'organismo in via permanente o temporanea;
     (d)   qualsiasi   lesione  che,  se  non  curata,  potrebbe  non
consentire la piena guarigione della  parte  del  corpo  lesa  ovvero
potrebbe prolungarne la completa guarigione.
   "Serie  lesioni  personali" comprendono anche le lesioni fisiche o
mentali causate da aggressioni sessuali, torture, aggressioni fisiche
particolarmente gravi, presa in ostaggio o  detenzione  illegale  per
piu' di tre giorni o l'occultamento forzato della propria persona per
piu'  di tre giorni nel fondato manifesto timore per la propria vita,
di essere preso in ostaggio o di essere illegalmente tenuto in  stato
di detenzione.
   "Serie   lesioni   personali"   non  comprende  i  seguenti  casi:
contusioni, semplici strappi e distorsioni, ustioni, tagli  e  ferite
di  lieve  entita';  altre irritazioni che non richiedono trattamento
medico.
   (**)  Formulario  C  (Formulario  di  richiesta   individuale   di
risarcimento  per  danni fino all'ammontare di U.S. () 100.000) o, in
alternativa, il formulario D (Richieste di risarcimento da  parte  di
persone fisiche non contemplate in altri formulari).
   5)   Dovra'   essere  fornita  la  documentazione  comprovante  la
cittadinanza, la natura e la gravita' delle lesioni personali nonche'
il fatto che la lesione o la morte del  coniuge,  del  figlio  o  del
genitore  e' avvenuta a seguito dell'illegale invasione e occupazione
del Kuwait da parte dell'Iraq.  Non  verranno  accolte  le  richieste
avanzate  per  conto  di  persone  irachene che non siano in grado di
dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Stato.
   6)  La  commissione  terra'  un  atteggiamento  molto  cauto   nei
confronti  di  quelle richieste che non potranno essere supportate da
idonei elementi probatori o altrimenti giustificate.  Tali  richieste
potrebbero avere un effetto pregiudizievole e debbono pertanto essere
evitate.
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                                                         FORMULARIO C
            COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE
                RICHIESTE DI RISARCIMENTO INDIVIDUALI
            PER DANNI DI AMMONTARE FINO A U.S. () 100.000
                     Istruzioni per gli istanti
   1)  Il  presente  formulario  e'  riservato  alle  persone fisiche
richiedenti risarcimenti  per  danni  di  importo  fino  a  CENTOMILA
DOLLARI STATUNITENSI (U.S. () 100.000) subiti a seguito dell'illegale
invasione  del  2  agosto 1990 e successiva occupazione del Kuwait da
parte dell'Iraq. Qualora l'istante ritenga di aver subito  danni  per
un  ammontare  superiore  a  U.S.  ()  100.000  e  sia  in  grado  di
documentarlo,  egli  puo'  chiedere   il   risarcimento   dell'intero
ammontare,   presentando   una   richiesta  separata  in  un  momento
successivo, ovvero puo' presentare una prima richiesta  per  U.S.  ()
100.000   utilizzando   il   presente  formulario  e  successivamente
presentarne  un'altra  per   l'ammontare   residuo   utilizzando   il
formulario  D  (Richieste di risarcimento da parte di persone fisiche
non contemplate in altri formulari).
   2) La richiesta di risarcimento di cui all'allegato formulario  va
presentata  alle  competenti  autorita'  dello Stato di appartenenza.
Queste ultime provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento
alla "Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite", la  quale,  dopo
aver  esaminato  ed  evaso  le richieste, determinera' l'ammontare da
stanziare  a  favore  dello  Stato  di  appartenenza  degli  istanti.
Soltanto  dopo  l'approvazione  della  commissione   i   risarcimenti
relativi  alle  singole richieste verranno riconosciuti allo Stato di
appartenenza.  Quest'ultimo  provvedera'  alla   corresponsione   dei
risarcimenti agli aventi diritto.
   3)   Dovra'   essere  fornita  la  documentazione  comprovante  la
cittadinanza.  Verra'  altresi'   richiesta   idonea   documentazione
probatoria  sulle  circostanze  che  hanno  causato  i danni subiti e
sull'ammontare degli stessi. Al riguardo puo' essere  richiesto  agli
istanti di fornire ulteriori informazioni o ulteriore documentazione.
   4)  I  risarcimenti  possono  essere richiesti per i danni diretti
causati dall'illegale invasione e occupazione  del  Kuwait  da  parte
dell'Iraq.  Non  rientrano  in  tale  categoria  le perdite subite in
conseguenza dell'embargo commerciale e dell'applicazione delle  rela-
tive  misure,  ne'  le  spese  sostenute per il pagamento di parcelle
legali o altre spese relative all'approntamento  delle  richieste  di
risarcimento.      Verranno      forniti      ulteriori      elementi
sull'interpretazione e l'applicazione del presente  punto.  Qualsiasi
risarcimento, in denaro o in natura, gia' ottenuto da qualsiasi fonte
verra' detratto dall'ammontare totale dei danni subiti.
Non  verranno  accolte  le  richieste  avanzate  per conto di persone
irachene  che  non  siano  in  grado  di  dimostrare  di   avere   la
cittadinanza di un altro Stato.
   Nota. - La commissione terra' un atteggiamento cauto nei confronti
di  istanze  di  elevato  ammontare non supportate da idonei elementi
probatori o altrimenti giustificate.
   Tali richieste  potrebbero  avere  un  effetto  pregiudizievole  e
debbono pertanto essere evitate.
                                                         FORMULARIO D
            COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE
                 FORMULARI DI RICHIESTA INDIVIDUALE
              PER DANNI AL DI SOPRA DI U.S. () 100.000
                     Istruzioni per gli istanti
   1)  Gli  uniti  formulari  sono destinati alle persone fisiche che
avanzano  richieste  per  danni   superiori   a   CENTOMILA   DOLLARI
STATUNITENSI   (U.S.  ()  100.000)  subiti  a  seguito  dell'illegale
invasione ed occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq del  2  agosto
1990.
   Coloro i quali abbiano presentato un'istanza individuale per serie
lesioni  personali  o  per  morte  mediante  il  formulario B, ovvero
abbiano presentato un'istanza individuale per danni fino  a  U.S.  ()
100.000  mediante  il  formulario  C  possono  utilizzare  gli  uniti
formulari per avanzare una richiesta per i danni residui.
   I  presenti  formulari  possono  inoltre  essere  utilizzati   per
richiedere  il  rimborso  dei pagamenti fatti o dei soccorsi prestati
dai richiedenti in favore di terzi (qualunque ne sia  l'ammontare)  a
fronte di perdite corrispondenti a uno qualunque dei criteri adottati
dal consiglio direttivo.
   Non  devono  essere  richieste somme che sono gia' state richieste
mediante il formulario C.
   2) Le richieste vanno presentate mediante gli uniti formulari alle
autorita'  competenti   degli   Stati   di   appartenenza,   che   le
sottoporranno alla commissione risarcimenti delle Nazioni Unite.
   Quest'ultima,   dopo   aver   esaminato  ed  evaso  le  richieste,
determinera' le somme da assegnare allo Stato di  appartenenza  degli
istanti a fronte delle richieste che essa avra' giudicato ricevibili.
   Sara' compito di ciascuno Stato versare ai richiedenti le somme ad
essi dovute.
   3)   Dovra'   essere  fornita  la  documentazione  comprovante  la
cittadinanza ovvero la residenza nel caso in cui il  richiedente  non
sia  cittadino dello Stato attraverso il quale egli avanza la propria
richiesta.  Dovranno  essere  anche  presentati  elementi  di   prova
documentari  e  non  che  siano  idonei a dimostrare le circostanze e
l'ammontare dei danni reclamati.
   Qualora si rendessero necessari ulteriori elementi  d'informazione
o di documentazione, gli istanti ne saranno informati.
   4)  Le  perdite  causate  dall'embargo  commerciale e dalle misure
connesse (*),  cosi'  come  dalla  situazione  economica  che  ne  e'
risultata non daranno diritto al risarcimento. Quest'ultimo non sara'
accordato che nella misura in cui l'illegale invasione ed occupazione
del  Kuwait  da  parte  dell'Iraq  abbiano  causato  direttamente  la
perdita,  il  danno  o  la   lesione   personale,   indipendentemente
dall'embargo  commerciale  e dalle misure connesse. (Allorquando, per
esempio, la perdita, il danno o la lesione  derivano  direttamente  e
integralmente  dall'illegale  invasione  ed occupazione del Kuwait, i
medesimi dovranno essere risarciti, pur se essi possano essere  anche
attribuiti   all'embargo   commerciale   e   alle  misure  connesse).
L'ammontare totale delle  perdite  risarcibili  sara'  ridotto  nella
misura   in   cui   le   perdite   stesse   avrebbero  potuto  essere
ragionevolmente evitate. Il consiglio  direttivo  fornira'  ulteriori
indicazioni  sulla  materia  oggetto di questo paragrafo destinate ai
commissari che esamineranno le richieste.
   5) Qualunque risarcimento, sia  in  denaro  che  in  natura,  gia'
ricevuto  da  un'altra  fonte,  sara'  detratto dall'ammontare totale
riconosciuto per le perdite subite.
   6) Non saranno prese in considerazione le richieste fatte  a  nome
di  cittadini  iracheni che non possano avvalersi in buona fede della
cittadinanza di un altro Stato.
   7) Nota. -  La  commissione  terra'  un  atteggiamento  cauto  nei
confronti  di  istanze  di elevato ammontare non supportate da idonei
elementi  di  prova  o  altrimenti   giustificate.   Tali   richieste
potrebbero  avere un effetto pregiudizievole e devono pertanto essere
evitate.
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   (*) L'espressione  "embargo  commerciale  e  misure  connesse"  si
riferisce  ai  divieti  enunciati  nella  risoluzione  661 (1990) del
Consiglio di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite  e  nelle  risoluzioni
ulteriori  pertinenti,  nonche'  nelle  misure  prese  dagli Stati in
applicazione di dette risoluzioni.