MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 11 luglio 1992, n. 2 

  Vice segretari comunali. Attribuzione corretta qualifica funzionale
ex decreto Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983.
(GU n.173 del 24-7-1992)
 
 Vigente al: 24-7-1992  
 

                                   Ai   prefetti   della   Repubblica
                                  (esclusa Sicilia)
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale Valle d'Aosta
                                  All'assessore regionale enti locali
                                  regione Sicilia
                                  Al commissario  del  Governo  della
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo della
                                  provincia di Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al rappresentante del Governo della
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo della
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
                                  Al commissario  dello  Stato  della
                                  regione Sicilia
                                  Ai prefetti della Sicilia
  Sono  pervenuti  a questo Ministero numerosi quesiti in ordine alla
corretta  qualifica  funzionale  da  attribuire  ai  vice   segretari
comunali,  in  servizio presso gli enti locali antecedentemente al 1›
gennaio 1983, data di entrata in vigore del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 347/83. In merito, si reputa opportuno diramare
la presente circolare, nella considerazione che  la  problematica  in
oggetto  riveste  tematiche  generali,  al  fine  di  porre  gli enti
interessati  in  condizione  di  seguire  un  criterio  univoco,  che
adottato   nel   rispetto   della   vigente   normativa,   metta  gli
amministratori locali in condizione di non commettere illegittimita',
con  conseguenti  responsabilita'   contabili   e   contribuisca   al
raggiungimento  "dell'omogeneizzazione  delle  posizioni  giuridiche"
imposto dall'art.   4 della legge n. 93  del  29  marzo  1983  (legge
quadro sul pubblico impiego).
  Va  rilevato,  preliminarmente,  che  nel  determinare  la  propria
struttura  numerico-organizzativa,  gli  enti   locali,   a   partire
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
347/83,  hanno dovuto necessariamente fare riferimento all'art. 2 del
sopracitato decreto del Presidente della Repubblica,  richiamato  dal
comma  3  dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268, cosi' come integrato dall'art. 29, primo  comma,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494, che  disciplina  l'attribuzione  delle  qualifiche  apicali  del
personale  in  relazione ad una suddivisione degli stessi enti locali
in cinque "tipologie", corrispondenti  alle  classi  stabilite  nella
tabella   A   della  legge  8  giugno  1962,  n.  604,  disciplinante
l'assegnazione del segretario ai comuni.
  Il  predetto  art.  2  stabilisce infatti una tipologia degli enti,
all'interno  della  quale  la  qualifica  apicale  non  puo'   essere
superiore  -  in  via  gradata  -  alla  seconda qualifica funzionale
dirigenziale  per  gli  enti  di  "tipo  1",  alla  prima   qualifica
funzionale   dirigenziale  per  gli  enti  di  "tipo  2",  all'ottava
qualifica funzionale per gli enti di "tipo 3", alla settima qualifica
funzionale per gli enti di "tipo 4", alla sesta qualifica  funzionale
per gli enti non compresi nelle predette tipologie.
 Alcune  amministrazioni  comunali, con segreteria generale di classe
2a e di classe 1a/ B hanno ritenuto invece la superiorita' gerarchica
del vice segretario rispetto a tutte le  altre  figure  professionali
presenti  nella  struttura  dell'ente,  e  la  non legittimita' della
equiparazione di tali  figure  in  una  stessa  qualifica  funzionale
(anche  in  riferimento  alla  nota sentenza n. 387, in data 4 agosto
1986, del Consiglio di Stato - Sez. V, la quale,  peraltro,  concerne
problematiche antecedenti l'entrata in vigore del sopraddetto decreto
del   Presidente   della   Repubblica  n.  347/83,  e  pertanto  oggi
inapplicabile), in forza dell'art. 26 della legge  n.  604/62,  degli
articoli  8,  11  e  12  della  legge  n.  749/72, dettati in tema di
concorsi per la nomina a segretario generale, nonche' degli  articoli
193  e 194 della legge n. 851/42, che prevedono il conferimento delle
supplenze e della reggenza al vice segretario nei casi di  assenza  e
impedimento  del  segretario comunale, ovvero di vacanza del posto di
segretario  medesimo,  ed  hanno  derogato  pertanto  alla  tipologia
predetta,  attribuendo  ai  vice  segretari  una qualifica funzionale
superiore.
  Questo Ministero, confortato pertanto dall'avviso sia del Ministero
del tesoro -  I.G.O.P.,  e  sia  del  Dipartimento  per  la  funzione
pubblica  presso la Presidenza del Consiglio, ritiene, invero, che la
citata  normativa  in  tema  concorsuale  trovi  il  proprio   limite
applicativo  nella  stessa  materia per la quale risulta dettata, non
potendosi altresi' da essa inferire principi trasponibili nel diverso
ambito del rapporto d'impiego del personale degli enti locali, a  cui
appartiene  il  vice  segretario (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 17
ottobre 1985, n. 446).
  Non sembra comunque che la sopracitata normativa postuli uno status
del vice segretario svincolato e gerarchicamente  superiore  rispetto
alle  altre figure apicali dell'ente, non essendo idonea la supplenza
e la reggenza di posizioni lavorative appartenenti ad  una  categoria
di personale sovraordinata, quale quella del segretario, a modificare
la  qualifica  e  le  mansioni  formalmente  attribuite al dipendente
dell'ente locale.
  Inoltre, la surrichiamata normativa, applicata  ipoteticamente  nei
confronti  dei  dipendenti  con  qualifica  di  vice  segretario deve
considerarsi superata dalle vigenti disposizioni recate dagli accordi
contrattuali   successivamente   intervenuti   in   materia   e,   in
particolare,  dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 191/79, che ha stabilito espressamente che l'accordo recepito  con
detto  decreto del Presidente della Repubblica "si applica a tutto il
personale dipendente dei comuni" compresi  quindi  i  vice  segretari
comunali.
  Pertanto,  ai  sensi  dell'art.  2  dello  stesso "accordo", questi
ultimi  devono  essere  inquadrati,  sulla  base  dei  contenuti   di
professionalita',  responsabilita' ed autonomia propri delle mansioni
esercitate, nelle qualifiche  funzionali  indicate  nella  tabella  A
allegata  al predetto decreto del Presidente della Repubblica e cioe'
nel nono livello (ora seconda qualifica dirigenziale) per i comuni di
classe 1a/ A, nell'ottavo livello (ora prima qualifica  dirigenziale)
per  i  comuni di classe 1a/ B, e di conseguenza, nel settimo livello
(ora ottava qualifica funzionale) per i comuni di classe seconda.
  Per le suesposte considerazioni  ogni  eventuale  deliberazione  di
attribuzione  ai  vice segretari comunali di una qualifica funzionale
superiore rispetto  a  quella  consentita  dalla  tipologia  prevista
dall'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 347/83
deve ritenersi illegittima.
  Alla luce di quanto sopra, si pregano gli organi  in  indirizzo  di
estendere   il   contenuto   della   presente   alle  amministrazioni
interessate, invitando gli enti  medesimi  a  revocare,  in  sede  di
autotutela,   gli  atti  deliberati  in  contrasto  con  le  predette
disposizioni, nonche' a fornire un cortese cenno di assicurazione.
                                       Il direttore generale: MALPICA