Vice segretari comunali. Attribuzione corretta qualifica funzionale ex decreto Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983.(GU n.173 del 24-7-1992)
Vigente al: 24-7-1992
Ai prefetti della Repubblica (esclusa Sicilia) Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta All'assessore regionale enti locali regione Sicilia Al commissario del Governo della provincia di Trento Al commissario del Governo della provincia di Bolzano e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al rappresentante del Governo della regione sarda Al commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta Al commissario dello Stato della regione Sicilia Ai prefetti della Sicilia Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti in ordine alla corretta qualifica funzionale da attribuire ai vice segretari comunali, in servizio presso gli enti locali antecedentemente al 1 gennaio 1983, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83. In merito, si reputa opportuno diramare la presente circolare, nella considerazione che la problematica in oggetto riveste tematiche generali, al fine di porre gli enti interessati in condizione di seguire un criterio univoco, che adottato nel rispetto della vigente normativa, metta gli amministratori locali in condizione di non commettere illegittimita', con conseguenti responsabilita' contabili e contribuisca al raggiungimento "dell'omogeneizzazione delle posizioni giuridiche" imposto dall'art. 4 della legge n. 93 del 29 marzo 1983 (legge quadro sul pubblico impiego). Va rilevato, preliminarmente, che nel determinare la propria struttura numerico-organizzativa, gli enti locali, a partire dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, hanno dovuto necessariamente fare riferimento all'art. 2 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, richiamato dal comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, cosi' come integrato dall'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, che disciplina l'attribuzione delle qualifiche apicali del personale in relazione ad una suddivisione degli stessi enti locali in cinque "tipologie", corrispondenti alle classi stabilite nella tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604, disciplinante l'assegnazione del segretario ai comuni. Il predetto art. 2 stabilisce infatti una tipologia degli enti, all'interno della quale la qualifica apicale non puo' essere superiore - in via gradata - alla seconda qualifica funzionale dirigenziale per gli enti di "tipo 1", alla prima qualifica funzionale dirigenziale per gli enti di "tipo 2", all'ottava qualifica funzionale per gli enti di "tipo 3", alla settima qualifica funzionale per gli enti di "tipo 4", alla sesta qualifica funzionale per gli enti non compresi nelle predette tipologie. Alcune amministrazioni comunali, con segreteria generale di classe 2a e di classe 1a/ B hanno ritenuto invece la superiorita' gerarchica del vice segretario rispetto a tutte le altre figure professionali presenti nella struttura dell'ente, e la non legittimita' della equiparazione di tali figure in una stessa qualifica funzionale (anche in riferimento alla nota sentenza n. 387, in data 4 agosto 1986, del Consiglio di Stato - Sez. V, la quale, peraltro, concerne problematiche antecedenti l'entrata in vigore del sopraddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, e pertanto oggi inapplicabile), in forza dell'art. 26 della legge n. 604/62, degli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 749/72, dettati in tema di concorsi per la nomina a segretario generale, nonche' degli articoli 193 e 194 della legge n. 851/42, che prevedono il conferimento delle supplenze e della reggenza al vice segretario nei casi di assenza e impedimento del segretario comunale, ovvero di vacanza del posto di segretario medesimo, ed hanno derogato pertanto alla tipologia predetta, attribuendo ai vice segretari una qualifica funzionale superiore. Questo Ministero, confortato pertanto dall'avviso sia del Ministero del tesoro - I.G.O.P., e sia del Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio, ritiene, invero, che la citata normativa in tema concorsuale trovi il proprio limite applicativo nella stessa materia per la quale risulta dettata, non potendosi altresi' da essa inferire principi trasponibili nel diverso ambito del rapporto d'impiego del personale degli enti locali, a cui appartiene il vice segretario (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, 17 ottobre 1985, n. 446). Non sembra comunque che la sopracitata normativa postuli uno status del vice segretario svincolato e gerarchicamente superiore rispetto alle altre figure apicali dell'ente, non essendo idonea la supplenza e la reggenza di posizioni lavorative appartenenti ad una categoria di personale sovraordinata, quale quella del segretario, a modificare la qualifica e le mansioni formalmente attribuite al dipendente dell'ente locale. Inoltre, la surrichiamata normativa, applicata ipoteticamente nei confronti dei dipendenti con qualifica di vice segretario deve considerarsi superata dalle vigenti disposizioni recate dagli accordi contrattuali successivamente intervenuti in materia e, in particolare, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79, che ha stabilito espressamente che l'accordo recepito con detto decreto del Presidente della Repubblica "si applica a tutto il personale dipendente dei comuni" compresi quindi i vice segretari comunali. Pertanto, ai sensi dell'art. 2 dello stesso "accordo", questi ultimi devono essere inquadrati, sulla base dei contenuti di professionalita', responsabilita' ed autonomia propri delle mansioni esercitate, nelle qualifiche funzionali indicate nella tabella A allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica e cioe' nel nono livello (ora seconda qualifica dirigenziale) per i comuni di classe 1a/ A, nell'ottavo livello (ora prima qualifica dirigenziale) per i comuni di classe 1a/ B, e di conseguenza, nel settimo livello (ora ottava qualifica funzionale) per i comuni di classe seconda. Per le suesposte considerazioni ogni eventuale deliberazione di attribuzione ai vice segretari comunali di una qualifica funzionale superiore rispetto a quella consentita dalla tipologia prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 deve ritenersi illegittima. Alla luce di quanto sopra, si pregano gli organi in indirizzo di estendere il contenuto della presente alle amministrazioni interessate, invitando gli enti medesimi a revocare, in sede di autotutela, gli atti deliberati in contrasto con le predette disposizioni, nonche' a fornire un cortese cenno di assicurazione. Il direttore generale: MALPICA