Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.(GU n.173 del 24-7-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento; Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari nel giorno 25 maggio 1992 e' stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.; Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si e' verificato l'evento eccezionale; Decreta: Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari e' accertato come segue: IN DATA 25 MAGGIO 1992 Regione Piemonte: ufficio del registro di Borgomanero; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino; terza conservatoria dei registri immobiliari di Torino. Regione Lombardia: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bergamo; ufficio del registro di Clusone. Regione Friuli-Venezia Giulia: ufficio del registro di Pordenone; ufficio del registro di Udine. Regione Emilia-Romagna: ufficio del registro di Ferrara; ufficio del registro di Faenza; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ravenna; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Reggio Emilia; ufficio del registro di Modena. Regione Toscana: ufficio del registro di Arezzo; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Livorno; ufficio del registro di Pisa; ufficio del registro di Siena; ufficio del registro di Massa; ufficio del registro di Lucca; ufficio del registro di Viareggio. Regione Umbria: ufficio del registro di Perugia. Regione Marche: conservatoria dei registri immobiliari di Ancona. Regione Lazio: primo ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma; ufficio del registro atti pubblici di Roma; ufficio del registro successioni-atti giudiziari di Roma; ufficio del registro di Albano Laziale; ufficio del registro di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia; ufficio del registro di Latina; ufficio del registro di Rieti; conservatoria dei registri immobiliari di Rieti. Regione Abruzzo: ufficio del registro di Lanciano. Regione Campania: ufficio del registro atti pubblici di Napoli; ufficio del registro atti privati di Napoli. Regione Sicilia: ufficio del registro di Agrigento; ufficio del registro di Sciacca; conservatoria dei registri immobiliari di Enna; ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo; ufficio del registro atti pubblici di Palermo; ufficio del registro atti privati di Palermo; ufficio del registro di Petralia Sottana; ufficio del registro di Marsala; ufficio del registro di Trapani. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 1992 Il Ministro: GORIA